AUTOTRASPORTI, NUOVA CIRCOLARE PER GLI ISCRITTI
Settore dell’autotrasporto, obbligo di attestazione della capacità finanziaria per mantenere l’iscrizione all’Albo.
Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio, l’autotrasporto di cose per conto di terzi, tra cui anche le cooperative ed i consorzi, sono tenuti ad iscriversi all’Albo.
Ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione è indispensabile dimostrare tre requisiti fondamentali:
• l’idoneità professionale;
• la capacità finanziaria;
• l’onorabilità (assenza di sentenze penali, misure di sicurezza ecc.);
nonché dimostrare al proprio Ufficio Motorizzazione il quarto requisito dello stabilimento (sede effettiva in Italia), richiesto dalla normativa comunitaria.
L’attestazione di capacità finanziaria
La capacità finanziaria si intende posseduta quando la persona o l’impresa dimostri una disponibilità pari a:
€ 9.000, qualora l’autotrasportatore disponga di un solo autoveicolo;
€ 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo.
Con la circolare dell’11 maggio 2012 la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sulla dimostrazione del citato requisito che dimostra la capacità finanziaria precisando che:
• l’impresa deve dimostrare il requisito ogni anno, e che gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, “ancorché rientranti nel parco veicolare dell’impresa tenuta alla dimostrazione del requisito”, restano esclusi dalla sua dimostrazione;
• i rimorchi e i semirimorchi in disponibilità dell’impresa sono fuori dal computo dell’idoneità finanziaria;
• le attestazioni d’idoneità finanziaria già presentate dalle imprese, in base alle precedenti disposizioni, restano “valide fino al 4 dicembre 2012 e comunque per la durata di un anno”.
Lo strumento principale per dimostrare l’idoneità finanziaria è la certificazione dei conti annuali dell’impresa, rilasciata da un revisore dei conti iscritto al Registro dei revisori contabili.
In alternativa, o in deroga, spiega la circolare l’impresa può dimostrare l’idoneità finanziaria con fidejussione bancaria o assicurativa, inclusa la polizza di responsabilità professionale.
Fondamentale il fatto che si può produrre una dichiarazione di uno dei soggetti indicati che attesti l’esistenza presso di sé di una fidejussione stipulata tra l’impresa di autotrasporto e uno o più creditori, per somme almeno pari all’importo da garantire previsto dal regolamento comunitario.
Si può anche produrre un contratto di fidejussione da cui risulti che la garanzia è stata prestata per l’adempimento delle obbligazioni finanziarie assunte dall’impresa nei confronti di terzi creditori a seguito dello svolgimento dell’attività di autotrasporto.
N.B. Detto adempimento deve essere effettuato ogni anno per restare iscritti.
Ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione è indispensabile dimostrare tre requisiti fondamentali:
• l’idoneità professionale;
• la capacità finanziaria;
• l’onorabilità (assenza di sentenze penali, misure di sicurezza ecc.);
nonché dimostrare al proprio Ufficio Motorizzazione il quarto requisito dello stabilimento (sede effettiva in Italia), richiesto dalla normativa comunitaria.
L’attestazione di capacità finanziaria
La capacità finanziaria si intende posseduta quando la persona o l’impresa dimostri una disponibilità pari a:
€ 9.000, qualora l’autotrasportatore disponga di un solo autoveicolo;
€ 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo.
Con la circolare dell’11 maggio 2012 la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sulla dimostrazione del citato requisito che dimostra la capacità finanziaria precisando che:
• l’impresa deve dimostrare il requisito ogni anno, e che gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, “ancorché rientranti nel parco veicolare dell’impresa tenuta alla dimostrazione del requisito”, restano esclusi dalla sua dimostrazione;
• i rimorchi e i semirimorchi in disponibilità dell’impresa sono fuori dal computo dell’idoneità finanziaria;
• le attestazioni d’idoneità finanziaria già presentate dalle imprese, in base alle precedenti disposizioni, restano “valide fino al 4 dicembre 2012 e comunque per la durata di un anno”.
Lo strumento principale per dimostrare l’idoneità finanziaria è la certificazione dei conti annuali dell’impresa, rilasciata da un revisore dei conti iscritto al Registro dei revisori contabili.
In alternativa, o in deroga, spiega la circolare l’impresa può dimostrare l’idoneità finanziaria con fidejussione bancaria o assicurativa, inclusa la polizza di responsabilità professionale.
Fondamentale il fatto che si può produrre una dichiarazione di uno dei soggetti indicati che attesti l’esistenza presso di sé di una fidejussione stipulata tra l’impresa di autotrasporto e uno o più creditori, per somme almeno pari all’importo da garantire previsto dal regolamento comunitario.
Si può anche produrre un contratto di fidejussione da cui risulti che la garanzia è stata prestata per l’adempimento delle obbligazioni finanziarie assunte dall’impresa nei confronti di terzi creditori a seguito dello svolgimento dell’attività di autotrasporto.
N.B. Detto adempimento deve essere effettuato ogni anno per restare iscritti.
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