Audrey: i segni iconografici sopravvivono!


La sentenza dimostra che i segni iconografici dei personaggi famosi sopravvivono indelebili nel tempo ed è escluso che ci si possa agganciare ad essi
Audrey: i segni iconografici sopravvivono!
Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha ritenuto di dover apprestare tutela non solo al diritto al ritratto di un personaggio famoso, come previsto dalla legge sul diritto d’Autore (Art 96 L. n. 633/1941), ma bensì ai diritti sui "segni distintivi" dell’immagine di Haudrey Hepburn che sono legati indissolubilmente al suo personaggio.

La decisione è stata adottata nel corso di un procedimento promosso dagli eredi della nota attrice contro la Caleffi che aveva pubblicizzato un concorso a premi riproducendo, mediante ricostruzione fotografica, un’immagine che vedeva l’attrice protagonista e rimandava per associazione alla celeberrima scena del film "Colazione da Tiffany".
Secondo il Tribunale "la tutela dell’immagine della persona fisica può estendersi fino a ricomprendere anche elementi non direttamente riferibili alla persona stessa, come abbigliamento, ornamenti, trucco ed altro che per la loro peculiarità richiamino in via immediata nella percezione dello spettatore proprio quel personaggio al quale tali elementi siano ormai indissolubilmente collegati".

La decisione è in linea con altri provvedimenti già adottati in passato dalla giurisprudenza che hanno attribuito tutela ad altri elementi iconici legati a personaggi famosi ed in grado di richiamare alla mente del consumatore il personaggio stesso.
Ma a ben vedere la medesima conclusione a cui è giunto il Tribunale di Milano poteva forse essere raggiunta anche considerando altri aspetti della normativa sul diritto d’Autore, ossia il diritto di elaborazione dell’opera originaria attribuito in via esclusiva all’Autore stesso dell’opera.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, oltre alla tutela dei "segni distintivi" del personaggio famoso, a meritare tutela è anche il diritto degli Autori dell'opera cinematografica a non vedere indebitamente riprodotta o rielaborata un’immagine del film stesso.
Difatti la legge sul Diritto D’Autore (art. 4 l.d.a) attribuisce all'Autore dell’opera il diritto di elaborare la stessa, ossia di effettuare egli stesso tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste.

Sono vietate, pertanto, le elaborazioni dell’opera stessa, quali le trasformazioni da una in altra forma artistica, le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Ed allora la riproduzione per via fotografica di un immagine del film che permette di compiere un’associazione ed una sorta di agganciamento all’opera cinematografica originaria appare parimenti perseguibile anche sotto questo ulteriore profilo.

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di Dr.ssa Benedetta Dolci

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