Attenzione agli interessi
Le nuove norme per gli interessi da applicare sulle somme oggetto di lite

Ci eravamo gia' abituati agli interessi "pesanti" per il caso di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, quello determinato ex art 5 del Dlgs 231/2002.
Da qualche giorno, questa strada e' stata prevista anche per le somme oggetto di lite: tutte le parti soccombenti o debenti in un giudizio, ordinario od arbitrale, saranno chiamate a riconoscere interessi pari a quelli di cui alla Dlgs 231/2002, espressamente richiamato con la'rt 17 del DL 132/2014, in deroga quindi all'art 1284 C.C.
Qualsiasi somma dovuta, per qualsiasi ragione, se pagata in ritardo, vedra' lievitare il proprio ammontare sulla base della nuova determinazione dell'interesse.
La lunga durata di cause e giudizi non sara' piu' un vantaggio, anzi oggi piu' che mai vale la pena di attendere, nessun investimento tradizionale potra' remunerare tanto.
Attenzione.
Da qualche giorno, questa strada e' stata prevista anche per le somme oggetto di lite: tutte le parti soccombenti o debenti in un giudizio, ordinario od arbitrale, saranno chiamate a riconoscere interessi pari a quelli di cui alla Dlgs 231/2002, espressamente richiamato con la'rt 17 del DL 132/2014, in deroga quindi all'art 1284 C.C.
Qualsiasi somma dovuta, per qualsiasi ragione, se pagata in ritardo, vedra' lievitare il proprio ammontare sulla base della nuova determinazione dell'interesse.
La lunga durata di cause e giudizi non sara' piu' un vantaggio, anzi oggi piu' che mai vale la pena di attendere, nessun investimento tradizionale potra' remunerare tanto.
Attenzione.
Articolo del: