Attenzione a prendere pacchi che non sono nostri

L’utilizzo di Amazon è orami da tempo entrato nella nostra quotidianità e sicuramente almeno un volta ciascuno di noi si sarà fatto recapitare un pacco in portineria.
Ebbene il fatto oggetto del capo d’imputazione da cui è scaturita la vicenda giuridica finita sotto l’osservatorio della Corte di Cassazione riguarda, un soggetto che si è impossessato di pacco dalla dell’azienda Amazon detenuto presso la portineria dello stabile.
Prima di porre il focus su quanto deciso dalla Corte è doveroso fissare alcune definizioni.
Si definisce arresto una privazione provvisoria di libertà attuato dalla polizia giudiziaria.
E’ la prima forma di custodia cautelare (che, di norma, la segue); si distingue in obbligatorio e facoltativo, a seconda che la sua attuazione costituisca un atto dovuto o discrezionale (artt. 379-390): se obbligatorio, viene posto in essere, nel caso in cui il soggetto venga colto nell'atto di commettere determinati reati (flagranza di reato appunto, ossia immediatezza dell'azione) e la cui pena venga stabilita almeno in 5 anni e nel massimo raggiunga i 20 anni.
Si ricomprendono invece nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi, non pubblici, nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio o contingente, attività della loro vita privata, ovvero attività di natura professionale, culturale o politica.
L’imputato tratto in arresto veniva processato per direttissima e in tale sede il Tribunale monocratico non convalidava l'arresto in flagranza dell'imputato per tentato furto art. 56 e art. 624 c.p che, a causa dell'intervento del custode, non riusciva a portare a compimento l'impossessamento del pacco altrui custodito all'interno del locale portineria.
Il Tribunale, in particolare, riteneva che la condotta dell'imputato andasse ricondotta al paradigma normativo di cui agli artt. 56 e 624, c.p., stante l'impossibilità di considerare il locale portineria di uno stabile condominiale "altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora" ovvero rientrante nella nozione di "pertinenze di essa", secondo la previsione dell'art. 624 bis, c.p.
Contro la menzionata decisione, il P.M. presentava ricorso in Cassazione, la quale interpellata in diritto accoglieva il ricorso e si pronunciava con la sentenza n. 48916/2022.
Come da orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che ne legittimavano l'adozione con una verifica "ex ante", con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis".
Ne deriva che il vaglio cui è chiamato il giudice in questa fase attiene soltanto alla verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quando ravvisi la mancanza di ragionevolezza nell'uso degli stessi, deve fornire sul punto adeguata argomentazione giustificativa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, .3.2009, n. 21577, rv. 243885).
Doglianza che la Cassazione accoglie in quanto i furti che vengono commessi all'interno delle aree condominiali rientrano nella fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p.
La portineria di un condominio deve considerarsi infatti come un luogo di privata dimora, di natura pertinenziale sia al fabbricato che all'unità immobiliare del portiere.
Precisa inoltre che, in base a diversi precedenti giurisprudenziali integra il furto in abitazione art. 624 bis c.p la "sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini, ovvero la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora."
Presenti quindi tutte le condizioni per procedere all'arresto obbligatorio in flagranza art. 380 comma 2 lett. e bis c.p.p.
In conclusione, era legittimo procedere all’arresto obbligatorio in flagranza di reato, essendo il soggetto stato colto nell’atto di commettere il reato di cui all’art. 624 bis. c.p. essendo la portineria considerata come privata dimora di pertinenza dello stabile.
Articolo del: