Assicurazione obbligatoria avvocati


Le nuove disposizioni normative in tema di assicurazione professionale per gli avvocati
Assicurazione obbligatoria avvocati
L'art. 12 della L. 247/2012, legge di riforma della professione forense, ha sancito per l'avvocato l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, così come di una polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori in conseguenza dell'attività svolta.
In attuazione del citato art. 12 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’11/10/2016, il DM 22/09/2016 che stabilisce le condizioni minime essenziali per l’assicurazione per la responsabilità civile e per gli infortuni, da stipularsi obbligatoriamente dagli Avvocati.
La legge sarebbe dovuta entrare in vigore un anno dopo la pubblicazione, 11.10.2017 ma, è stata accolta la richiesta di proroga di trenta giorni avanzata dal CNF per consentire agli avvocati di scegliere e valutare le polizze migliori per le proprie esigenze.
In data 11.11.2017 è scattato quindi per gli avvocati l’obbligo di assicurarsi per la responsabilità professionale e, per chi già era titolare di una polizza, di adeguarla alle nuove disposizioni normative.
La norma prescrive che l’assicurazione debba prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni, patrimoniali e non, indiretti, permanenti, temporanei e futuri, che dovesse colposamente, anche per colpa grave, causare ai clienti o ai terzi nello svolgimento dell’attività professionale. La copertura deve estendersi anche alla responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.
Nei casi in cui l’avvocato sia responsabile in solido con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
La copertura assicurativa deve prevedere una retroattività illimitata ed una ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività, ed escludere la possibilità di recesso dell’assicuratore a seguito di sinistro nel corso di durata del periodo medesimo.
Sono previsti massimali minimi (per sinistro e per anno) proporzionati al livello di struttura e di fatturato dell’attività professionale e l’inopponibilità di eventuali franchigie e scoperti, nonché la possibilità di adeguare il premio sulla base del fatturato effettivo.
Nello specifico, la riforma forense aveva imposto agli avvocati, alle associazioni o alle società tra professionisti di stipulare polizze, pena la commissione di un illecito disciplinare, riguardanti due tipologie di rischio.
Una polizza necessaria per coprire la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
Una seconda polizza volta a coprire gli infortuni derivanti a sé o ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti, in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dallo studio legale, anche in qualità di sostituto o collaboratore esterno occasionale.

Per il momento sembra che l’obbligatorietà verta solo sulla polizza per la responsabilità professionale. Infatti in data 11.11.2017 sono stati avanzati degli emendamenti alla legge in questione che sono al vaglio del Parlamento e che hanno ad oggetto l’obbligatorietà della polizza infortuni per gli avvocati.

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di Avv. Valentina Licchetta

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