Condominio: il diritto di visione della documentazione condominiale
L'accesso ai documenti contabili
Il diritto di accesso ai documenti condominiali è stato spesso oggetto di sentenze trovando con il tempo sempre maggiori conferme.
Il codice civile afferma a chiare lettere che i condomini possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.
Pertanto in vista di una partecipazione a un’assemblea condominiale che sia consapevole, il condomino ha senz'altro il diritto di accedere alla documentazione contabile e l'amministratore è tenuto a favorire tale possibilità.
Diversamente se il condomino dovesse impugnare la delibera assembleare di approvazione del bilancio motivandola sulla mancata visione dei documenti spetterà all'amministratore, dunque al Condominio, l’obbligo di fornire la prova dell’avvenuta visione o meno e i motivi.
Ciascun comproprietario, rammenta la Cassazione, ha la facoltà di richiedere e di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo, dunque, non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio e senza specificare il motivo.
Per consentire l'esercizio di tale diritto, l'amministratore dovrà predisporre un'organizzazione, sia pur minima, di cui gli altri condomini dovranno essere informati.
Se l'accesso non viene consentito, conclude la Cassazione, grava in capo all'amministratore l'onere di dimostrare che la richiesta del condomino è inesigibile e non compatibile con le modalità previamente comunicate.
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