Atto di aggiudicazione gara


Atto di aggiudicazione della gara non pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente”. Quando scattano i trenta giorni per l’impugnativa?
Atto di aggiudicazione gara
Ove l’atto di aggiudicazione della gara, contenente anche la graduatoria dei partecipanti, non venga pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente", i trenta giorni per l’impugnativa scattano solo dalla data di invio della pec.
E’ quanto emerge dalla sentenza[1] con cui i giudici amministrativi hanno ritenuto infondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo sollevata dal Comune resistente che aveva rilevato la tardività dell’impugnativa per non avere la ricorrente impugnato il provvedimento nel termine di trenta giorni decorrenti dalla "pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11", in violazione dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a.(come introdotto ai sensi dell’art. 204 comma 1 lett. b) del D.Lgs, 50/2016.
E mentre il Comune protestava perché l’Impresa aveva notificato il ricorso avverso la mancata esclusione dell’ATI aggiudicataria solo il 16.11.2016, avendo pubblicato la graduatoria delle ditte partecipanti ed ammesse alla procedura di gara sul proprio profilo istituzionale dall’11.08.2016 al 26.08.2016, il ricorrente replicava che la comunicazione ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs n. 163/2006 era intervenuta a mezzo pec il 17.10.2017, risultando questo il dies a quo per la decorrenza del termine dei trenta giorni previsto per l’impugnativa del provvedimento che ha reso noto l’elenco delle ditte ammesse e di quella risultata aggiudicataria.
Il Tribunale amministrativo non ha dato ragione al Comune, preliminarmente rilevando che, se il bando non fornisce dettagli sulle modalità di comunicazione degli atti relativi alla gara, limitandosi a rinviare al sito internet della S.U.A., alla sezione "Bandi e gare" unicamente per la consultazione ed acquisizione delle ulteriori norme regolanti la procedura aperta, unitamente alla modulistica complementare, è lo stesso Comune, nel corso della pubblica discussione, a confermare che la pubblicazione degli atti non è avvenuta nella sezione "amministrazione trasparente", come richiesto dall’art. 29, comma 1, D.Lgvo n. 50/2016.
Dirimente, ai fini del superamento dell’eccezione di tardività della notifica del ricorso principale, è il fatto che la pec, relativa alla comunicazione individuale, sia stata inviata soltanto il 17.10.2016.
Su tutto, emerge chiara la violazione delle previsioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante non ha dimostrato di aver informato "tempestivamente" ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione o all'ammissione (come previsto dal comma 1 dell’art. 76), né ha provveduto all’invio della pec "contestualmente" alla pubblicazione nelle forme di cui all’art. 29, ossia sul profilo istituzionale, ma, addirittura, ha atteso oltre un mese e mezzo prima di provvedervi.
Nel delineato contesto, il Collegio ha ritenuto che, nel caso di specie, essendo mancata la pubblicazione sul profilo del committente, soltanto dalla data di invio della pec decorra il termine dei trenta giorni previsto per l’impugnativa dell’unico provvedimento che ha reso noto l’elenco delle ditte ammesse e di quella risultata aggiudicataria.
L’eccezione è infondata ma il ricorso, comunque, è rigettato nel merito.

[1] T.A.R. per la Puglia, Sez. III, 05.04.2017 n. 340

Articolo del:


di Cristiana Centanni

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse