Assunzione sostituzione dipendenti in maternità


Come funzione, a chi spetta, cosa fare
Assunzione sostituzione dipendenti in maternità
Al datore di lavoro che assuma a tempo determinato per sostituzione di lavoratrici o lavoratori in maternità spettano delle agevolazioni, purché vengono rispettati alcuni parametri.

In caso di assunzione a tempo determinato, per sostituzione di maternità è previsto uno sgravio contributivo della quota a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL del 50%.

Il beneficio si applica a favore delle aziende che occupano meno di 20 dipendenti (esclusi dal computo gli apprendisti) che assumono per sostituire lavoratori subordinati in maternità e si applica fino al compimento di un anno di età del figlio del lavoratore o della lavoratrice in congedo o, nel caso di minore adottato o in affidamento, per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare. Il termine massimo di utilizzo di tale agevolazione è di 12 mesi e può esser utilizzata dal 7° mese di gravidanza della persona da sostituire.

Per accedervi l'azienda deve attestare, mediante autocertificazione da presentare a mezzo cassetto previdenziale alla sede INPS, che rilascia apposito codice autorizzativi, di essere in possesso del requisito occupazionale, e che l'assunzione dei lavoratori a termine è effettuata in sostituzione di dipendenti in astensione obbligatoria (anche anticipata), facoltativa nel primo anno di età del bambino o per malattie del bambino di età non superiore a un anno.

Le aziende dove operano solo lavoratori autonomi devono provvedere, contestualmente all'assunzione dei dipendenti, all'apertura di un'apposita posizione contributiva.

L'assunzione può essere effettuata con un anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo del lavoratore da sostituire. La contrattazione collettiva può prevedere un anticipo superiore.

In sostituzione del dipendente assente è possibile assumere uno o più lavoratori part-time. In tal caso, il beneficio è riconosciuto a condizione che la sommatoria dell'orario di lavoro svolto dai sostituti sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito.

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di Studio Molinaro

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