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Atto istitutivo di Trust con ipo-catastali in misura fissa


L’attribuzione patrimoniale effettuata in sede di istituzione di un atto di Trust sconta l’imposta ipo-catastale in misura fissa
Atto istitutivo di Trust con ipo-catastali in misura fissa

La Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata ha affrontato (e consolidato un orientamento inteso a dirimere) la tematica dell’imposizione dell’atto devolutivo di beni immobili in Trust (sia esso contestuale al negozio istitutivo, sia esso successivo) in riferimento alla applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali.

Tra le molte si possono richiamare:
•    CTR BASILICATA n. 530/01/2019, pronunciata il 02.07.2019 e depositata il 13.10.2019;
•    CTR BASILICATA n. 563/01/2019, pronunciata il 11.11.2019 e depositata il 17.12.2019;
•    CTR BASILICATA n. 570/01/2019, pronunciata il 10.12.2019 e depositata il 17.12.2019;
•    CTR BASILICATA n. 532/01/2019, pronunciata il 11.11.2019 e depositata il 17.12.2019.

Tutte le questioni attengono alla misura dell’imposizione, relativa ai tributi ipotecario e catastale, sulla devoluzione di beni immobili in Trust.

Le strutture degli atti istitutivi oggetto di disamina prevedevano l’elevazione di un negozio con beneficiari individuati, con posizioni non vested, irrevocabile e soggetto a termine di durata, non autodichiarato.

Le parti, in ottemperanza alle previsioni di prassi (tra cui Circolare n. 48/E del 2007), hanno, originariamente, liquidato le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e, successivamente alla registrazione dell’atto, hanno inteso proporre istanza di rimborso dei tributi versati. Al fine di giustificare la propria richiesta, gli istanti hanno dedotto che un atto istitutivo di trust, anche se caratterizzato dal contestuale affidamento in gestione di beni immobili, non produce e non determina alcun effettivo trasferimento in favore del trustee (nell’accezione di un’effettiva attribuzione di utilità giuridiche per il trustee – cd. arricchimento - collegate al diritto di proprietà).

Sulla scorta di tale premessa i medesimi istanti, rilevando che non potesse ritenersi realizzato il momento impositivo ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, hanno assunto che le stesse imposte non fossero, di fatto, dovute in misura proporzionale, essendosi manifestata, alla data della liquidazione dell’atto pubblico, l’evidente violazione delle seguenti norme, nel testo vigente “ratione temporis”:

•    art.1, D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e art. 4, Tariffa allegata al medesimo D.lgs. 347/90, per le imposte ipotecarie;
•    art. 10, comma 2, D.lgs. 31 ottobre 1990, n.347, per le imposte catastali.

In forza delle suesposte premesse, assumendo l’applicabilità delle sole imposte in misura fissa, nella misura di € 168,00 (ratione temporis) per ciascuna delle imposte in contesto, hanno concluso per il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali indebitamente versate in assenza del relativo presupposto d’imposta.

L’Amministrazione Finanziaria non ha riscontrato l’istanza di rimborso e, decorso il termine di novanta giorni, si è cristalizzato il silenzio rifiuto che le parti in atto hanno impugnato.

La Commissione Tributaria Provinciale, qualificato il negozio concretamente posto in essere come un Trust di protezione familiare, regolato dalla Legge di Jersey, con beneficiari individuati nei figli legittimi dei disponenti, assume che il trust concretamente realizzato debba essere qualificato come un atto a titolo non oneroso.

Difatti, laddove, come nel caso in esame, venga in considerazione un trust “non oneroso”, nel quale il “negozio giuridico” è istituito dai genitori in favore dei figli, non si è mai, per legge e per definizione, in presenza di una prestazione a contenuto patrimoniale, ma, al contrario, si è in presenza di una liberalità attuata mediante uno strumento negoziale atipico rispetto ad una normale donazione, ugualmente in grado, tuttavia, di realizzare, benché indirettamente, tanto l’effetto segregativo proprio del trust, idoneo a costituire il voluto vincolo di destinazione, quanto, e soprattutto, l’effetto finale di arricchimento senza corrispettivo dei soli beneficiari.

