Assegno divorzile, parziale riabilitazione del “Tenore di vita"


La parziale riabilitazione del criterio del “Tenore di vita” alla luce dell’ordinanza della Cassazione n. 4523 del 14.02.2019
Assegno divorzile, parziale riabilitazione del “Tenore di vita"

 

Prima di entrare nel merito della recente ordinanza della Suprema Corte e poterne compiutamente valutare gli esiti, si reputa opportuno dare brevemente atto dell’excursus giurisprudenziale che è intervenuto nell’ultimo trentennio in tema di “assegno divorzile”: 

1.    prendendo le mosse dell’innovativa e dirompente portata della sentenza n. 11504/2017 dell’11.05.2017, più nota come “Sentenza Grilli”, che ha segnato l’abbandono del carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile legato al criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - elaborato a partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle SU della Corte di Cassazione (1)  - per agganciarlo, invece, a quello dell’indipendenza e/o autosufficienza economica del coniuge che chiede il contributo. Ciò sul presupposto che “il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma…”.
La “Sentenza Grilli” ha, dunque, superato il criterio dell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio ancorando, invece, la sussistenza del diritto all’assegno di divorzio al nuovo parametro dell’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente indicando gli indici dai quali poter desumere l’autosufficienza, tra i quali si segnalano:

- il possesso di redditi di qualsiasi specie;
- il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
- la capacità e possibilità effettiva di lavoro;
- nonché la disponibilità di una casa di abitazione

ed

2.    approdando alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018, dell’11.07.2018, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, ha ritenuto che l’assegno divorzile abbia natura composita - ossia assistenziale, compensativa e perequativa - e che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte. 

Per completezza, si ricordano i principi di diritto statuiti al riguardo con detta pronuncia:

a)    all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b)    la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c)    il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

Sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite, pertanto, l'assegno di divorzio non ha più un carattere meramente assistenziale perché non si basa più solo né sulla disparità economica tra i coniugi (criterio del tenore di vita) né sulle condizioni soggettive del solo richiedente (criterio dell'autosufficienza economica). Secondo la Corte si dovrà tenere conto dei sacrifici fatti da uno, o da entrambi i coniugi, nell'interesse della famiglia e durante la vita matrimoniale ciò in virtù del principio di pari dignità tra i coniugi che trova necessariamente il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del contenuto prevalentemente perequativo-compensativo dell'assegno.

In una via mediana rispetto al non più attuale criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” - superato dalla citata Sentenza Grilli - e la pronuncia delle S.U. n. 18287/2019 poc’anzi citata, si colloca l’ordinanza della Cassazione n. 4523/2019 del 14.02.2019 che, pur prendendo le mosse dagli attuali orientamenti giurisprudenziali, “riabilita” la decisione assunta dalla Corte di Appello Catania con sentenza n. 630/2017 del 06.04.2017 che, nel confermare l’assegno divorzile in favore della resistente, in punto quantum lo aveva determinato in base al superato criterio tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Al riguardo la Corte sottolinea come “… quantunque l'indirizzo interpretativo cui si è richiamato la Corte etnea sia superato… gli esiti a cui è pervenuto il decidente del grado appaiono coerenti ed in linea con il più recente pensiero di questa Corte”
Posto che “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno "ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà", il Collegio ritiene che la Corte Etnea, pur non facendo mistero di orientare l'asse del proprio deliberato sul criterio del tenore di vita goduto dalla resistente in costanza di matrimonio, ha:
 -   da un lato seguito un percorso argomentativo che guarda con prudenza al criterio del tenore di vita e volutamente ne evita ogni forzatura, non a caso annotando che "esso concorre e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nel denunciato art. 5";
 -   dall’altro ha valorizzato i fattori che nel caso concreto sfavoriscono la resistente e la rendono nel rapporto con ricorrente il coniuge economicamente più debole ("è pacifico che la C., oggi prossima a compiere 60 anni... non ha svolto attività lavorativa durante la convivenza coniugale nè dopo, così come è pacifico che la stessa - impossidente - non gode di fonti di reddito diverse dal lavoro"; "la possibilità, poi, per la stessa di inserirsi oggi nel mondo del lavoro e di trovare un'occupazione da cui trarre un reddito adeguato... appare una possibilità assolutamente remota ed astratta")
.

Sulla scorta di quanto precede, dunque, il Collegio non ritiene di censurare la decisione della Corte Etnea - che, pur avendo aderito all’ormai criterio del tenore goduto in costanza di matrimonio ha, comunque, deciso nel solco tracciato dalla pronuncia delle S.U. - atteso che la stessa se da un lato segue un percorso argomentativo che guarda con prudenza al predetto criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, evitandone forzature, dall’altro ritiene che tale criterio debba concorrere ed essere bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri di cui all’art. 5, comma 6, L. 898/1970 (2).

 

(1) Giurisprudenza che ne individuava il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.

(2) Osserva, infatti, Il Collegio  che “… La Corte d'Appello non sembra perciò rifuggire in tal modo da un'attenta ponderazione dei valori che la tematica dell'assegno divorzile, nei profili afferenti segnatamente al riconoscimento del diritto, mette in gioco secondo l'innovativa lettura delle SS.UU. Ancorchè lo scenario ideale del suo ragionamento non sia più attuale, nondimeno il giudizio che essa declina nel caso concreto anche alla luce della durata non breve del vincolo matrimoniale contratto il 24.10.1991 e sciolto il 5.12.2014 - si mostra in singolare sintonia con la "natura composita" che le SS.UU. hanno inteso rivendicare quale prius qualificante al parametro sulla base del quale procedere al riconoscimento del diritto. Ed anzi, laddove opera la diretta saldatura, nell'accertamento del diritto della C., del criterio dell'adeguatezza agli altri indicatori enunciati dalla norma, ne ricalca, sia pur se inconsapevolmente, le linee, assecondando una chiave di lettura dell'istituto non incoerente con quella delle SS.UU. e perciò non suscettibile della pretesa cassazione.

Articolo del:


di Avv. Serena Reposo

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse