Assemblee telematiche? Ora è possibile grazie alla Legge 126/2020


Grazie alle modifiche introdotte dalla L. 126/2020 è possibile convocare e tenere l'assemblea condominiale tramite videoconferenza
Assemblee telematiche? Ora è possibile grazie alla Legge 126/2020

Il decreto legge 104/2020, in materia di misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, è stato convertito con legge 126/2020, con alcune modifiche rispetto al testo iniziale.

In particolare l’articolo che ha inciso sulla disciplina in materia condominiale è l’art. 63 comma 1, 1bis lettera a) e b) del decreto legge in esame.


Sulla procedura di approvazione delle delibere condominiali

L’art. 63 comma 1 stabilisce che, in materia condominiale, la procedura di approvazione delle deliberazioni condominiali, aventi ad oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto legge 34/2020 (art. 119 comma 9bis, d.l. 34/2020), sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.


Sulle modifiche all’art. 66 disp. Att. c.c.

Per quanto riguarda l’art. 66 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile, il primo e il secondo comma sono rimasti invariati, pertanto si ribadisce come l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria, per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 c.c., possa essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario, o da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore del condominio. In mancanza dell’amministratore, e decorsi 10 giorni dalla richiesta di assemblea da parte dei condomini, questi  possono provvedere direttamente alla convocazione.

Il comma 3 dell’art. 66 disp. Att. c.c. riguarda le modalità di avviso di convocazione dell’assemblea: posto che questo deve contenere la specifica indicazione del giorno, che deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, e che deve essere portato a conoscenza per mezzo di posta raccomandata, pec, fax o consegna a mano, è introdotta la possibilità che la partecipazione all’assemblea possa avvenire anche in video-conferenza (art. 63 comma 1bis lettera a) d.l. 104/2020).

È necessario dunque che nell’avviso di convocazione venga specificata la piattaforma elettronica sulla quale si terrà l’assemblea, unitamente alla data e all’ora della stessa.

E' COMUNQUE NECESSARIO CHE VI SIA IL PREVENTIVO CONSENSO UNANIME DEI CONDOMINI A CHE L'ASSEMBLEA  SI SVOLGA CON LE MODALITA' TELEMATICHE.

Nel caso in cui l’avviso di convocazione sia omesso, tardivo o incompleto, la deliberazione assembleare resta annullabile ai sensi dell’art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Dopo il quinto comma, l’art. 63 comma 1 bis lettera b) del d.l. 104/2020 inserisce il seguente: "anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. È stabilito altresì che in tale caso, il verbale è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le formalità previste per la convocazione".


Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo


Avvocato Dora Ballabio
www.avvocatodoraballabio.com

 

Articolo del:


di Avv. Dora Ballabio

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse