Assegno divorzile: presupposti e accordi inerenti


La Cassazione torna sui presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile ed esclude la possibilità di accordi preventivi ad esso inerenti
Assegno divorzile: presupposti e accordi inerenti
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2224/2017 torna a pronunciarsi sul delicato tema degli accordi preventivi conclusi tra i coniugi in merito ad un'eventuale e futura crisi famigliare, cogliendo anche l'occasione per ribadire in presenza di quali presupposti sorga il diritto del coniuge ad ottenere l'assegno divorzile di cui all'art. 5, Legge. n. 898/1970.
- Il caso e le questioni sottese.
Chiamata a riesaminare una sentenza del Giudice di secondo grado che aveva disposto la revoca dell'assegno divorzile precedentemente accordato dal Tribunale in favore della ex moglie, la Suprema Corte ha chiarito se ed in che misura debba essere attribuito tale contributo economico conseguente al divorzio e, se, nell'erogazione dello stesso possa avere qualche rilevanza la preventiva dazione da parte dell'altro coniuge di una somma a titolo di "anticipazione" di quanto sarebbe spettato alla consorte quale assegno "post-matrimoniale". Nel caso portato all'attenzione della Cassazione, infatti, la Corte d'appello aveva esonerato il marito dall'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio in favore della ex moglie, tenuto conto della durata del matrimonio, della capacità patrimoniale dei coniugi, nonchè del contributo personale dato dalla ex moglie alla conduzione famigliare. Il Giudice di secondo grado aveva, inoltre, dato rilievo al fatto che l'ex marito aveva corrisposto alla moglie, ancor prima della separazione, una somma assai consistente, con l'intesa che si trattasse di un'anticipazione di quanto sarebbe spettato alla signora a titolo di assegno di mantenimento e di assegno divorzile.
- La sentenza in commento: presupposti e parametri dell'assegno di divorzio.
Discostandosi completamente dalle conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello, la Cassazione ha invece chiarito che la lettura dell'art. 5, L. 898/1970, che disciplina la corresponsione dell'assegno divorzile, esige una chiara distinzione tra i presupposti in presenza dei quali uno dei coniugi ha diritto all'assegno stesso e i parametri sulla base dei quali deve essere quantificato tale contributo patrimoniale. In punto, la Suprema Corte rammenta che il diritto ad ottenere l'assegno in sede di divorzio sorge unicamente se il coniuge che lo richiede non dispone di mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o non può procurarseli per ragioni oggettive. Solo se la verifica circa la sussistenza di tale condizione abbia dato esito positivo, il Giudice potrà porre a carico del coniuge "economicamente più forte" l'obbligo di versare l'assegno di divorzio alla consorte e, per determinare la misura dello stesso, dovrà far riferimento ai parametri relativi alle condizioni dei coniugi, alle ragioni della decisione, al contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, al reddito di entrambi e alla durata del matrimonio.
- Nullità degli accordi preventivi alla crisi per illiceità della causa.
Chiarito quanto sopra, e ritenuto che la corresponsione da parte del marito dell'ingente somma di denaro a titolo di "anticipazione" dell'assegno di mantenimento e divorzile configuri un accordo preventivo in vista del divorzio, la Cassazione ha richiamato il proprio precedente orientamento sulla base del quale tali accordi prevenitivi sarebbero radicalmente nulli per illiceità della causa. Ad avviso della Suprema Corte, la nullità di tali convenzioni sarebbe da ricondurre a un duplice ordine di ragioni: anzitutto, al fatto che detti accordi sono conclusi in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale e, altresì, perchè snaturerebbero completamente la funzione assistenziale dell'assegno divorzile.
- Inapplicabilità della previsione dell'assegno una tantum al di fuori del procedimento di divorzio e necessità di un controllo giudiziale di "adeguatezza".
Concude infine la Cassazione ricordando che, se è vero che l'art. 5, L. div., prevede la possibiltà di un accordo circa un assegno divorzile una tantum, è parimenti vero che tale previsione non si applica al di fuori del giudizio di divorzio (tanto meno preventivamente) e non può prescindere da un indispensabile controllo giudiziale circa la sua adeguatezza.

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di Avv. Alberta Martini Barzolai

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