Attentato alla carta costituzionale dello Stato


Definizione, disciplina giuridica
Attentato alla carta costituzionale dello Stato
Secondo la formulazione dell'articolo 283 in base alla citata Legge del 1947, viene punito "chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato". Secondo quanto detto, per "Costituzione dello Stato" si intende "quell'insieme di norme che formano la struttura essenziale dell'Ordinamento supremo dello Stato", mentre per "forma del Governo" si intende nel momento storico attuale quella di un "Governo costituzionale parlamentare". Dato che ad oggi tale forma di Governo è fissata in modo preciso dalla nostra Carta Costituzionale, la menzione di essa nulla aggiunge alla norma incriminatrice. Come risulta chiaramente dal testo della norma, non qualsiasi mutamento della Costituzione rientra nella previsione della legge, ma soltanto il mutamento effettuato o da effettuarsi con mezzi diversi da quelli consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato. Trattandosi dunque di un delitto di attentato, per la consumazione di esso, come in tutti i casi analoghi, basta un atto idoneo, diretto in modo non equivocabile a realizzare il fatto descritto nella disposizione. L' articolo 289 c.p. nel testo modificato dall'articolo 1 della Legge 30 Luglio 1957, n. 655 punisce - semprechè non si tratti di un grave delitto - "chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla Legge;
2) all'Assemblea Costituente o alle assemblee legislative o ad una di queste od anche alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni".
Una forma attenuata di tale reato è prevista nel secondo comma dell'articolo 289 c.p. e si ha quando "il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette". Nell' "impedimento" di cui si parla nel primo comma di questa norma incriminatrice, deve anche intendersi compresa qualsiasi coartazione esercitata sugli organi costituzionali per far si che essi operino in un determinato modo e non secondo la loro volontà. Il "turbamento" che è contemplato, come dicevamo, nel secondo comma dell'articolo, è costituito da ogni fatto che possa menomare, in modo apprezzabile, quella serenità che al Capo dello Stato e alle Assemblee è necessaria per l'espletamento regolare delle loro attribuzioni, prerogative e funzioni costituzionali. L'attenzione del legislatore appare essere stata essenzialmente rivolta a fatti di impedimento o turbativa esternio alle Assemblee. Tuttavia l' ampiezza delle formule normative non consente di escludere a priori la rilevanza anche dei comportamenti interni, pur se la facoltà di opposizione, il diritto al dissenso ad una certa legittimazione anche ad atti di resistenza, rendono assai difficile poter delimitare il confine oltre il quale l'inosservanza dei precetti della Legge potrebbe dar luogo al reato. Tale ipotesi potrebbe ravvisarsi ad esempio nell'ostruzionismo sistematico animato al solo scopo di paralizzare l'attività delle Assemblee e di impedire l'operatività stessa del principio di maggioranza. Il reato in questione, essendo un reato di attentato per la sua consumazione non è necessario, quindi, il conseguimento neppure parziale del risultato avuto di mira.

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di Studio legale TOMASSI

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