La Commissione Tributaria Provinciale afferma con nettezza che tale arricchimento, essendo contrattualmente differito nel tempo, si concretizzerà, anche ai fini dell’imposizione fiscale relativa all’imposta ipotecaria e catastale, solo nel momento dell’effettivo trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, non potendosi mai ritenere, quindi, che il trust sia giuridicamente idoneo a determinare un reale e rilevante arricchimento del trustee, e, quindi, è da escludersi la tassazione proporzionale nel momento in cui i beni gli vengono consegnati solo perché ottemperi all’obbligo di doverli amministrare.

Tali effetti hanno rilevanza ai fini dell’imposizione ipotecaria e catastale che, a differenza dell’imposta di successioni e donazioni, è collegata al presupposto del trasferimento dei beni.

Ulteriormente, la Commissione Tributaria Provinciale effettua una disamina dell’istituto, del tutto coerente con il Diritto dei Trust, ed in particolare, i giudici di prime cure precisano che:

•    la controversia in esame attiene al rimborso delle imposte ipotecarie e catastali disciplinate dal D.lgs. 347/1990 e, conseguentemente, nessun rilievo assume, ai fini della decisione in esame, l’art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006 che disciplina, al contrario, l’imposta di successione e donazione;

•    il presupposto impositivo delle imposte ipotecarie e catastali, a cui è correlata un’imposizione di tipo proporzionale, è il trasferimento di beni immobili da intendersi come definitivo arricchimento dell’avente causa del negozio;

•    il Trust non è un soggetto giuridico ma un insieme di rapporti sorretto dalla causa fiduciaria che prevede, nel caso di specie, la devoluzione di taluni beni (immobili e partecipazioni sociali) ad un Trustee che, con gli effetti tipici della segregazione patrimoniale (e, dunque, non apprendendo detti beni nel proprio patrimonio) ha l’obbligo di gestirli e successivamente devolverli ai beneficiari del Fondo in Trust (figli dei disponenti);

•    il Trustee, in forza della disciplina tipica del Trust, non dispone dei beni nella pienezza del diritto reale;

•    in capo al Trustee non si invera il presupposto impositivo delle imposte ipotecarie e catastali, di tipo proporzionale, in quanto il trasferimento di beni immobili è da intendersi come non definitivo e, dunque, non idoneo a determinare un arricchimento del Trustee.

L’Agenzia delle Entrate di Potenza ha interposto appello avverso i pronunciamenti di prime cure, insistendo sull’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006 che disciplina, al contrario, l’imposta di successione e donazione.

La Commissione Tributaria Regionale fonda i propri pronunciamenti sulle seguenti precisazioni.

 

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e art. 4, Tariffa allegata al medesimo D.lgs. 347/90, per l’imposta ipotecaria nonché dell’art. 10, comma 2, D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, per l’imposta catastale

La Commissione Tributaria Regionale ribadisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e art. 4, Tariffa allegata al medesimo D.lgs. 347/90, per l’imposta ipotecaria nonché dell’art. 10, comma 2, D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, per l‘imposta catastale, rilevando, dapprima, l’inconferenza delle valutazioni sul presupposto impositivo assunto a base della controversia.

Difatti, l’Amministrazione Finanziaria muove le proprie valutazioni e rassegna le proprie conclusioni sull’asserita applicabilità del presupposto impositivo di cui al D.lgs. 346/1990 per come reintrodotto dall’art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006 (inteso a regolare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni).

Tuttavia, a ben vedere, la questione controversa attiene all’applicazione, in misura proporzionale, delle imposte ipotecarie e catastali ed, al contrario, non è fatta questione afferente l’imposta sulle successioni e donazioni.

Difatti, dapprima, l’Amministrazione Finanziaria insiste assumendo un (presunto) malgoverno da parte dei giudici di prime cure del già richiamato art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006.

