Atti esecutivi tributari. Art.57 del DPR 602/73


Illegittimità costituzionale dell’art.57 comma 1 lett. a) DPR 602/73 nella parte in cui non prevede l’opponibilità dell`atto esecutivo ex art.615 cpc
Atti esecutivi tributari. Art.57 del DPR 602/73
Può dirsi fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art.57, comma 1 lett.a) del DPR n°602/1973 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di cui all’art.50 del DPR n°602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art.615 c.p.c.. E’ quanto ha disposto la Suprema Corte Costituzionale nella Sentenza N°114 del 31/05/2018 in concomitanza della quale i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondata la questione di incostituzionalità del richiamato art.57, comma 1 lett.a) del ridetto DPR n°602/1973 precludendo al debitore esecutato la possibilità di opposizione agli atti esecutivi ex art.615 c.p.c. Si tratta di una pronuncia non di poco conto se consideriamo gli sviluppi che la stessa potrà avere in sede di riscossione coattiva con espresso richiamo ad una inevitabile deroga all’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente tutelato. Non solo, ma considerando gli effetti diretti che tale pronuncia potrà avere per i procedimenti esecutivi attualmente in itinere i quali non potranno non essere interessati dalla efficacia ex tunc della pronuncia costituzionale.

- Il principio disposto dalla Corte Costituzionale nella Sentenza N°114 del 31/05/2018:
E’ di indubbia rilevanza la pronuncia espressa dalla Suprema Corte Costituzionale nella più volte richiamata sentenza n°114 del 31/05/2018 relativamente all’art.57 comma 1 lett.a) del DPR n°602/1973, anche e soprattutto pensando agli effetti che tale pronuncia potrà avere per tutti i procedimenti pendenti. In particolare,non possiamo escludere che la sentenza della Corte Costituzionale è vincolante anche per il giudice a quo, ma non per il suo effetto abrogativo che opera ex nunc bensì proprio perché il giudice nel continuare il giudizio dopo la restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale verrà a trovarsi di fronte ad un avvenuto accertamento della illegittimità della norma in questione, il quale, proprio per tale suo carattere oltre che per la sua definitività, opera invece ex tunc e non può quindi non vincolarlo.
In altre parole, i Giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale così come sollevata dal Tribunale di Sulmona relativamente all’art.57, comma 1 lett. a) del DPR n°602/1973 nella parte in cui la previsione normativa in commento, per le controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria notificati ex post rispetto alla cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art.50 dello stesso DPR 602/1973, non ne prevede l’opposizione ex art.615 c.p.c.
In sostanza, i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondata la questione di incostituzionalità della norma sopra richiamata (art.57 comma 1 letta) del DPR n°602/1973) in quanto la stessa ammette solo opposizioni che riguardano la pignorabilità dei beni, escludendo tutte le altre possibili forme di opponibilità da parte del debitore, con inevitabile pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa.



Articolo del:


di Avv. Giuseppe Durante

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse