Autoriciclaggio e obbligo di confisca
Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2014/42/Ue del Parlamento Europeo per la confisca

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/42/Ue del parlamento Europeo e del Consiglio del 03 Aprile 2014 inerente la confisca dei beni strumentali e dei proventi derivanti da reato commesso nell'Unione Europea.
Tale provvedimento prevede anche un ampliamento all'autoriciclaggio, infatti prevede la confisca estesa che consiste nella decurtazione secca del patrimonio, che viene applicata in caso di condanna per alcuni gravi reati, prescindendo dalla prova del collegamento diretto tra ricchezza sproporzionata e commissione del singolo reato.
Giova innanzitutto specificare che si considera Autoriclaggio il reato che viene commesso e disciplinato ai sensi dell'art. 648-ter.1 del codice penale .
Secondo tale norma, infatti, il codice penale ha attribuito rilevanza penale alla condotta di colui che ha commesso un delitto non colposo e che sostituisca o trasferisca o impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa che viene appunto definita: reato di autoriclaggio.
A tal proposito si evidenziano i delitti non colposi suscettibili di far parte della lista dei reati, tra essi si annoverano:
i reati tributari previsti dal decreto legislativo 74 del 2000, si precisa che essi anche se prescritti con tale nuova figura possonio essere nuovamente contestati, sempre che si dimostri il nuovo illecito in quanto atto successivo del contribuente che ha come obiettivo quello di nascondere i beni e pertanto può essere suscettibile di responsabilità penale.
Si mette in risalto che la responsabilità viene estesa al contribuente, ai suoi consulenti sia bancari, sia finanziari, sia assicurativi, anche ai professionisti che hanno consigliato o assistito o anche solo tentato di nascondere le attività finanziarie all'estero.
Giova precisare che il Decreto Legislativo 158 del 24 Settembre 2015 con l'art. 13 bis denominato "circostanze del reato" stabilisce che le pene per i reati tributari vengono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulente fiscale svolta da un professionista o da un intermediartio finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale .
E' importante precisare che la riapertura dei termini per la collaborazione volantaria è l'unica strada possibile per evitare al contribuente e ai suoi consulenti siano essi italiani o stranieri una condanna penale.
Con riferimento all'applicazione della confisca estesa si presuppone una condanna definitiva ad uno dei reati ai quali si applica la direttiva europea.
Tra i reati ricordiamo i delitti inerenti gli attacchi informatici per i quali vige la confisca dei beni strumentali, i reati inerenti la materia del terrorismo per i quali vige la confisca obbligatoria anche per equivalente in denaro, essa viene estesa anche ad ulteriori delitti di cui agli artt. 270 ter-,270-quater,270-quater.1,289-bis del codice penale.
Si mette in risalto l'inserimento dell'art. 466-bis c.p.per la punizione dei reati puniti dagli art. 453,454,455,456,460,461 c.p. inerenti falso in monete e valori bollati, per i quali è prevista la confisca diretta dei beni strumentali.
Viene inoltre prevista la confisca anche per equivalente: nei reati di corruzione tra privati prevista dall'art.2635 c.c., dove viene inserito il comma 3-bis, nei reati inerenti gli stupefacenti anche in caso di patteggiamento, per reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti connessi alla spendita e all'introduzione nello stato di banconote, ai reati di terrorismo internazionale, per frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, per i quali è prevista la confisca obbligatoria anche per equivalente.
Tale provvedimento prevede anche un ampliamento all'autoriciclaggio, infatti prevede la confisca estesa che consiste nella decurtazione secca del patrimonio, che viene applicata in caso di condanna per alcuni gravi reati, prescindendo dalla prova del collegamento diretto tra ricchezza sproporzionata e commissione del singolo reato.
Giova innanzitutto specificare che si considera Autoriclaggio il reato che viene commesso e disciplinato ai sensi dell'art. 648-ter.1 del codice penale .
Secondo tale norma, infatti, il codice penale ha attribuito rilevanza penale alla condotta di colui che ha commesso un delitto non colposo e che sostituisca o trasferisca o impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa che viene appunto definita: reato di autoriclaggio.
A tal proposito si evidenziano i delitti non colposi suscettibili di far parte della lista dei reati, tra essi si annoverano:
i reati tributari previsti dal decreto legislativo 74 del 2000, si precisa che essi anche se prescritti con tale nuova figura possonio essere nuovamente contestati, sempre che si dimostri il nuovo illecito in quanto atto successivo del contribuente che ha come obiettivo quello di nascondere i beni e pertanto può essere suscettibile di responsabilità penale.
Si mette in risalto che la responsabilità viene estesa al contribuente, ai suoi consulenti sia bancari, sia finanziari, sia assicurativi, anche ai professionisti che hanno consigliato o assistito o anche solo tentato di nascondere le attività finanziarie all'estero.
Giova precisare che il Decreto Legislativo 158 del 24 Settembre 2015 con l'art. 13 bis denominato "circostanze del reato" stabilisce che le pene per i reati tributari vengono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulente fiscale svolta da un professionista o da un intermediartio finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale .
E' importante precisare che la riapertura dei termini per la collaborazione volantaria è l'unica strada possibile per evitare al contribuente e ai suoi consulenti siano essi italiani o stranieri una condanna penale.
Con riferimento all'applicazione della confisca estesa si presuppone una condanna definitiva ad uno dei reati ai quali si applica la direttiva europea.
Tra i reati ricordiamo i delitti inerenti gli attacchi informatici per i quali vige la confisca dei beni strumentali, i reati inerenti la materia del terrorismo per i quali vige la confisca obbligatoria anche per equivalente in denaro, essa viene estesa anche ad ulteriori delitti di cui agli artt. 270 ter-,270-quater,270-quater.1,289-bis del codice penale.
Si mette in risalto l'inserimento dell'art. 466-bis c.p.per la punizione dei reati puniti dagli art. 453,454,455,456,460,461 c.p. inerenti falso in monete e valori bollati, per i quali è prevista la confisca diretta dei beni strumentali.
Viene inoltre prevista la confisca anche per equivalente: nei reati di corruzione tra privati prevista dall'art.2635 c.c., dove viene inserito il comma 3-bis, nei reati inerenti gli stupefacenti anche in caso di patteggiamento, per reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti connessi alla spendita e all'introduzione nello stato di banconote, ai reati di terrorismo internazionale, per frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, per i quali è prevista la confisca obbligatoria anche per equivalente.
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