Detta affermazione si presenta non conferente in quanto i rilievi sull’estensione del presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni non trovano applicazione (neppur analogica) sul thema decidendum che attenga alla richiesta di rimborso delle imposte ipotecarie e catastali.

Al contrario, i giudici territoriali affermano che la questione in esame attiene l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali e, compiutamente, motivano sulla disciplina di cui all’art. 4, Tariffa allegata al medesimo D.lgs. 347/90, per l’imposta ipotecaria nonché all’art. 10, comma 2, D.lgs. 31 ottobre 1990.

Sul tema, difatti, è necessario premettere che il menzionato orientamento giurisprudenziale (attinente, come detto, la sola imposta di successione e donazione) è stato del tutto superato e ribaltato (si veda, ex multis, Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 07/11/2018) 05-12-2018, n. 31445).

Ulteriormente, anche volendo vagliare la menzionata ricostruzione del presupposto impositivo dell’imposta di successione e donazione, non manifesta alcun rilievo ai fini delle imposte ipotecarie e catastali.

Difatti, valutando in maniera attenta le questioni attinenti l’art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006 (sull’imposta di successione e donazione) si è tentato di argomentare l’istituzione di un nuovo presupposto impositivo ancorato alla mera istituzione di un vincolo di destinazione, escludendo la necessità di un contestuale arricchimento a titolo definitivo.

Tale ricostruzione (si veda, ex multis, Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 07/11/2018) 05-12-2018, n. 31445) è stata del tutto sconfessata in quanto il menzionato presupposto impositivo deve essere letto nella sussistenza della causa liberale dell’imposta e, dunque, ricercato nella sussistenza di una manifestazione di capacità contributiva attuale che può essere rinvenuta unicamente nell’effettivo arricchimento definitivo (che nel Trust si ha unicamente in capo ai Beneficiari finali).

Tuttavia, anche ragionando sull’art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006 (sull’imposta di successione e donazione) non può non rilevarsi che il detto richiamo è del tutto inconferente con l’imposta ipotecaria a catastale in quanto il presupposto impositivo del “vincolo di destinazione” non è stato introdotto nella disciplina di cui all’art. 4, Tariffa allegata al medesimo D.lgs. 347/90, per l’imposta ipotecaria nonché all’art. 10, comma 2, D.lgs. 31 ottobre 1990.

Pertanto, è chiara la inconferenza del ragionamento che, ove anche si ipotizzi l’applicabilità al Trust in esame dell’imposta di successione e donazione, non motiva sull’estensione di tale imponibilità agli ulteriori comparti d’imposta in esame.

Fatta tale precisazione, i giudici territoriali affrontano le ulteriori tematiche.


1.1. Sulla natura giuridica del Trust e sulla posizione giuridica del Trustee

Per poter compiutamente individuare il presupposto impositivo ai fini delle imposte ipotecarie e catastali in sede di atto dispositivo dei beni in Trust risulta necessario svolgere una compiuta riflessione sulla natura e sulla posizione giuridica del trustee.

È noto che il trust, come recepito dalla Legge n. 364/1989, di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, costituisce un insieme di rapporti giuridici fondati sulla fiducia tra il disponente (settlor) e il trustee.

In particolare, il settlor, attraverso l’istituzione del trust (con atto inter vivos o mortis causa), pone taluni beni sotto il controllo e l’amministrazione di un trustee - cui i beni sono intestati - venendo così a costituire una massa distinta del patrimonio, sia del primo, che del secondo.

Il trustee avrà il compito di amministrare tali beni secondo i termini del trust e nell’interesse di un terzo beneficiario.

Gli aspetti strutturali che hanno destato maggior interesse tra gli studiosi della materia sono senza dubbio il momento segregativo e lo sdoppiamento della proprietà (c.d. dual ownership) che il trust produce.

Non a caso, la sua difficile sovrapposizione con lo schema proprietario di origine napoleonica delineato all’art. 832 c.c., a cui fa da sfondo l’asserita incompatibilità dell’istituto con il dogma della tipicità e del numerus clausus dei diritti reali hanno reso particolarmente complesso il suo inquadramento dogmatico.

