Autotrasporto: torneranno i costi minimi?


Dopo i due interventi della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale riapre la strada al ritorno dei costi minimi di esercizio per l'autotrasporto
Autotrasporto: torneranno i costi minimi?
Nello scorso mese di marzo, con la Sentenza n. 47, a firma di Giuliano Amato, la Corte Costituzionale si è pronunciata in senso favorevole sui cosiddetti costi minimi di esercizio per l'autotrasporto.
Nella motivazione si legge, infatti, che "i costi minimi di esercizio non costituirebbero un irragionevole regime tariffario, bensì rappresenterebbero il limite minimo al di sotto del quale il corrispettivo non può scendere, perché altrimenti verrebbero compromessi i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, stante la tendenza delle imprese, sotto la spinta concorrenziale, a sfruttare le risorse oltre i limiti compatibili con le esigenze di sicurezza."
E ancora "la fissazione in via amministrativa di costi minimi, la cui copertura deve essere garantita dal corrispettivo, non invaderebbe tutto lo spazio negoziale a disposizione delle parti, riguardando solo i costi incomprimibili ed essenziali per la sicurezza della circolazione stradale."
La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Tribunale di Lucca con un’ordinanza del febbraio 2017, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzionale.
I costi minimi di esercizio sono delle tariffe minime che tra il 2011 ed il 2014, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 112/2008 allora in vigore, stabilite prima dall’Osservatorio sulle attività dell’autotrasporto e, poi, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituivano un limite minimo tariffario al chilometro per i servizi di autotrasporto per le tratte superiori ai 100 chilometri.
Nel settembre 2014 la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità dell'istuzione dei costi minimi di esercizio con la normativa europea sulla libera concorrenza, si era pronunciata ritenendo contraria al principio di libera concorrenza la determinazione di tariffe minime da parte dell'Osservatorio, in quanto organismo rappresentativo degli operatori economici coinvolti (vettori e committenti).
A seguito di tale Sentenza, l'art. 83 bis del D.L. 112/2008 era stato modificato ed era stata abolita l'obbligatorietà di applicazione dei costi minimi di esercizio, precisando che il ministero avrebbe comunque mensilmente pubblicato dei costi di riferimento, con mero valore tariffario indicativo per le parti.
Nonostante tale previsione, dal 2014 i costi di riferimento non sono stati pubblicati e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è limitato a pubblicare i costi mensili del gasolio per autotrazione così come rilevati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Dunque, dal momento che
- la Corte di Giustizia nel 2014 ha chiarito che i costi minimi contrastavano con la normativa europea per essere essi stabiliti da rappresentanze degli operatori economici interessati e non da un soggetto pubblico
- la Corte di Giustizia nel 2016 ha meglio precisato che la determinazione da parte dello Stato del prezzo dei servizi di autotrasporto non contrasterebbe in astratto con la normativa europea
- ora la Corte Costituzionale ha dichiarato che la previsione di costi minimi è compatibile coi principi costituzionali della libera concorrenza e di uguaglianza, la via per una possibile reintroduzione dei costi minimi di esercizio per l'autotrasporto sembra ormai segnata.
Le associazioni di categoria, infatti, hanno già avanzato richieste in tal senso.

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di Elena Citterio

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