Associazioni: costituire e gestire! Un bel rebus
L'esperienza quotidiana mi ha fatto notare come molte persone si avvicinano al mondo dell'associazionismo senza conoscerne i meccanismi

L’art. 18 della Costituzione Italiana recita "... I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente ...". L’associazionismo ed il volontariato rappresentano una presenza molto importante nel nostro Paese per tale motivo si ritiene rilevante approfondire tale argomento ed in modo particolare ci si prefigge l’obiettivo di spiegare come si costituisce e come si gestisce un ente no profit.
Innanzitutto un’associazione viene ad esiste grazie ad un accordo tra più persone che si prefiggono uno scopo comune; tali soggetti saranno i "soci fondatori". I soci fondatori nel divenire della vita dell’ente, verranno affiancati da alte persone alle quali sarà allargata la partecipazione, il tutto garantito dalla stesura di regole condivise "lo statuto sociale" nel quale viene definito e chiarito quelle che sono le finalità dell’associazione e le norme di funzionamento.
Questi sono gli steps da seguire per costituire un'associazione:
1) Stesura e sottoscrizione atto di costituzione (con annesso statuto) da parte dei soci fondatori;
2) Richiesta del codice fiscale e/o partita IVA (se attività commerciale);
3) Versamento imposta di registro con F23;
4) Registrazione atto costitutivo (con annesso statuto);
5) Trasmissione modello EAS;
6) Iscrizione ad albi e registri (facoltativa).
La costituzione di un Ente No Profit avviene tramite la stesura di un atto costitutivo con il quale i soci fondatori danno vita all’associazione indicando quelli che sono gli scopi e le regole di funzionamento.
E’ fondamentale che nell’atto di costituzione siano indicati:
- La data e il luogo di sottoscrizione;
- La denominazione dell’associazione;
- La sede sociale;
- Lo scopo/oggetto sociale;
- I dati dei soci fondatori che sottoscrivono l’atto;
- La nomina del primo Consiglio Direttivo (se previsto dallo statuto del Presidente per l’attribuzione del potere di legale rappresentanza).
Il Codice Civile prevede obbligatoriamente, solo nel caso di costituzione di associazioni riconosciute, alcuni requisiti, mentre per le associazioni non riconosciute l’art. 36 c.c. prevede che gli associati determinino liberamente le regole interne e l’amministrazione in base agli accordi statutari.
Vi è un contenuto minimo valido per tutti i tipi di associazioni il quale deve essere completato e coordinato con quanto previsto dalle norme "speciali" che regolano i diversi tipi di associazioni. Elementi imprescindibili sono:
- Lo scopo;
- I soci;
- Gli organi sociali
- Il patrimonio sociale.
Da un punto di vista fiscale le attività svolte da un ente non commerciale possono essere classificate in istituzionali, commerciali e de-commercializzate. Le prime sono le attività che l’associazione svolge nei confronti dei soci per il raggiungimento dello scopo sociale per il semplice fatto che il socio ha versato all’associazione una quota sociale. Gli enti non commerciali possono, subordinatamente all’attività istituzionale prevedere e svolgere un’attività commerciale (l’attività commerciale deve essere secondaria all’attività istituzionale), purché sia correttamente gestita cioè che siano tenute le corrette registrazioni contabili, siano svolti i dovuti adempimenti fiscali e che siano versate le imposte. L’ente non commerciale, qualora eserciti l’attività commerciale per l’intero periodo d’imposta, in modo prevalente rispetto all’attività istituzionale perde la qualifica di "ente non commerciale" e di conseguenza tutte le agevolazioni e benefici ad essa correlati. Le attività de-commercializzate pur essendo intrinsecamente di natura commerciale in quanto presuppongono uno scambio tra il socio e l’associazione sono state dal Legislatore de-commercializzate e rese neutrali all’imposizione fiscale (ad es. comma 1 art. 143 TUIR prevede che le prestazioni di servizi svolte in conformità agli scopi sociali, senza specifica organizzazione, e con corrispettivi non superiori ai costi di diretta imputazione, son considerate alla stregua delle attività istituzionali). Dal 2009 per poter usufruire della de-commercializzazione di talune attività gli enti associativi devono presentare in via telematica entro 60 giorni dalla costituzione (o entro il 31/03 dell’anno successivo qualora si verifichino delle variazioni di alcuni dei dati comunicati) all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS. Le associazioni che non presentano il Modello EAS non possono più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione delle quote e contributi associativi.
