Autoliquidazione 2017/2018


Scadenza pagamento ed invio retribuzioni
Autoliquidazione 2017/2018
Come ogni anno il 16 febbraio rappresenta la scadenza del premio assicurativo dell’INAIL.

Nulla è cambiato in merito all’invio delle retribuzioni che deve avvenire entro il 28 febbraio comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate.

Pertanto entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:
o calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
o conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
o pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24

Il datore di lavoro che presume di erogare per l’anno di rata 2018 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente, deve inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2018 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata.

Il premio annuale può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2018 versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il giorno 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018 maggiorate degli interessi.
E’ possibile calcolare l’importo ed effettuare l’invio delle retribuzioni tramite il servizio ALPI on line presente all’interno del sito INAIL.

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di Studio Molinaro

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