Assistenza ai passeggeri da parte delle Compagnie Aeree


Mancata assistenza ai passeggeri da parte delle Compagnie aeree in caso di prolungato ritardo o di cancellazioni del volo
Assistenza ai passeggeri da parte delle Compagnie Aeree

I diritti del passeggero

In caso di prolungato ritardo o in caso di cancellazione del volo le Compagnie Aeree debbono ai sensi degli artt. 9 e 14 del Regolamento ( UE ) n° 261/2004 apprestare assistenza ai passeggeri. In particolare l'art. 9, diritto ad assistenza, prevede che: “Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:

  • a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;

  • alla sistemazione in albergo: qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;

  • al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).

Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati. Mentre l'art. 14, obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti, sostiene che:

  1. Il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: «In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».

  2. Se nega l'imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del presente regolamento. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale designato di cui all'articolo 16.

  3. Per quanto concerne i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati.

Cosa succede se le Compagnie Aeree non applicano tali norme?

Avviene spesso che le Compagnie aeree non applicano le succitate norme in violazione del Regolamento n° 261/2004. Qualora il passeggero una volta ritornato a casa si lamenta della mancata applicazione della normativa a tutela dei passeggeri decidendo di inviare un reclamo scritto le Compagnie aeree rispondono quasi sempre che lo stesso utente del trasporto aereo dovrà dimostrare attraverso degli scontrini le spese sostenute.

Ma se il passeggero non viene adeguatamente informato dei suoi diritti non conserva le prove delle spese sostenute poichè non è consapevole di avere diritto al rimborso di quelle. La sua consapevolezza avviene in un momento successivo.

Se la Compagnia aerea non è in grado di provare di avere informato adeguatamente i passeggeri ai sensi degli artt. 9 e 14 del Regolamento n. 261/2004 gli stessi passeggeri possono ugualmente richiedere il rimborso delle spese sostenute in caso di ritardo o cancellazione volo pur in assenza degli scontrini delle spese sostenute?

A mio parere la risposta è positiva. Senza informazione gli utenti non avrebbero motivo di conservare le prove delle spese sostenute, perché non ritengono di avere diritto alla restituzione di quanto pagato. Naturalmente la richiesta che viene fatta alla Compagnia Aerea avrà come parametro la durata del ritardo (più questa è lunga più sarà probabile che si acquisteranno bevande per bere o panini od altro per mangiare o risulterà necessario telefonare per avvertire i propri parenti o scrivere e-mail utilizzando internet).

Particolare attenzione le Compagnie aeree dovranno apprestare per gli ipovedenti e i non vedenti utilizzando strumenti che consentano agli stessi di essere adeguatamente informati.

Articolo del:


di Gianluca Di Natale

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