Assunzioni nella scuola: T.F.A. e G.A.E.
Gli abilitati T.F.A. hanno diritto a essere inseriti nelle G.A.E. potendo così partecipare al piano straordinario di assunzioni nella scuola?

Quello delle immissioni nelle graduatorie a esaurimento (G.A.E.) non è tema nuovo. L’interesse da parte dei docenti e degli operatori di settore, tuttavia, si è recentemente inverdito a causa del c.d. Piano straordinario di assunzioni, approvato con la l. 107/2015, il quale riconosce una significativa rilevanza alla iscrizione nelle G.A.E. ai fini delle immissioni in ruolo.
Ma tutti quei docenti che hanno frequentato un tirocinio formativo attivo (T.F.A.), conseguendo la relativa abilitazione, hanno diritto a essere immessi nelle G.A.E., partecipando il tal modo al ridetto piano straordinario?
Invero, se ci si limitasse a una formalistica interpretazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, la risposta a tale interrogativo sarebbe certamente negativa.
Tuttavia, chi scrive ritiene che la questione necessiti di essere affrontata mediante un approccio sostanzialistico che solo garantirebbe il rispetto dei principi costituzionali.
Al fine di comprendere compiutamente la vicenda che ci occupa sembra opportuno ripercorrere, seppur brevemente, l’evoluzione del sistema di reclutamento e di abilitazione dei docenti.
Il reclutamento dei docenti nella scuola pubblica è disciplinato dagli artt. 399 ss. del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come successivamente modificato (T.U. Scuola), secondo cui per poter diventare docente di ruolo due sono (teoricamente) le strade percorribili, o la via concorsuale o l’inserimento nelle graduatorie permanenti. Queste ultime, introdotte con la l. 3 maggio 1999, n. 124, erano annualmente aggiornabili con nuovi inserimenti da parte dei docenti che nel frattempo avessero conseguito l’abilitazione all’insegnamento.
Sennonché, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno del precariato nelle scuole, la l. 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto che "le graduatorie permanenti [...] sono trasformate in graduatorie ad esaurimento" (art. 1, comma 605, let. c): in sostanza, a partire da tale data era precluso - almeno teoricamente - ogni inserimento ex novo.
Ovviamente, l’innovazione legislativa si fondava su un assunto e un obiettivo: ossia che tutti i docenti inseriti nelle GAE fossero conseguentemente assunti in ruolo e che il fenomeno del precariato fosse così risolto. Nulla di tutto ciò è stato però realizzato e ai vecchi precari se ne sono aggiunti di nuovi.
Il fenomeno, quindi, incidendo sulla sostenibilità del sistema e sconfessando gli originari obiettivi di cui alla l. 296/2006, ha indotto il legislatore a intervenire nuovamente, con l’art. 5 bis del d.l. 137/2008 conv. in l. 169/2008 il quale ha previsto che "i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) [...] attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti [...]".
Senonché l’art. 64, comma 4-ter, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, ha abolito le SISS, a far data dall’a.s. 2008/2009. Solo con il d.m. 10 settembre 2010, n. 249 sono stati previsti i TFA, la cui frequenza consente, previo superamento di un esame finale, il conseguimento dell’abilitazione.
Orbene, la deroga prevista dal legislatore con l’introduzione dell’art. 5-bis, cit. e il successivo mutamento dei canali per il conseguimento dell’abilitazione (ossia, sostituzione delle SISS con i TFA), potrebbero indurre verso il riconoscimento del diritto dei docenti che hanno conseguito il TFA, che si è succeduto alle SISS, a essere inseriti nelle G.A.E.
A sostegno della tesi qui sostenuta, sembrano militare plurime ragioni.
In primo luogo, vi è continuità tra SISS e TFA, nonché equipollenza sostanziale tra i due titoli abilitanti (Cfr. l’art. 15, comma 17, d.m. 249/2010 ha previsto che per coloro che avessero già iniziato il corso SISS, non portandolo a conclusione (c.d. "congelati SISS"), fosse garantito l’accesso ai TFA senza sostenere alcun esame, con conservazione dei crediti formativi acquisiti ed in sovrannumero; nonché Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015, n. 105).
