Associazione di tipo mafioso
Caratteristiche e tratti giusprudenziali

L'articolo 416 - bis introdotto nel codice penale dalla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e integrato dall'articolo 11 bis della Legge 7 agosto 1992 n. 356, incrimina chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Esso chiarisce che i connotati di tale associazione sono la particolare forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, fattori di cui si avvalgono i suoi componenti non solo per commettere delitti, ma anche per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Sono previste sanzioni più gravi per dirigenti, promotori od organizzatori nonchè nel caso in cui l'associazione sia armata e cioè in riferimento a quella associazione i cui componenti e partecipanti siano in grado di realizzare i fini tramite l'utilizzo di armi o materiale esplodente. Di particolare importanza sono i beni confiscati i quali vengono puniti e disciplinati dal nostro codice con un aggravio di pena; beni confiscati sono tutti quei beni "che servirono o furono destinati a commettere il reato o tutte quelle cose che ne costituiscono il prezzo o il prodotto, il profitto o l'impiego". Le norme suddette si applicano alla camorra e alle altre associazioni comunque localmente denominate che avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quello delle associazioni di tipo o stampo mafioso". Questa tipologia di reato è molto affine a quella prevista dall'articolo 416, cioè il reato di associazione per delinquere: la ratio è la stessa, infatti uguale è il numero minimo degli associati, analogo è l'aumento di pena previsto per i capi, promotori e organizzatori anche se tutte le sanzioni sono accresciute. Ciò che va sottolineato è che in questa tipologia e cioè nel reato di associazione di tipo mafioso l'obiettivo di questa associazione risulta così ampliato all'acquisizione di particolari vantaggi quale semplice effetto della forza intimidatrice che, per tradizione l'accompagna soprattutto in alcune regioni del nostro paese. L'elemento caratterizzante è il dolo e cioè la volontà cosciente di essere associati entrando nella consorteria e di volervi rimanere e nella coscienza e finalità di questa; ovviamente costituiscono aggravanti speciali l'aver promosso, organizzato o diretto l'associazione; l'avere i partecipanti la disponibilità di armi o materiale esplodente, con previsione di ulteriore aggravio di pena per il finanziamento di attività economiche con il prezzo, prodotto o il profitto dei delitti commessi.
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