Il trustee, dunque, è soggetto che riceve un’intestazione formale dei beni devoluti in trust ma non ha le prerogative tipiche del proprietario in quanto non può disporne liberamente.

Da ciò consegue la possibilità di affermare che il trustee è intestatario dei beni ma non proprietario ovvero è proprietario formale ma non già sostanziale (in tal senso l’istituto della dual ownership).

Pertanto, l’attribuzione dei beni al Trustee, vincolati per destinazione, segue la funzione della causa fiduciae che sta alla base dell’attribuzione: tale causa fiduciae porta a vedere il rapporto finale con i beneficiari a cui i beni debbono essere devoluti.

Il trust avente causa di liberalità, con attribuzione di beni al beneficiario, rientra nell'orbita civilistica delle donazioni indirette.

La peculiarità è che l'arricchimento del  beneficiario si realizza con la mediazione della causa fiduciaria cui è soggetta  la  previa attribuzione  dei  beni  al  trustee il quale  è  tenuto  semplicemente ad amministrarli per poi devolverli ai beneficiari alla  scadenza stabilita. In sostanza, laddove venga in considerazione un trust non oneroso (come nella specie è affermato dalla  stessa  amministrazione quanto al trust  istituito dai genitori in favore dei  figli), si è in presenza di una liberalità attuata mediante  strumenti  negoziali   altri  rispetto al negozio tipico di donazione, parimenti in grado di realizzare, benché indirettamente, oltre all'effetto  proprio  del  trust di costituire il vincolo di  destinazione, anche e soprattutto l'effetto finale di arricchimento senza corrispettivo del  beneficiario. Effetto finale che identifica l'operazione ma che è  differito  nel tempo, e che si  concretizzerà  nel  momento  dell'effettivo  trasferimento  di ricchezza al beneficiario.


1.2. Sulla applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale all’atto di dotazione di beni in Trust

Le imposte ipotecarie e catastali sono regolate e disciplinate dal D.lgs. 347/1990 e, rinviando nella loro struttura di fondo alla disciplina dell’imposta di registro, sono applicate in misura proporzionale nelle fattispecie in cui emerge un fatto indicatore di capacità contributiva che è individuato dal Legislatore in un “arricchimento a titolo definitivo” che, nella disciplina dei diritti traslativi, può essere rinvenuto nella acquisizione del diritto sopra un bene determinato nella qualità di proprietario.

Orbene, in questo scenario, il problema ermeneutico di fondo è quello di stabilire se il “mero trasferimento al trustee” integri un arricchimento di tale tipo in capo al medesimo “trustee”, oppure se debba rilevare a tal fine “l’attuazione dello scopo pratico del negozio”.

Tale indagine interpretativa è di primaria importanza, considerando che solo un fatto indicativo di capacità contributiva, come un effettivo incremento di ricchezza come l’acquisizione della proprietà, può giustificare un’imposizione più gravosa quale quella proporzionale.

Al riguardo la giurisprudenza, valorizzando la sostanza dell’operazione economica, ha osservato che tale incremento patrimoniale non è tecnicamente ravvisabile in capo al trustee, difettando in capo a quest’ultimo il potere di godimento pieno ed esclusivo cui fa riferimento l’art. 832 c.c..

Tale limitazione è spiegabile in considerazione del vincolo di destinazione che incide sul patrimonio del trust e dell’effetto segregativo che ne discende. Peraltro, la causa concreta che sorregge l’attribuzione dei beni al trustee non è chiaramente funzionale ad arricchirlo, non essendo ravvisabile un simile interesse in capo al disponente. Al contrario, il suddetto trasferimento è meramente strumentale alla realizzazione di un programma negoziale già predisposto, rappresentando in altre parole il “mezzo” a ciò necessario. A ben vedere, infatti, il trustee, pur essendo titolare formale dei beni ricevuti, nel nostro ordinamento si atteggia alla stregua di un amministratore/gestore che di un vero proprietario. Quest’ultimo è infatti chiamato a gestire e amministrare il patrimonio ricevuto per poi trasferirlo in un secondo momento a favore dei beneficiari. Motivo per il quale, va escluso che sia il trustee il destinatario dell’attribuzione, se non nel senso che la stessa è strumentale al compimento di quanto il disponente si aspetta da lui.

