Autorizzazione paesaggistica, cos'è e quando serve?

L'autorizzazione paesaggistica non serve per tutto. Infatti, occorre operare una netta differenziazione:
- il muretto, la panchina, il ringrosso di asfalto e la vasca idromassaggio non sono sottoposti al rilascio di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del dpr 31/2017, allegato A, lett. A.10) e A.12), se ed in quanto “opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale”, ovvero “interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno”;
- l'opera sub 2, composta tra l'altro da due tettoie di oltre 30 metri quadri, è invece sottoposta ad autorizzazione paesaggistica nella forma ordinaria, atteso che, ai sensi del dpr 31/2017, allegato B, lett. B.17), la procedura semplificata riguarda soltanto la “realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq”.
Autorizzazione paesaggistica e autorizzazione paesaggistica semplificata: breve ripasso
Per eseguire interventi edilizi in aree soggette a tutela paesaggistica, si richieda preventivamente l’autorizzazione all’ente competente. Di solito sono i Comuni, delegati dalla Regione. L’autorizzazione paesaggistica è, quindi, un atto presupposto al titolo abilitativo. Senza questo non è possibile ottenere il rilascio di un titolo autorizzativo o dare avvio ai lavori per i quali è richiesta comunicazione o segnalazione.
A livello normativo, come sottolineato sopra, il riferimento è il dpr 31/2017. Gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica sono quelli realizzati nelle aree di interesse paesaggistico. Tali aree sono individuate dall’art. 142 del d.lgs 42/2004, comma 1:
- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.
L'autorizzazione paesaggistica ordinaria ha un iter descritto dall'art.148 del d.lgs. 42/2004:
- entro 40 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione competente trasmette alla Soprintendenza di riferimento la proposta di autorizzazione paesaggistica;
- la Soprintendenza analizza la completezza della documentazione fornita ed entro il termine perentorio di 45 giorni comunica il parere di competenza;
- dopo 20 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che ha efficacia immediata;
- sommando i tempi previsti per questo iter, si può vedere come esso possa raggiungere i 105 giorni, quindi possa durare fino a tre mesi e mezzo.
Per questo motivo, è stato introdotto il procedimento di autorizzazione semplificata, previsto per interventi di lieve entità. Ed è l'Allegato B del dpr 31/2017 a definire i 42 interventi di lieve entità per i quali, appunto, si può andare per via semplificata. Tra questi, gli interventi di superamento barriere architettoniche soggetti a iter semplificato riguardano:
- realizzazione di rampe per superare dislivelli superiori a 60 cm;
- realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.
Gli interventi che comportino modifiche esterne devono inoltre essere eseguiti nel rispetto:
- delle caratteristiche architettoniche e morfo-tipologiche;
- dei materiali esistenti;
- delle finiture esistenti.
Tra gli interventi soggetti a procedimento semplificato sono comprese anche le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, purchè:
- siano scadute da non più di un anno;
- siano relative a interventi in tutto o in parte non eseguiti;
- il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato.
L’iter per ottenere l’autorizzazione paesaggistica semplificata:
- l’amministrazione competente, dopo aver ricevuto la richiesta, esamina la completezza della documentazione. Entro 10 giorni la invia alla rispettiva Soprintendenza. (Salgono a 40 se sono richieste integrazioni);
- la Soprintendenza dovrà esprimere il proprio parere entro 20 giorni e inviarlo all’amministrazione telematicamente;
- dopo 10 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascerà l’autorizzazione, immediatamente efficace.
L’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere compilata, anche in modalità telematica, seguendo il modello semplificato dell’Allegato C e deve essere inoltre corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato come previsto dall’Allegato D.
Quando non serve l'autorizzazione
Nelle aree sottoposte a vincolo era già possibile, anche prima del dpr 31/2017, realizzare senza autorizzazione paesaggistica:
- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- gli interventi legati all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non alterino lo stato dei luoghi con costruzioni edilizie e che non alterino l’assetto idrogeologico;
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati dalla normativa in materia.
Il dpr 31/2017 ha, quindi, escluso l’esenzione a ulteriori interventi, portandone a 31 l’elenco complessivo, contenuto nell’Allegato A al decreto.
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