Autorizzazione a procedere: concessione o diniego?


Cenni sulla domanda di autorizzazione a procedere penalmente nei confronti di un parlamentare
Autorizzazione a procedere: concessione o diniego?

La prima parte del comma 2 dell’articolo 68 della Costituzione Italiana recita: “Senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del parlamento può essere sottoposto a procedimento penale”.

La domanda di autorizzazione a procedere penalmente nei confronti di un parlamentare viene inviata dall’autorità giudiziaria al Presidente della Camera interessata tramite il Ministro della Giustizia. La richiesta viene trasmessa agli organi della Camera, la “Giunta per le autorizzazioni” (come previsto dall’art. 18 del regolamento della Camera) e del Senato, alla " Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari" (art. 19 del regolamento del Senato).

Sulla base della relazione approntata dalla Giunta si apre il dibattito e la decisione, presa dall’Assemblea, poi viene comunicata all’autorità giudiziaria ed è definitiva. 

La Costituzione, con l’art. 68, ha posto il divieto al giudice di procedere senza autorizzazione, ma non dà alcuna indicazione sul procedimento da seguire nell’esame della richiesta stessa di autorizzazione a procedere. Un’indagine sui criteri utilizzati per decidere sulla concessione o sul diniego dell’autorizzazione a procedere non può prescindere certamente da un esame delle relazioni delle Giunte.

I criteri che vengono, tradizionalmente, ritenuti più attendibili sono: la politicità del reato e il “fumus persecutionis”.

Orbene, il reato politico è quel delitto che si configura quando l'interesse leso si identifica con un interesse politico dello Stato (relativamente alla sua vita e alla sua essenza unitaria intesa come integrità del popolo e del territorio, indipendenza, prestigio, forma di governo), o il diritto politico del cittadino di partecipare alla vita dello Stato e di contribuire alla formazione della sua volontà.

Per quanto concerne il secondo, esso viene definito come l’insieme degli elementi e indizi che possono far ritenere che l’imputazione, elevata dalla magistratura nei confronti di un determinato parlamentare, sia stata elevata falsamente per colpirlo nella sua attività politica o che si proceda contro di lui con ingiustificato rigore, dovuto a ragioni di natura politica.

Come osservava Zagrebelsky nella sua opera sulla natura e limiti delle immunità parlamentari, anche se le camere sono chiamate a valutare se è ravvisabile una natura oggettivamente persecutoria nell’iniziativa giudiziaria (il fumus persecutionis) intrapresa nei confronti di un parlamentare, "nella pratica è inevitabile che gli organi parlamentari svolgano una rivalutazione degli elementi in base ai quali l’organo giudiziario abbia ritenuto di aprire il procedimento a carico del parlamentare".

Continua poi lo stesso autore evidenziando che: “il primo elemento su cui si basano le valutazioni parlamentari è la fondatezza dei fatti ed infatti se la motivazione in fatto è palesemente pretestuosa o assolutamente labile si può dire raggiunta la prova che il procedimento per il quale si richiede l’autorizzazione a procedere è obiettivamente pretestuoso e quindi l’autorizzazione stessa non deve essere concessa. Viceversa se la richiesta di autorizzazione a procedere è ben fondata su elementi di fatto solidi, non ci sarà ragione per negare l’autorizzazione nel caso in cui l’iniziativa giudiziaria appare legittima e doverosa".

Vincenzo Chieppa, nel suo scritto sulle prerogative parlamentari, dopo aver sottolineato che il criterio fondamentale che guida la Camera nella concessione dell’autorizzazione a procedere è quello della mancanza di elementi di persecuzione politica ai danni del parlamentare, enuclea, sulla base dei precedenti, ulteriori criteri che, a suo giudizio, costituiscono deviazione dell’esatto e fondamentale principio del “fumus persecutionis” e che sono riconducibili ai seguenti:

a) Atmosfera politica o clima arroventato in cui si sono svolti i fatti;

b) Lieve entità del reato;

c) Opportunità di non distrarre il parlamentare dalle sue funzioni;

d) Stato d’animo acceso del parlamentare o sua posizione politico-rappresentativa;

e) Valutazione delle circostanze del fatto e considerazione della formulazione delle accuse e della risonanza che hanno avuto nell’opinione pubblica;

f) Valutazione di merito…(che è invece è riservata alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria).

Al riguardo si è espresso anche il costituzionalista Santi Romano, il quale ha affermato, in età prerepubblicana, che: “la competenza che ha la camera di accordare o negare l’autorizzazione a procedere ha carattere prevalentemente politico e, quindi, i criteri con cui può esercitarsi non debbono essere soltanto di stretta giustizia, ma possono anche essere di semplice opportunità politica”. Dove, evidentemente, i criteri di giustizia formale non coincidono necessariamente con quelli di giustizia sostanziale e le valutazioni politiche non sono, istituzionalmente, in contrasto con quelle giuridiche.  Riflettiamo....

G. Zagrebelsky. “Le Immunità Parlamentari. Natura e limiti di una garanzia Costituzionale”, Torino1979, Einaudi, pag. 60.
S. Romamo “Corso di Diritto Costituzionale”, Cedam, Padova, 1945, pag. 285V.
Chieppa, Le prerogative parlamentari, pag. 41

 

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di Avv. Manila Potenziani

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