In secondo luogo, a ciò induce una interpretazione sostanziale della norma in parola, nel senso il riferimento ivi contenuto alle SISS non potrebbe che essere oggi inteso ai TFA.
Esattamente in questo senso si è espressa recentemente la giurisprudenza di merito, secondo cui la norma "deve intendersi, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo, come disposizione riferita ai corsi TFA succedutesi alle Scuole SISS IX ciclo mai avviato e mai concluso".
Infine, siffatta interpretazione è preferibile anche in quanto rende la norma in parola compatibile con le rilevanti disposizioni costituzionali. Diversamente opinando, infatti, l’art. 5 bis, cit., si porrebbe in palese violazione con quei principi generali di non discriminazione e di uguaglianza che trovano il proprio fondamento negli artt. 3 e 51 Cost., atteso che si concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione sulla base del diverso nomen iuris del titolo abilitante conseguito.
Adunque, se è pacifica la continuità tra SISS e TFA (premessa maggiore), e se la SISS consente ex art. 5 bis l. 169/2008 l’inserimento nelle GAE (premessa minore), allora anche a coloro che hanno conseguito il titolo abilitante TFA (titolo succeduto cronologicamente, come visto, alla SISS, ma ad essa equipollente) deve essere consentito l’inserimento nelle GAE stesse (conclusione).
Alle ragioni giuridiche sopra espresse tuttavia si oppone una rigida chiusura da parte del MIUR che non consente agli abilitati TFA di inserirsi nelle G.A.E., costringendo così gli interessati a ricorrere all’Autorita’ giudiziaria per il riconoscimento del proprio diritto. Sebbene qualche Tribunale si sia espresso favorevolmente, riconoscendo il diritto dei ricorrenti (abilitati TFA) a essere inseriti nelle G.A.E., la mancanza di un pacifico orientamento giurisprudenziale e di indicazioni legislative non hanno consentito al MIUR di ammettere automaticamente tutti gli abilitati TFA. Con la conseguenza che agli abilitati TFA che abbiano interesse a essere inseriti nelle G.A.E. non spetta che adire la competente autorità giudiziaria che deciderà sulla base delle singole posizioni.
Ma tutti quei docenti che hanno frequentato un tirocinio formativo attivo (T.F.A.), conseguendo la relativa abilitazione, hanno diritto a essere immessi nelle G.A.E., partecipando il tal modo al ridetto piano straordinario?
Invero, se ci si limitasse a una formalistica interpretazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, la risposta a tale interrogativo sarebbe certamente negativa.
Tuttavia, chi scrive ritiene che la questione necessiti di essere affrontata mediante un approccio sostanzialistico che solo garantirebbe il rispetto dei principi costituzionali.
Al fine di comprendere compiutamente la vicenda che ci occupa sembra opportuno ripercorrere, seppur brevemente, l’evoluzione del sistema di reclutamento e di abilitazione dei docenti.
Il reclutamento dei docenti nella scuola pubblica è disciplinato dagli artt. 399 ss. del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come successivamente modificato (T.U. Scuola), secondo cui per poter diventare docente di ruolo due sono (teoricamente) le strade percorribili, o la via concorsuale o l’inserimento nelle graduatorie permanenti. Queste ultime, introdotte con la l. 3 maggio 1999, n. 124, erano annualmente aggiornabili con nuovi inserimenti da parte dei docenti che nel frattempo avessero conseguito l’abilitazione all’insegnamento.
Sennonché, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno del precariato nelle scuole, la l. 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto che "le graduatorie permanenti [...] sono trasformate in graduatorie ad esaurimento" (art. 1, comma 605, let. c): in sostanza, a partire da tale data era precluso - almeno teoricamente - ogni inserimento ex novo.
