Assemblea condominiale convocata a mezzo mail

Molti amministratori, per questioni di risparmio di tempo e di soldi, stanno provvedendo a convocare le assemblee condominiali a mezzo e-mail ordinaria, ma tale prassi è legittima, e se sì sempre?
L'art 66 disp.att. cc. prevede delle modalità di convocazione che sono rappresentate:
a) raccomandata
b) fax
c) pec
d) consegna a mano
Prima dell'entrata in vigore della L. 220/12 la legge non specificava alcun mezzo, pertanto, la giurisprudenza riteneva valido qualsiasi mezzo applicando il principio di libertà della forma, salvo onere della prova a carico dell'amminsitratore di condominio in caso di contestazione dell'omessa convocazione.
Con l'entrata in vigore della L. 220/12 la giurisprudenza ha ritenuto che l'elencazione delle modalità di convocazione indicata nell'art 66 disp. atti c.c. debba considerarsi tassativa in quanto la ratio della norma andrebbe individuata nella volontà del Legislatore di garantire la conoscibilità della convocazione.
Deve, quindi, ritenersi che l'amministratore che convoca il condomino mediante avviso inoltrato a mezzo e-mail ordinaria commetta un errore nel procedimento di convocazione che può portare all'invalidità della delibera assembleare.
Ci si chiede però se debba configurarsi un'invalidità della deliberazione per errata convocazione anche nell'ipotesi in cui alla spedizione via mail ordinaria segua una risposta del singolo condomino.
In tal caso, a seconda della singola risposta del condomino, il Giudice valuterà se può ipotizzarsi una piena ed effettiva conoscenza del condomino.
Nessun dubbio si pone, invece, nell'ipotesi in cui alla convocazione inoltrata a mezzo e-mail ordinaria segua la partecipazione effettiva del condomino all'assemblea condominaile in quanto in tal caso il vizio deve considerarsi sanato.
Ci si chiede, infine, se si configuri un vizio nella modalità di convocazione nell'ipotesi in cui siano gli stessi condomini ad autorizzare l'amministratore all'invio della convocazione assembleare mediante l'utilizzo della e-mail ordinaria nella convinzione che sia sufficiente sottoscrivere un documento che autorizzi tale prassi per evitare contestazioni sulla validità della delibera assembleare.
A parere di chi scrive neppure tale pressi potrebbe legittimare l'utilizzo della e-mail ordinaria in quanto l'art 72 delle disp. att. c.c. prevede che le modalità di convocazione stabilite dall'art 66 delle disp. att. c.c. siano inderogabili.
Pertanto, si consiglia agli amministratori di farsi inviare, sempre, dal singolo condomino, una successiva comunicazione per presa visione, in modo tale da poter, in caso di impugnazione della delibera assembleare, sanare il vizio di irregolare convocazione.
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