Autorizzazione paesaggistica: riferimenti normativi e procedure


L’Autorizzazione paesaggistica comporta lo sviluppo di contenuti complessi: dalla lettura dei luoghi alla descrizione degli impatti. Occorrono specifiche competenze
Autorizzazione paesaggistica: riferimenti normativi e procedure

Le trasformazioni territoriali che ricadono all’interno dei Beni paesaggistici (come definiti all’art. 134 del D.lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) sono soggette a richiesta di autorizzazione all’Ente competente al fine di una verifica della loro compatibilità con i valori che hanno portato all’istituzione del “vincolo”.

La richiesta di autorizzazione paesaggistica avviene attraverso la predisposizione della “Relazione paesaggistica” i cui contenuti sono definiti dall’Allegato tecnico al DPCM 12/12/2005 (formulato ai sensi dell’art. 146 del Codice).

Si tratta di uno strumento che mira ad esplicitare le modalità con cui ogni opera di trasformazione del territorio si rapporta ai caratteri paesaggistici del luogo in cui si colloca; è articolata sostanzialmente in tre parti:

1. un’accurata descrizione dei luoghi ante operam;

2. una descrizione delle caratteristiche del progetto;

3. una simulazione dello stato dei luoghi ad intervento realizzato.

La descrizione dello stato dei luoghi è cosa piuttosto complessa e necessita di studi che mettano in evidenza sia la sfera naturale sia quella antropica, le cui interrelazioni determinano le caratteristiche del sito: dall’idrografia, alla morfologia, alla vegetazione, agli usi del suolo, all’urbanizzazione, alla presenza di siti protetti naturali, di beni storici e paesaggistici di interesse internazionale, nazionale e locale, di punti e percorsi panoramici, di sistemi paesaggistici caratterizzanti, di zone di spiccata tranquillità o naturalità o carichi di significati simbolici.

Più precisamente l’Allegato tecnico al DPCM 12/12/2005 richiede per l’analisi dello stato dei luoghi:

1. la descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell’area di intervento: “… configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie”);

2. l’indicazione e l’analisi dei livelli di tutela “…operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale; indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

3. la rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area d’intervento e del contesto paesaggistico, “ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio. Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilità (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andrà particolarmente curata la conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili, documentata con fotografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell’area di intervento”.

Recenti modifiche alla normativa vigente sono state introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” (GU n. 68 del 22 marzo 2017).

La procedura di Autorizzazione paesaggistica semplificata ripercorre, in maniera sintetica, il percorso metodologico previsto dalla Relazione paesaggistica e quindi:

1. la considerazione del contesto in cui si opera con l’evidenziazione del tipo (centro storico, area periurbana, insediamento rurale e così via), della morfologia (di pianura, di crinale e così via), della presenza di immobili e aree di notevole interesse pubblico o di aree tutelate per legge, dello stato di conservazione;

2. la descrizione dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera;

3. gli effetti conseguenti alla sua realizzazione e le eventuali misure di mitigazione.

Si tratta, dunque, in ogni caso, di procedure che richiedono specifiche competenze.

L’affiancamento al progettista di una figura specializzata nella valutazione paesaggistica può garantire, soprattutto se avviato all’inizio del processo, una migliore qualità del progetto (dal punto di vista della sua relazione con il contesto paesaggistico) e una maggiore certezza del conseguimento dell’autorizzazione alla realizzazione.

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di Raffaella Laviscio

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