Ovviamente, l’innovazione legislativa si fondava su un assunto e un obiettivo: ossia che tutti i docenti inseriti nelle GAE fossero conseguentemente assunti in ruolo e che il fenomeno del precariato fosse così risolto. Nulla di tutto ciò è stato però realizzato e ai vecchi precari se ne sono aggiunti di nuovi.
Il fenomeno, quindi, incidendo sulla sostenibilità del sistema e sconfessando gli originari obiettivi di cui alla l. 296/2006, ha indotto il legislatore a intervenire nuovamente, con l’art. 5 bis del d.l. 137/2008 conv. in l. 169/2008 il quale ha previsto che "i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) [...] attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti [...]".
Senonché l’art. 64, comma 4-ter, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, ha abolito le SISS, a far data dall’a.s. 2008/2009. Solo con il d.m. 10 settembre 2010, n. 249 sono stati previsti i TFA, la cui frequenza consente, previo superamento di un esame finale, il conseguimento dell’abilitazione.
Orbene, la deroga prevista dal legislatore con l’introduzione dell’art. 5-bis, cit. e il successivo mutamento dei canali per il conseguimento dell’abilitazione (ossia, sostituzione delle SISS con i TFA), potrebbero indurre verso il riconoscimento del diritto dei docenti che hanno conseguito il TFA, che si è succeduto alle SISS, a essere inseriti nelle G.A.E.
A sostegno della tesi qui sostenuta, sembrano militare plurime ragioni.
In primo luogo, vi è continuità tra SISS e TFA, nonché equipollenza sostanziale tra i due titoli abilitanti (Cfr. l’art. 15, comma 17, d.m. 249/2010 ha previsto che per coloro che avessero già iniziato il corso SISS, non portandolo a conclusione (c.d. "congelati SISS"), fosse garantito l’accesso ai TFA senza sostenere alcun esame, con conservazione dei crediti formativi acquisiti ed in sovrannumero; nonché Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015, n. 105).
In secondo luogo, a ciò induce una interpretazione sostanziale della norma in parola, nel senso il riferimento ivi contenuto alle SISS non potrebbe che essere oggi inteso ai TFA.
Esattamente in questo senso si è espressa recentemente la giurisprudenza di merito, secondo cui la norma "deve intendersi, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo, come disposizione riferita ai corsi TFA succedutesi alle Scuole SISS IX ciclo mai avviato e mai concluso".
Infine, siffatta interpretazione è preferibile anche in quanto rende la norma in parola compatibile con le rilevanti disposizioni costituzionali. Diversamente opinando, infatti, l’art. 5 bis, cit., si porrebbe in palese violazione con quei principi generali di non discriminazione e di uguaglianza che trovano il proprio fondamento negli artt. 3 e 51 Cost., atteso che si concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione sulla base del diverso nomen iuris del titolo abilitante conseguito.
Adunque, se è pacifica la continuità tra SISS e TFA (premessa maggiore), e se la SISS consente ex art. 5 bis l. 169/2008 l’inserimento nelle GAE (premessa minore), allora anche a coloro che hanno conseguito il titolo abilitante TFA (titolo succeduto cronologicamente, come visto, alla SISS, ma ad essa equipollente) deve essere consentito l’inserimento nelle GAE stesse (conclusione).
Alle ragioni giuridiche sopra espresse tuttavia si oppone una rigida chiusura da parte del MIUR che non consente agli abilitati TFA di inserirsi nelle G.A.E., costringendo così gli interessati a ricorrere all’Autorita’ giudiziaria per il riconoscimento del proprio diritto. Sebbene qualche Tribunale si sia espresso favorevolmente, riconoscendo il diritto dei ricorrenti (abilitati TFA) a essere inseriti nelle G.A.E., la mancanza di un pacifico orientamento giurisprudenziale e di indicazioni legislative non hanno consentito al MIUR di ammettere automaticamente tutti gli abilitati TFA. Con la conseguenza che agli abilitati TFA che abbiano interesse a essere inseriti nelle G.A.E. non spetta che adire la competente autorità giudiziaria che deciderà sulla base delle singole posizioni.
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