Secondo tale approccio interpretativo, non è, infatti, sostenibile il convincimento secondo cui il conferimento di beni nel trust dia luogo a un reale trasferimento imponibile, e ciò - in buona sostanza - in quanto sarebbe contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione.

Discende da ciò, che laddove il programma negoziale preveda la mera segregazione dei beni fino al suo trasferimento ai beneficiari finali non può configurarsi alcun trasferimento imponibile in capo al Trustee, né un corrispondente arricchimento, atteso che l’art. 53 Cost. non può tollerare un’imposta senza relazione alcuna con un’idonea ed attuale capacità contributiva.

In definitiva, il trasferimento strumentale al Trustee è fuori dal campo di applicazione dell’imposta in misura proporzionale, applicandosi quest’ultima solo al momento del trasferimento al beneficiario finale ovverosia al prodursi dell’effetto liberale.

Conseguentemente, l’imposta ipotecaria e catastale, dovuta in conseguenza della segregazione, non può che essere in misura fissa.


1.3. Rassegna di giurisprudenza di merito

In ordine alle conclusioni sopra individuate si deve rilevare che, da ultimo, il descritto principio di diritto si è consolidato in seno alla Corte di Cassazione.

Tuttavia, è utile richiamare le sentenze di merito che, da lontano nel tempo, ribadiscono la misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali dell’atto di dotazione di beni in Trust:

- Comm. trib. prov. Perugia, 9 aprile 2010, n. 119, in Trust, n. 3/2011, pag. 282; Comm. trib. prov. Pesaro, 9 agosto 2010, n. 287, in Trust, n. 2/2011, pag. 148; Comm. trib. reg. Veneto, 21 settembre 2010, n. 75, in Trust, n. 2/2011, pag. 150; Comm. trib. prov. Genova, 7 ottobre 2010, n. 280, in Trust, n. 3/2011, pag. 283; Comm. trib. prov. Salerno, 8 ottobre 2010, n. 465, in Trust, n. 3/2011, pag. 285; e in Corr. Trib., n. 46/2010, pag. 3886; Comm. trib. prov. Treviso, 25 ottobre 2010, n. 108, in Notariato, n. 5/2011, pag. 588; e in Trust, n. 3/2011, pag. 286; Comm. trib.reg. Lombardia, 26 ottobre 2010, n. 88, in Trust, n. 2/2011, pag. 155; Comm. trib. prov. Perugia, 27 gennaio 2011, n. 35, in Trust, n. 3/2011, pag. 288; Comm. trib. reg. Emilia-Romagna,4 febbraio 2011, n. 16, in Trust, n. 3/2011, pag. 290; Comm. trib. prov. Treviso, 25 febbraio 2011; Comm. trib. prov. Lodi,4 aprile 2011, n. 60, in Trust, n. 6/2011, pag.645; Comm. trib. reg. Toscana, 11 aprile 2011, n. 177, in Trust,n. 6/2011, pag. 644; Comm. trib. prov. Torino, 9 giugno 2011, in Trust, n. 4/2012, pag. 417; Comm. trib. reg. Lazio, 29 settembre 2011, in Trust, n. 4/2012, pag. 410; Comm. trib. reg. Toscana,17 novembre 2011, in Trust, n. 5/2012, pag. 512; Comm. trib. reg. Veneto, 21 febbraio 2012, in Trust, n. 5/2012, pag. 509; e in Obbl. e Contr., n.8-9/2012, pag. 637, con nota di Corasaniti; Comm. trib. reg. Lombardia, 4luglio 2012, n. 73, in Notariato, n. 2/2013, pag. 232; e in Trust, n. 2/2013, pag. 178; Comm. trib. reg. Lombardia, 25 settembre 2012, n. 168; Comm. trib. prov. Macerata,26 settembre 2012, n. 207, in Notariato, n. 4/2013, pag. 474; in questa Rivista., n. 5/2013, pag.428, con nota di Corasaniti; e in Trust, n. 3/2013,pag. 288; Comm. trib. reg. Veneto, 23 ottobre 2012, n. 69, in Trust, n. 5/2013, pag. 549; Comm. trib. prov. Emilia Romagna, 30 novembre 2012, n.143, in Trust, n. 4/2013, pag. 443; e in Notariato, n. 4/2013, pag. 474; Comm. trib. prov. Salerno,18 dicembre 2012, n. 504, in Trust, n. 4/2013, pag. 440; Comm. trib. prov. Salerno, 18 dicembre 2012, n. 507, in Notariato,n. 5/2013, pag. 557; e in Trust, n. 4/2013, pag.438; Comm. trib. prov. di Latina, 8 gennaio 2013, n. 10, in Notariato,2013, 2, pag. 232; Comm. trib. reg. Lombardia, 5 febbraio 2013, n. 168, in Notariato, n. 2/2013, pag. 232; Comm. trib. reg. Umbria,7 marzo 2013, n. 41; Comm. trib. reg. Lombardia, 11 marzo 2013, n. 54, in Trust, n. 72/2014, Comm. trib. prov. Lodi, 25 luglio2013, n. 100, in Trust, n. 1/2014, pag. 66; ein Notariato, n. 2/2014, pag. 211; Comm. trib.prov. Napoli, 2 ottobre 2013, n. 571, in Trust,n. 3/2014, pag. 315; Comm. trib. prov. Bologna, 12 novembre 2013, n. 169,in Trust, n. 3/2014, pag. 313; Comm. trib. reg.Veneto, 27 novembre 2013, n. 90; Comm. trib. prov. Padova, 19 dicembre 2013,n. 252, in Trust, n. 4/2014, pag. 443; Comm.trib. prov. Milano, 31 gennaio 2014, n. 1002; Comm. trib. prov. Torino, 5febbraio 2014, n. 311; Comm. trib. prov. Milano, 5 febbraio 2014, n. 1208;Comm. trib. prov. Milano, 11 febbraio 2014, n. 1462; Comm. trib. prov. Lodi,7 marzo 2014, n. 70; Comm. trib. prov. di Lodi, 16 luglio 2014, n. 164; Comm.trib. reg. Lombardia, 19 settembre 2014, in Notariato,n. 4/2015, pag. 444; Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 26 settembre 2014, n.418; Comm. trib. prov. Como, 30 settembre 2014, n. 438, in questa Rivista.,n. 3/2015, pag. 256, con nota di Sonda, “La mancanza di un effettivo arricchimento in capo al ‘trustee’ giustifica il pagamentodelle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa”; Comm. trib. reg. Campania,3 novembre 2014, n. 9487; Comm. trib. prov. Modena, 26 gennaio 2015, in Notariato, n. 1/2016, pag. 66; Comm. trib. reg. Lombardia,4 febbraio 2015, n. 327; Comm. trib. prov. Lucca, 6 febbraio 2015, n. 47;Comm. trib. prov. Lucca, 11 febbraio 2015; Comm. trib. prov. Sondrio, 23 febbraio2015, n. 17; Comm. trib. prov. Milano, 5 marzo 2015, in Trust,n. 7/2016, pag. 427; Comm. trib. prov. Milano, 11 marzo 2015, n. 2300; Comm.trib. prov. Roma, 25 marzo 2015, n. 6615; Comm. trib. reg. Campania, 2 aprile2015, n. 3094; Comm. trib. prov. Milano, 8 maggio 2015; Comm. trib. prov.Latina, 14 maggio 2015, in il fisco, n. 35/2015,pag. 3391, con nota di Piccolo; e in Notariato,n. 1/2016, pag. 66; Comm. trib. prov. Milano, 26 maggio 2015; Comm. trib.reg. Lombardia, 30 giugno 2015, in Trust, n.7/2016, pag. 425; Comm. trib. reg. Umbria, 8 luglio 2015, in Trust,n. 1/2016, pag. 76; Comm. trib. prov. di Milano, 20 luglio 2015, in Notariato, n. 6/2015, pag. 644; Comm. trib. prov. Modena,26 ottobre 2015, in Trust, n. 3/2016, pag. 186;Comm. trib. prov. Bolzano, 10 novembre 2015, in Trust,n. 7/2016, pag. 421; Comm. trib. prov. Lucca, 17 novembre 2015, in il fisco, n. 3/2016, pag. 288, con nota di Borgoglio;e in Trust, n. 3/2016, pag. 184; Comm. trib.prov. Torino, 30 novembre 2015, in Trust, n.7/2016, pag. 424; Comm. trib. prov. Palermo, 30 dicembre 2015; Comm. trib.prov. Bolzano, 2 febbraio 2016, in Trust, n.7/2016, pag. 419; Comm. trib. prov. Milano, 8 febbraio 2016, in Notariato,n. 3/2016, pag. 311; in Trust, n. 7/2016, pag.402; e in il fisco, n. 19/2016, pag. 1882, connota di Carunchio; Comm. trib. prov. Lodi, 15 febbraio 2016; Comm. trib. prov.Lodi, 19 febbraio 2016, in Trust, n. 7/2016,pag. 399; Comm. trib. prov. Lodi, 24 febbraio 2016; Comm. trib. reg. Piemonte,7 marzo 2016; Comm. trib. reg. Lombardia, 17 marzo 2016, in Trust,n. 6/2016, pag. 655; Comm. trib. reg. Lombardia, 1° aprile 2016, in Notariato, n. 4/2016, pag. 415; Comm. trib. prov. Milano,11 aprile 2016; Comm. trib. prov. Sondrio, 22 aprile 2016; Comm. trib. reg.Toscana, 4 maggio 2016; Comm. trib. reg. Lombardia, 13 maggio 2016, in il fisco, n. 26/2016, pag. 2597; in Trust,n. 6/2016, pag. 650; e in Notariato, n. 4/2016,pag. 415; Comm. trib. prov. Milano, 20 maggio 2016; Comm. trib. reg. Campania,24 maggio 2016; Comm. trib. reg. Lombardia, 11 luglio 2016; Comm. trib. prov.Milano, 25 ottobre 2016; Comm. trib. prov. Savona, 26 ottobre 2016, in Notariato, n. 3/2017, pag. 341; Comm. trib. reg. Toscana,9 novembre 2016; Comm. trib. reg. Lombardia, 13 dicembre 2016; Comm. trib.prov. Milano, 18 gennaio 2017; Comm. trib. prov. Milano, 3 febbraio 2017,in Trust, n. 5/2017, pag. 547; Comm. trib. prov.Milano, 20 febbraio 2017, in Trust, n. 4/2017,pag. 432; Comm. trib. prov. Treviso, 21 febbraio 2017, in Trust,n. 5/2017, pag. 546; Comm. trib. prov. Bologna, 24 febbraio 2017, in Trust, n. 5/2017, pag. 543; Comm. trib. prov. Pesaro,16 marzo 2017, in Trust, n. 5/2017, pag. 542;Comm. trib. prov. Napoli, 11 aprile 2017; Comm. trib. reg. Campania, 24 maggio2017; Comm. trib. prov. Milano, 1 giugno 2017, in Trust, n. 1/2018, pag. 90; e in il fisco, n. 32-33/2017,pag. 3190, con nota di Lavagnolo; Comm. trib. prov. Treviso, 19 giugno 2017,in questa Rivista., n. 11/2017, pag. 901, con nota di Valenzi; Comm. trib. prov. Brescia, 13 luglio 2017; Comm. trib. reg.Veneto, 3 ottobre 2017; Comm. trib. prov. Brescia, 3 ottobre 2017; Comm. trib. prov. Brescia, 11 ottobre 2017.

 

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