Aviosuperfici: definizione e regime normativo


Le aviosuperfici rappresentano un elemento di novità nel settore del trasporto aereo e della promozione della attività sportive e ricreative connesse.
Aviosuperfici: definizione e regime normativo
AVIOSUPERFICI - DEFINIZIONE E REGIME NORMATIVO

DEFINIZIONE DI AVIOSUPERFICIE - I principali riferimenti normativi sono:
- D.M. 8/8/2003, attuativo della L. 2/4/68 n. 518; artt.1 (definizioni), 3 (gestione ed uso), 6 (attività su aviosuperfici, 22 (trasporto pubblico), 23 (attività aeroscolastica), 24 (lavoro aereo con velivoli);
- Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 1/2/2006 (aggiornato al 9/4/2014);
- L. 24/4/1998 n. 128; consente l’uso delle aviosuperfici anche ad aeromobili provenienti da stati UE;
Analizzando questi documenti si evince che le aviosuperfici rappresentano elementi territoriali rilevanti, sulle quali si possono svolgere attività areonautiche anche di una certa importanza, anche a carattere imprenditoriale. Sono ad esempio pienamente utilizzabili per senvizi di trasporto aereo, con alcune limitazioni. Sono altresì utilizzabili per i servizi di emergenza con elicotteri, HEMS, come indicato già nel 2004 nel regolamento ENAC (p.to 3). Quindi l’aviosuperficie, similmente all’aeroporto, ospita attività areonautiche di vario genere, a prescindere dal tipo di gestione imprenditoriale (vd. Art. 1 L. 518/68).
LE "OPERE DI INTERESSE GENERALE"
Le Opere di interesse generale si pongono in una categoria logico-giuridica diversa riespetto alle Opere pubbliche. Si riferiscono ad impianti ed attrezzature che, anche se con destinazione e scopi simili a quelli pubblici e quindi idonei a soddisfare i bisogni della collettività, sono realizzati e gestiti da soggetti privati.
Le Aviosuperfici, che nascono generalmente su iniziativa privata, offono un servizio pubblico ed in quanto tali sono da considerarsi "opere di pubblica utilità". Con questa interpretazione la struttura sembra assumere decisamente la valenza di standard (o meglio di opera di urbanizzazione generale) regolamentato dal D.M. 1444/687.
LE "OPERE DI URBANIZZAZIONE GENERALE"
Comprendono le attrezzature di livello superiore, a scala urbana e territoriale, necessarie e soddisfare bacini di utenza più ampi di quelli locali. In funzione della dimensione territoriale del Comune, queste opere comprendono attrezzature diverse per tipologia e rango, come ospedali, parchi territoriali, scuole di livello superiore, ma anche porti, interporti ed aeroporti.
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI
Sono esentate dal pagamento degli oneri gli "Impianti ed attrezzature pubbliche o di interesse generale".
"I contributi concessori di cui all’art. 3 della L. 10/77, infatti, non costituiscono il prezzo per la cessione del diritto di edificare, essendo stabiliti per compensare gli oneri che la collettività sopporta a vantaggio del soggetto che costruisce e non avrebbe senso che venissero imposti sulle opere a carico della collettività stessa".
"Secondo giurisprudenza amministrativa consolidata la fattispecie di esonero dal contributo di costruzione ricorre quando l’opera [di urbanizzazione generale] non solo è conforme agli strumenti urbanistici bensì è anche espressamente contemplata come tale nello strumento urbanistico".
Tentando di ricapitolare:
- l’aviosuperficie rappresenta una attrezzatura di interesse generale, per la sua intima essenza di servizio nei confronti della collettività e in quanto di "pubblica utilità";
- nelle aviosuperfici sono consentite attività diverse, sempre attinenti all’ambito aviatorio, a prescindere dal fatto che siano remunerative o meno; tale elemento non incide sulla qualificazione dell’opera, così come la tipologia di gestione (persona fisica o giuridica);
- l’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione discenderebbe quindi dalla qualificazione dell’opera (ovviamente nel suo complesso) come "Attrezzatura di interesse generale"; qualora si volesse inserire tra le opere di urbanizzazione generale, la previsione urbanistica regolamentare, consentirebbe una conferma in tal senso.
Ovviamente queste considerazioni devono tener conto della essenziale conformità delle varie funzioni teoricamente insediabili con la destinazione e con la finalità generale dell’attrezzatura. Non sono ammissibili al beneficio quelle iniziative che, anche se astrattamente collegate al mondo dell’aviazione, non rappresentano un elemento essenziale per lo svolgimento della funzione principale, costituita dall’attività aviatoria. Così, a titolo di esempio, un’attività artigianale di produzione e vendita di abbigliamento areonautico non è da considerarsi inclusa nella funzione che determina la qualificazione dell’opera, mentre lo sono il distributore di carburante, l’officina, la scuola di volo, la sede di una società di lavoro aereo ed in generale il rimessaggio di velivoli o di loro parti. Da un punto di vista pratico, per assurdo, sarebbe complicato e forse impossibile pesare e valutare ogni richiesta all’interno del sedime dell’aviosuperficie, in funzione del possibile esonero, dando probabilmente origine ad una serie infinita di strascichi e complicazioni. Da ultimo sono da considerare la situazione delle molte aviosuperfici evolute e funzionanti e le decisioni cui le amministrazioni locali sono evidentemente giunte, che vanno tutte nel senso indicato.

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di Paolo Fabbro

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