Assenze dal lavoro causa malattia
Ecco quali sono i diritti e i doveri del lavoratore assente per malattia

L’assenza dal lavoro per malattia del lavoratore dipendente è disciplinata dal CCNL applicato dall’azienda e dalla normativa vigente.
Il lavoratore che si assenta dal lavoro per malattia è tenuto a comunicare tempestivamente al datore di lavoro il suo stato, nel rispetto dei termini e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi applicati dall’Azienda, nonché a farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico e comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato inviato telematicamente dal medico; egli è tenuto altresì a comunicare l’eventuale prosecuzione della malattia oltre il termine inizialmente pronosticato e l’eventuale cambio di indirizzo per le visite di controllo.
Tale adempimento è fondamentale in quanto nel certificato medico, che il datore di lavoro potrà scaricare telematicamente dal sito INPS, sono contenute informazioni di una certa importanza: prima fra tutte la data di fine prognosi.
In assenza di ulteriore certificazione la data riportata nel certificato telematico costituisce la data ultima per l’erogazione della prestazione economica di malattia.
La data presente in tale documento rimane comunque una data presunta della fine del decorso della malattia e potrebbe, quindi, essere soggetta a variazioni sia in aumento che in diminuzione a seconda che la malattia abbia un decorso più rapido o più lento.
Il prolungamento della malattia deve essere ulteriormente certificato e comunicato al datore di lavoro.
Nel caso di ripresa anticipata del lavoro rispetto alla data comunicata dovrà essere anch’essa certificata e comunicata; la rettifica della data di fine prognosi in caso di guarigione anticipata costituisce un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore così come precisato nella Circolare INPS n. 79 del 2 maggio 2017.
Tale adempimento ha una duplice finalità:
- nei confronti del datore in quanto riconosce al lavoratore il diritto di riprendere anticipatamente l’attività lavorativa;
- nei confronti dell’INPS in quanto l’invio del certificato comporta l’avvio dell’istruttoria per la successiva erogazione dell’indennità di malattia.
In caso di mancata o tardiva comunicazione di rettifica della data di fine prognosi a seguito di guarigione anticipata è prevista la commina di sanzioni a carico del lavoratore; le sanzioni per tale inadempimento sono le stesse previste per i casi di assenza ingiustificata alle visite di controllo.
Quindi, se a seguito di una visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale si riscontra la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata del lavoro, il lavoratore si vedrà applicate le seguenti sanzioni:
- 100% dell’indennità per un massimo di 10 giorni, in caso di 1° assenza;
- 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, nel caso di 2° assenza;
- 100% dell’indennità di malattia dalla data della 3° assenza.
Tali sanzioni potranno essere comminate al massimo fino al giorno antecedente la data di ripresa dell’attività lavorativa (il giorno antecedente viene considerato come una dichiarazione di fatto della fine della prognosi dell’evento interessato).
Il lavoratore, che si trovi in una delle ipotesi appena descritte, e che venga invitato ad una visita ambulatoriale in quanto non presente al domicilio indicato per la reperibilità, dovrà produrre in sede di visita ambulatoriale una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.
Il lavoratore che si assenta dal lavoro per malattia è tenuto a comunicare tempestivamente al datore di lavoro il suo stato, nel rispetto dei termini e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi applicati dall’Azienda, nonché a farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico e comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato inviato telematicamente dal medico; egli è tenuto altresì a comunicare l’eventuale prosecuzione della malattia oltre il termine inizialmente pronosticato e l’eventuale cambio di indirizzo per le visite di controllo.
Tale adempimento è fondamentale in quanto nel certificato medico, che il datore di lavoro potrà scaricare telematicamente dal sito INPS, sono contenute informazioni di una certa importanza: prima fra tutte la data di fine prognosi.
In assenza di ulteriore certificazione la data riportata nel certificato telematico costituisce la data ultima per l’erogazione della prestazione economica di malattia.
La data presente in tale documento rimane comunque una data presunta della fine del decorso della malattia e potrebbe, quindi, essere soggetta a variazioni sia in aumento che in diminuzione a seconda che la malattia abbia un decorso più rapido o più lento.
Il prolungamento della malattia deve essere ulteriormente certificato e comunicato al datore di lavoro.
Nel caso di ripresa anticipata del lavoro rispetto alla data comunicata dovrà essere anch’essa certificata e comunicata; la rettifica della data di fine prognosi in caso di guarigione anticipata costituisce un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore così come precisato nella Circolare INPS n. 79 del 2 maggio 2017.
Tale adempimento ha una duplice finalità:
- nei confronti del datore in quanto riconosce al lavoratore il diritto di riprendere anticipatamente l’attività lavorativa;
- nei confronti dell’INPS in quanto l’invio del certificato comporta l’avvio dell’istruttoria per la successiva erogazione dell’indennità di malattia.
In caso di mancata o tardiva comunicazione di rettifica della data di fine prognosi a seguito di guarigione anticipata è prevista la commina di sanzioni a carico del lavoratore; le sanzioni per tale inadempimento sono le stesse previste per i casi di assenza ingiustificata alle visite di controllo.
Quindi, se a seguito di una visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale si riscontra la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata del lavoro, il lavoratore si vedrà applicate le seguenti sanzioni:
- 100% dell’indennità per un massimo di 10 giorni, in caso di 1° assenza;
- 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, nel caso di 2° assenza;
- 100% dell’indennità di malattia dalla data della 3° assenza.
Tali sanzioni potranno essere comminate al massimo fino al giorno antecedente la data di ripresa dell’attività lavorativa (il giorno antecedente viene considerato come una dichiarazione di fatto della fine della prognosi dell’evento interessato).
Il lavoratore, che si trovi in una delle ipotesi appena descritte, e che venga invitato ad una visita ambulatoriale in quanto non presente al domicilio indicato per la reperibilità, dovrà produrre in sede di visita ambulatoriale una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.
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