Assegno natalità 2016: invio DSU entro fine anno


L`Isee deve essere rinnovato entro fine anno per mantenere il diritto al bonus
Assegno natalità 2016: invio DSU entro fine anno
L’INPS ricorda che, per chi aveva richiesto l'assegno di natalità negli anni scorsi e si è visto bloccare i pagamenti, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017, in questo modo potrà essere aggiornato l'Isee minorenni che consente l'accesso al bonus.
Nel caso specifico, la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2017 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2017, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2016 (e in alcuni casi nel 2015) in quanto deve essere presentato un ISEE in corso di validità per ciascun anno di concessione del beneficio è un requisito obbligatorio.
Nel caso in cui si e’ visto decadere obbligo e si conseguenza perdere il beneficio, chi ha presentato domanda nel 2016 é ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2018, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2017 e con attivazione del beneficio dalla data di presentazione della domanda.
Se ancora non è stata presentata la DSU per il 2017, e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione degli assegni relativi all’anno 2017, possono verificarsi due casi:
1) l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2017 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2017 ha validità fino al 15 gennaio 2018 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2017.
2) l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2016 decade e le mensilità dell’anno 2017 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2018; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno di natalità nell’anno 2018, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2017.

Articolo del:


di Studio Molinaro

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse