Aumento delle imposte sulle rendite finanziarie
Il Decreto Legge del 18 aprile scorso stabilisce un incremento dal 20% al 26% dell`aliquota sulle rendite finanziarie, a partire dal 1 luglio 2014

Un ulteriore incremento delle imposte sulle rendite finanziarie è quanto stabilito dal Decreto legge del 18 aprile scorso. L’aliquota passa dal 20% al 26%.Il Decreto fissa una tassa unica per i redditi di capitale e per il capital gain al 26%, a partire dal 1 luglio 2014.
Ai contribuenti viene concesso un affrancamento oneroso una tantum dei plusvalori maturati fino alla data sopraindicata. Sono escluse dall’aumento dell’imposizione alcune attività che godono di un regime fiscale privilegiato. La nuova aliquota del 26% verrà applicata sugli interessi e altri proventi (art. 44 del TUIR) e sui redditi diversi (art. 67 comma 1 lettere da c-bis). L’imposizione riguarderà:
- gli interessi e proventi assimilati, fatta eccezione per gli interessi sui conti correnti e sui depositi bancari e postali, nonché per gli interessi dei titoli obbligazionari;
- le plusvalenze di natura finanziaria realizzate dal 1° luglio 2014;
- i dividendi e proventi assimilati percepiti, anche quelli deliberati prima del 1° luglio 2014 se incassati successivamente, valendo il criterio di cassa.
La nuova aliquota non riguarda tutti, in alcuni casi si mantiene il precedente regime impositivo. La principale eccezione riguarda gli interessi dei titoli di Stato (anche esteri, purché white list) e dei proventi assimilati di (art. 31 del DPR 601/73 -es. titoli emessi da Enti territoriali, o da organismi sovranazionali), che mantengono l’attuale regime impositivo al 12,50%. I contribuenti che vogliono svincolare i plusvalori latenti nelle attività finanziarie, detenute fino al 30 giugno 2014, dovranno versare su tali importi un’imposta sostitutiva del 20% entro il 16 novembre 2014. L’operazione di affrancamento verrà poi esplicitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014.
Ai contribuenti viene concesso un affrancamento oneroso una tantum dei plusvalori maturati fino alla data sopraindicata. Sono escluse dall’aumento dell’imposizione alcune attività che godono di un regime fiscale privilegiato. La nuova aliquota del 26% verrà applicata sugli interessi e altri proventi (art. 44 del TUIR) e sui redditi diversi (art. 67 comma 1 lettere da c-bis). L’imposizione riguarderà:
- gli interessi e proventi assimilati, fatta eccezione per gli interessi sui conti correnti e sui depositi bancari e postali, nonché per gli interessi dei titoli obbligazionari;
- le plusvalenze di natura finanziaria realizzate dal 1° luglio 2014;
- i dividendi e proventi assimilati percepiti, anche quelli deliberati prima del 1° luglio 2014 se incassati successivamente, valendo il criterio di cassa.
La nuova aliquota non riguarda tutti, in alcuni casi si mantiene il precedente regime impositivo. La principale eccezione riguarda gli interessi dei titoli di Stato (anche esteri, purché white list) e dei proventi assimilati di (art. 31 del DPR 601/73 -es. titoli emessi da Enti territoriali, o da organismi sovranazionali), che mantengono l’attuale regime impositivo al 12,50%. I contribuenti che vogliono svincolare i plusvalori latenti nelle attività finanziarie, detenute fino al 30 giugno 2014, dovranno versare su tali importi un’imposta sostitutiva del 20% entro il 16 novembre 2014. L’operazione di affrancamento verrà poi esplicitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014.
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