Assunzione di farmaci e guida in stato d'ebrezza


Non basta a scriminare l'aver ingerito una medicina che può alterare il tasso di alcool nel sangue.
Assunzione di farmaci e guida in stato d'ebrezza

Non è sufficiente ad evitare la condanna per Guida in stato d'ebrezza addurre la circostanza di aver assunto un farmaco contenente alcool o comunque capace di alterare i valori del sangue.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione sezione IV penale con una recentissima sentenza del 24 Settembre 2013, andando così ad occuparsi di uno degli argomenti più utilizzati per difendersi contro l'accusa di questa fattispecie di reato.

La Cassazione infatti asserisce che il parametro di riferimento per valutare lo stato di ebbrezza non è l'alcool ingerito, ma quello assorbito dal sangue.
Si tratta con tutta evidenza di una presunzione assoluta, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogni qual volta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche, la sua idoneità alla guida e l'influenza di farmaci".

Pertanto chiunque si metta alla guida di un veicolo, per non incorrere nella violazione dell'art. 186 Codice della Strada, deve astenersi dall'ingerire alcool, a maggior ragione se consapevole di aver assunto farmaci che possono in ipotesi innalzare il tasso alcoolemico.

Una sentenza che certo farà discutere operatori del diritto e medici legali su uno dei punti più controversi relativamente alla Guida in stato di ebrezza.

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di Avvocato Stefano Dalle Mura

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