Assegno divorzile: non spetta alla ex moglie che si è licenziata


L'assegno di mantenimento non può essere corrisposto al richiedente che per sua scelta si sia privato di adeguati mezzi di sostentamento
Assegno divorzile: non spetta alla ex moglie che si è licenziata

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26594 del 2019, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2018 in ordine alla funzione puramente assistenziale dell’assegno divorzile. Questi, infatti, non può essere corrisposto al richiedente che, per sua scelta, si sia privato di adeguati mezzi di sostentamento.

La pronuncia traeva origine da un procedimento di divorzio, nel corso del quale il Tribunale affidava i figli al padre, ponendo inoltre a suo carico un assegno divorzile mensile in favore della ex moglie e imponendo a quest’ultima un contributo mensile di pari importo per il mantenimento dei figli.

L’ex marito proponeva ricorso in appello avverso l’obbligo di corresponsione dell’assegno. L’impugnazione veniva accolta e la Corte respingeva l’appello incidentale proposto dalla ex moglie, finalizzato ad ottenere un aumento del predetto assegno e l’affidamento condiviso dei figli.

I Giudici di secondo grado motivavano la decisione ponendo l’accento sul risalente disinteresse della madre nei confronti della prole e sul fatto che la richiedente, pur essendo ancora giovane e pienamente in grado di lavorare, aveva volontariamente perso il proprio impiego.

La donna proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea valutazione dei presupposti giustificanti la revoca dell’assegno in suo favore.

L’ordinanza della Cassazione ha confermato la pronuncia resa dalla Corte d’appello.

Sulla base, infatti, di una precedente pronuncia di legittimità (Cass. n. 11504 del 2017), la Corte territoriale ha correttamente chiarito che l’assegno divorzile ha funzione puramente assistenziale, avendo come solo scopo quello di garantire l’autosufficienza economica al coniuge che non è in grado di provvedervi con la propria capacità lavorativa e non dispone di redditi adeguati.

Infatti, qualora risulti che il richiedente sia privo di mezzi adeguati o sia oggettivamente impossibilitato a procurarseli, il Giudice dovrà poi accertare le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all’art. 5, sesto comma della L. n. 898/1970 sul divorzio.

In particolare, dovrà valutare se ciò dipenda dal contributo che il richiedente ha apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative personali e professionali in relazione alla sua età e alla durata del matrimonio.

Nel caso di specie – hanno osservato gli Ermellini – la Corte d’Appello ha correttamente rilevato che l’eventuale inadeguatezza di mezzi della ricorrente non dipendeva dalla sua incapacità lavorativa o da fattori esterni alla sua volontà, ma al contrario dall’aver liberamente deciso di abbandonare l’occupazione.

Di qui la conclusione che la decisione di revoca dell’assegno divorzile, disposta dalla Corte di merito, è pienamente rispondente ai parametri dell’art. 5 della L. n. 898 del 1970, così come interpretato dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Alla luce delle predette argomentazioni, la Corte ha respinto il ricorso, disponendo tuttavia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione dei recenti mutamenti della giurisprudenza in materia di assegno divorzile.

 

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di Studio Legale Parenti

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