Cosa e come deve essere gestito/amministrato in un’associazione?
Prima di tutto bisogna gestire i libri sociali. La tenuta dei libri sociali ha una duplice funzione: da un lato, garantire la trasparenza nei confronti dei soci in termini di condivisione degli atti decisionali dell’organizzazione, dall’altro, documentare l’attività svolta dall’ente. Molto importante è fornire la prova dell’effettivo perseguimento delle finalità non commerciali dell’ente, con la corretta gestione dei libri sociali, sia per quanto riguarda il Consiglio Direttivo che per quanto riguarda le Assemblee dei soci, ne rappresenta un valido strumento. E’ fondamentale tener memoria di tutte le riunioni e delle materie trattate, delle delibere assunte nonché dell’attività svolta. Non esiste a livello normativo una forma (non vi è la necessità della vidimazione dei libri sociali), è molto importate ed è fortemente consigliato un’archiviazione ordinata dei verbali, stampandoli su carta intestata, progressivamente numerata, debitamente firmati dal presidente e dal segretario della riunione. Altrettanto importante e consigliato è archiviare insieme al verbale la convocazione ed il foglio presenze. Oltre ai libro delle adunanze dell’assemblea dei soci ed il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre istituire il libro soci contenente tutti i dati identificativi degli aderenti e la loro posizione rispetto all’associazione. Una corretta e trasparente gestione del libro soci ha particolare rilevanza per gli enti le cui normative legano essere soci o meno a particolari regole e agevolazioni.
Per quanto concerne gli adempimenti fiscali la normativa impone la predisposizione di un rendiconto consultivo da cui risulti quanto fatto ed un rendiconto preventivo da cui derivi quanto ci si appresti a fare. Per una corretta e trasparente predisposizione dei rendiconti è consigliabile gestire in modo corretto e preciso una rilevazione delle entrate e delle uscite realizzate attraverso la tenuta di un cronologico per cassa/banca. Un rendiconto specifico va tenuto inoltre nel caso l’associazione organizzi una raccolta fondi. Nel caso l’associazione oltre all’attività istituzionale (si ricorda la prevalenza) gestisca un’attività commerciale è necessario tenere per quest’ultima una contabilità separata le cui regole di gestione variano a seconda del regime fiscale a cui l’associazione fa riferimento. Solo le associazioni che durante il periodo d’imposta hanno svolto un attività commerciale sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Innanzitutto un’associazione viene ad esiste grazie ad un accordo tra più persone che si prefiggono uno scopo comune; tali soggetti saranno i "soci fondatori". I soci fondatori nel divenire della vita dell’ente, verranno affiancati da alte persone alle quali sarà allargata la partecipazione, il tutto garantito dalla stesura di regole condivise "lo statuto sociale" nel quale viene definito e chiarito quelle che sono le finalità dell’associazione e le norme di funzionamento.
Questi sono gli steps da seguire per costituire un'associazione:
1) Stesura e sottoscrizione atto di costituzione (con annesso statuto) da parte dei soci fondatori;
2) Richiesta del codice fiscale e/o partita IVA (se attività commerciale);
3) Versamento imposta di registro con F23;
4) Registrazione atto costitutivo (con annesso statuto);
5) Trasmissione modello EAS;
6) Iscrizione ad albi e registri (facoltativa).
La costituzione di un Ente No Profit avviene tramite la stesura di un atto costitutivo con il quale i soci fondatori danno vita all’associazione indicando quelli che sono gli scopi e le regole di funzionamento.
E’ fondamentale che nell’atto di costituzione siano indicati:
- La data e il luogo di sottoscrizione;
- La denominazione dell’associazione;
- La sede sociale;
- Lo scopo/oggetto sociale;
- I dati dei soci fondatori che sottoscrivono l’atto;
- La nomina del primo Consiglio Direttivo (se previsto dallo statuto del Presidente per l’attribuzione del potere di legale rappresentanza).
Il Codice Civile prevede obbligatoriamente, solo nel caso di costituzione di associazioni riconosciute, alcuni requisiti, mentre per le associazioni non riconosciute l’art. 36 c.c. prevede che gli associati determinino liberamente le regole interne e l’amministrazione in base agli accordi statutari.
