Assistenza tecnica da difensore abilitato


Nuove regole per la difesa delle parti davanti alle commissioni tributarie
Assistenza tecnica da difensore abilitato
L’art. 9 del d. lgs. 156/2015 sull’assistenza tecnica, la cui nuova rivoluzionata disciplina è entrata in vigore dal 1 gennaio 2016, ha inserito nuove regole per la difesa delle parti davanti alle commissioni tributarie. Nonostante la legge delega aveva come scopo quello della revisione delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio personalmente e l’ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti davanti alle commissioni tributarie, il legislatore ha ripercorso la strada già avviata con la riforma del 1992. Il d.lgs n. 546/92, per la difesa nel processo tributario, aveva previsto una disciplina autonoma e diversa da quella che regolamenta il giudizio civile: non è previsto l’obbligo del ministero di un difensore, ma l’obbligo per la parte privata di assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato. La riforma ha previsto che dal 1° gennaio 2016 l’obbligo di assistenza tecnica non sia imposto agli uffici, quali gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i c.d. concessionari locali; inoltre, ha ampliato l’elenco dei professionisti, cioè dei soggetti, abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni Tributarie. La difesa tecnica può adesso essere svolta anche da soggetti non professionisti, quali ad esempio gli impiegati del CAF, per la peculiarità della materia, che potrebbero trovarsi anche in alcuni casi in conflitto di interessi. Il legislatore ha ancora una volta codificato semplicisticamente il processo tributario. Gli avvocati sono adesso paragonati a tutti gli effetti agli altri professionisti, anche non giuristi, senza nulla togliere alla professionalità e preparazione tecnica della materia che molti di loro hanno e continuano a mantenere, aggiornandosi quotidianamente nell’evoluzione della legislazione tributaria. La riforma non ha considerato la realtà quotidiana del processo tributario che, anche per cause di minimo valore, richiede lo studio di complicate questioni in diritto. Anche il legislatore del 2015 ha così ridimensionato l’importanza e il valore del processo tributario, relegandolo in una categoria inferiore, quasi l’anticamera del suo passaggio al processo civile, lasciando così che i tribunali si ingolfino ancora dovendo decidere anche in questa complicata materia. Per contro, la mediazione tributaria resta ancora oggi delegata alla "porta accanto" dell’ufficio accertamento dell’Agenzia delle Entrate ed il mediatore è ...un funzionario dello stesso ufficio.

Avv. Pierluigi Diso - Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Matera

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di Avv. Pierluigi Diso

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