Attestazione della capacità finanziaria obbligatoria per gli autotrasportatori


Le imprese di autotrasporto devono dimostrare il requisito della capacità finanziaria attraverso una certificazione
Attestazione della capacità finanziaria obbligatoria per gli autotrasportatori

In base alla circolare 11/05/2012 prot. n. 0011551, al fine di garantire che le imprese di autotrasporto possano rispettare gli obblighi finanziari assunti con tutti coloro che entrano in contatto con l'impresa stessa nel corso della sua attività, il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (articolo 7), prevede il rispetto del requisito di idoneità finanziaria.

Detto requisito è necessario per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e deve, successivamente, essere dimostrato ogni anno.

Detto requisito consiste nel dimostrare, ogni anno, da parte dell'impresa, il possesso di un capitale proprio (capitale + riserve), pari o superiore a 9.000 euro per il primo autoveicolo, a cui devono essere aggiunti 5.000 euro per ogni autoveicolo eccedente il primo.

Detto requisito si estrinseca tramite una certificazione redatta "sulla base dei conti annuali" da parte di un revisore legale o di altro soggetto debitamente riconosciuto. In alternativa, l'impresa di autotrasporto può garantire l'idoneità finanziaria mediante una garanzia bancaria o un'assicurazione.

La dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria deve essere garantita da tutte le imprese di autotrasporto indipendentemente dalla loro natura giuridica.

Il riferimento al capitale deve essere considerato in ragione della struttura giuridica dell'impresa di autotrasporto. Pertanto, nelle società di capitali occorre far riferimento esclusivamente al capitale e alle riserve messe in evidenza nel bilancio di esercizio, nelle imprese individuali e nelle società di persone, oltre al patrimonio dell'impresa, invece, può essere considerato anche il patrimonio personale dell'imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili.

Più in particolare, per dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria in una società di capitali verrà assunto il valore che emerge dal bilancio di esercizio redatto secondo i criteri stabiliti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, approvato dall'assemblea dei soci in data antecedente a quella entro la quale occorre attestare il requisito di idoneità finanziaria.

Nelle imprese individuali e nelle società di persone, non tenute formalmente all'approvazione del bilancio, si farà riferimento al bilancio di esercizio preso a base per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini Irpef dell'anno precedente.

Nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità semplificata, si farà riferimento al valore degli elementi patrimoniali presenti alla fine dell'esercizio, assunti al netto dell'esposizione debitoria verso il settore bancario.

L'obbligo di certificazione dell'idoneità finanziaria, oltre a risultare dai conti annuali, come si è già detto, compete ad un revisore o ad altro soggetto debitamente riconosciuto (vedi l'Organo di Revisione che ha rilasciato la certificazione del bilancio per le società di capitali).

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di Annamaria Brusò

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