Vi è un contenuto minimo valido per tutti i tipi di associazioni il quale deve essere completato e coordinato con quanto previsto dalle norme "speciali" che regolano i diversi tipi di associazioni. Elementi imprescindibili sono:
- Lo scopo;
- I soci;
- Gli organi sociali
- Il patrimonio sociale.
Da un punto di vista fiscale le attività svolte da un ente non commerciale possono essere classificate in istituzionali, commerciali e de-commercializzate. Le prime sono le attività che l’associazione svolge nei confronti dei soci per il raggiungimento dello scopo sociale per il semplice fatto che il socio ha versato all’associazione una quota sociale. Gli enti non commerciali possono, subordinatamente all’attività istituzionale prevedere e svolgere un’attività commerciale (l’attività commerciale deve essere secondaria all’attività istituzionale), purché sia correttamente gestita cioè che siano tenute le corrette registrazioni contabili, siano svolti i dovuti adempimenti fiscali e che siano versate le imposte. L’ente non commerciale, qualora eserciti l’attività commerciale per l’intero periodo d’imposta, in modo prevalente rispetto all’attività istituzionale perde la qualifica di "ente non commerciale" e di conseguenza tutte le agevolazioni e benefici ad essa correlati. Le attività de-commercializzate pur essendo intrinsecamente di natura commerciale in quanto presuppongono uno scambio tra il socio e l’associazione sono state dal Legislatore de-commercializzate e rese neutrali all’imposizione fiscale (ad es. comma 1 art. 143 TUIR prevede che le prestazioni di servizi svolte in conformità agli scopi sociali, senza specifica organizzazione, e con corrispettivi non superiori ai costi di diretta imputazione, son considerate alla stregua delle attività istituzionali). Dal 2009 per poter usufruire della de-commercializzazione di talune attività gli enti associativi devono presentare in via telematica entro 60 giorni dalla costituzione (o entro il 31/03 dell’anno successivo qualora si verifichino delle variazioni di alcuni dei dati comunicati) all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS. Le associazioni che non presentano il Modello EAS non possono più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione delle quote e contributi associativi.
Cosa e come deve essere gestito/amministrato in un’associazione?
Prima di tutto bisogna gestire i libri sociali. La tenuta dei libri sociali ha una duplice funzione: da un lato, garantire la trasparenza nei confronti dei soci in termini di condivisione degli atti decisionali dell’organizzazione, dall’altro, documentare l’attività svolta dall’ente. Molto importante è fornire la prova dell’effettivo perseguimento delle finalità non commerciali dell’ente, con la corretta gestione dei libri sociali, sia per quanto riguarda il Consiglio Direttivo che per quanto riguarda le Assemblee dei soci, ne rappresenta un valido strumento. E’ fondamentale tener memoria di tutte le riunioni e delle materie trattate, delle delibere assunte nonché dell’attività svolta. Non esiste a livello normativo una forma (non vi è la necessità della vidimazione dei libri sociali), è molto importate ed è fortemente consigliato un’archiviazione ordinata dei verbali, stampandoli su carta intestata, progressivamente numerata, debitamente firmati dal presidente e dal segretario della riunione. Altrettanto importante e consigliato è archiviare insieme al verbale la convocazione ed il foglio presenze. Oltre ai libro delle adunanze dell’assemblea dei soci ed il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre istituire il libro soci contenente tutti i dati identificativi degli aderenti e la loro posizione rispetto all’associazione. Una corretta e trasparente gestione del libro soci ha particolare rilevanza per gli enti le cui normative legano essere soci o meno a particolari regole e agevolazioni.
Per quanto concerne gli adempimenti fiscali la normativa impone la predisposizione di un rendiconto consultivo da cui risulti quanto fatto ed un rendiconto preventivo da cui derivi quanto ci si appresti a fare. Per una corretta e trasparente predisposizione dei rendiconti è consigliabile gestire in modo corretto e preciso una rilevazione delle entrate e delle uscite realizzate attraverso la tenuta di un cronologico per cassa/banca. Un rendiconto specifico va tenuto inoltre nel caso l’associazione organizzi una raccolta fondi. Nel caso l’associazione oltre all’attività istituzionale (si ricorda la prevalenza) gestisca un’attività commerciale è necessario tenere per quest’ultima una contabilità separata le cui regole di gestione variano a seconda del regime fiscale a cui l’associazione fa riferimento. Solo le associazioni che durante il periodo d’imposta hanno svolto un attività commerciale sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
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