Assorbimento del superminimo
Non è praticabile per il tribunale di Napoli la riduzione della retribuzione attraverso l'assorbimento del superminimo

La questione dell’assorbimento del superminimo torna di grande attualità atteso che, molte aziende, dopo anni di “letargo”, hanno iniziato ad assorbire ai propri dipendenti, in occasione dei rinnovi contrattuali, superminimi individuali che questi godevano da anni.
E allora, va qui ricordato che il superminimo, in linea generale, è soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. Quindi, gli aumenti retributivi che sono stabiliti, a qualunque titolo, dal contratto collettivo, non si sommano al superminimo goduto dal lavoratore, ma lo assorbono, cioè lo riducono in parte o in tutto.
L'assorbimento del superminimo, tuttavia, non si verifica se le parti del rapporto di lavoro hanno stabilito che il superminimo non è assorbibile.
La scelta delle parti di non qualificare come assorbibile il superminimo può risultare da un'espressa clausola del contratto individuale, oppure da un comportamento concludente del datore di lavoro che - nonostante la mancanza di un'espressa previsione - abbia in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali collettivi sempre adottato la regola del cumulo e non dell'assorbimento.
A questa conclusione è giunto il Tribunale di Napoli – G.L. Dr.ssa Galante nella sentenza n. 1227/2014 (v.re sito www.legalicirillo.it) così motivando: “…Nel caso in esame, quindi, non è una mera inerzia dell’azienda (come sostenuto da quest’ultima), ma un comportamento positivo volto a configurare il cumulo del superminimo individuale con tutti i diversi aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che è possibile ridurre o eliminare l’importo del superminimo individuale…solo con un successivo accordo`.
Allo stesso modo, il Tribunale di Milano, in vari precedenti (ss. 2871/2011 G.L. Pattumelli; 3517/2012 G.L. Colosimo;) ha chiarito: “In fatto è pacifico che la società convenuta – prima dei fatti di causa – mai aveva assorbito i superminimi individuali concessi ai propri dipendenti…Non è controverso che, dopo il rinnovo contrattuale del 17.3.08, la società convenuta non ha provveduto all’assorbimento della prima tranche di incrementi di retribuzione in esso prevista. Gli elementi così descritti evidenziano l’illegittimità dell’assorbimento, oggetto del presente giudizio. Anzitutto, infatti, tale condotta si pone in aperto contrasto con una prassi da tempo instauratasi in azienda, in virtù del costante mancato assorbimento dei superminimi…Sotto altro profilo, possono anche ravvisarsi nel caso di specie gli estremi dell’uso aziendale. Infatti, oltre alla ripetizione del mancato assorbimento dei superminimi nel tempo ed in favore della generalità dei beneficiari, si evidenzia in capo alla convenuta altresì l’elemento soggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità…(Cass. 30.3.01 n. 4773; nello stesso senso, v. Cass. 7774/98; Cass. 9764/00)…”.
Va qui solo aggiunto, per concludere l’analisi, che l'assorbimento del superminimo può essere escluso anche dal contratto collettivo, il quale può prevedere che l'aumento retributivo non assorbe i superminimi individuali goduti dai lavoratori.
Non sono mai assorbibili i compensi legati a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente.
In tal caso, il superminimo non è un generico miglioramento della posizione retributiva del lavoratore, ma ha un titolo specifico, e quindi diventa un elemento intangibile della retribuzione.
Avv. Ernesto Maria Cirillo
E allora, va qui ricordato che il superminimo, in linea generale, è soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. Quindi, gli aumenti retributivi che sono stabiliti, a qualunque titolo, dal contratto collettivo, non si sommano al superminimo goduto dal lavoratore, ma lo assorbono, cioè lo riducono in parte o in tutto.
L'assorbimento del superminimo, tuttavia, non si verifica se le parti del rapporto di lavoro hanno stabilito che il superminimo non è assorbibile.
La scelta delle parti di non qualificare come assorbibile il superminimo può risultare da un'espressa clausola del contratto individuale, oppure da un comportamento concludente del datore di lavoro che - nonostante la mancanza di un'espressa previsione - abbia in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali collettivi sempre adottato la regola del cumulo e non dell'assorbimento.
A questa conclusione è giunto il Tribunale di Napoli – G.L. Dr.ssa Galante nella sentenza n. 1227/2014 (v.re sito www.legalicirillo.it) così motivando: “…Nel caso in esame, quindi, non è una mera inerzia dell’azienda (come sostenuto da quest’ultima), ma un comportamento positivo volto a configurare il cumulo del superminimo individuale con tutti i diversi aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che è possibile ridurre o eliminare l’importo del superminimo individuale…solo con un successivo accordo`.
Allo stesso modo, il Tribunale di Milano, in vari precedenti (ss. 2871/2011 G.L. Pattumelli; 3517/2012 G.L. Colosimo;) ha chiarito: “In fatto è pacifico che la società convenuta – prima dei fatti di causa – mai aveva assorbito i superminimi individuali concessi ai propri dipendenti…Non è controverso che, dopo il rinnovo contrattuale del 17.3.08, la società convenuta non ha provveduto all’assorbimento della prima tranche di incrementi di retribuzione in esso prevista. Gli elementi così descritti evidenziano l’illegittimità dell’assorbimento, oggetto del presente giudizio. Anzitutto, infatti, tale condotta si pone in aperto contrasto con una prassi da tempo instauratasi in azienda, in virtù del costante mancato assorbimento dei superminimi…Sotto altro profilo, possono anche ravvisarsi nel caso di specie gli estremi dell’uso aziendale. Infatti, oltre alla ripetizione del mancato assorbimento dei superminimi nel tempo ed in favore della generalità dei beneficiari, si evidenzia in capo alla convenuta altresì l’elemento soggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità…(Cass. 30.3.01 n. 4773; nello stesso senso, v. Cass. 7774/98; Cass. 9764/00)…”.
Va qui solo aggiunto, per concludere l’analisi, che l'assorbimento del superminimo può essere escluso anche dal contratto collettivo, il quale può prevedere che l'aumento retributivo non assorbe i superminimi individuali goduti dai lavoratori.
Non sono mai assorbibili i compensi legati a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente.
In tal caso, il superminimo non è un generico miglioramento della posizione retributiva del lavoratore, ma ha un titolo specifico, e quindi diventa un elemento intangibile della retribuzione.
Avv. Ernesto Maria Cirillo
Articolo del: