AVVISI DI ACCERTAMENTO: ATTENZIONE ALLA NOTIFICA!


E' dal momento in cui si perfeziona la notifica che inizia a decorrere il termine di 60 giorni entro cui occorre provvedere a difendersi.
AVVISI DI ACCERTAMENTO: ATTENZIONE ALLA NOTIFICA!
La notifica, in genere, si perfeziona con la consegna a mani proprie del plico al destinatario, ovvero con il rifiuto del destinatario di ricevere lo stesso e può avvenire:
Tramite messi comunali o ufficiali giudiziari: in questo caso, qualora la consegna a mani proprie non sia possibile, l'atto può essere consegnato ad altre persone tassativamente elencate nell'articolo 139 cpc (persona di famiglia o addetta alla casa, purchè maggiorenne e capace di intendere; portiere dello stabile; vicino di casa). L''ufficiale giudiziario deve: indicare nella relata di notifica le ricerche poste in essere, deve identificare la persona a cui è stato notificato l'atto e, infine, deve inviare una raccomandata al destinatario per informarlo dell'avvenuta notifica. Qualora anche le persone previste nell'articolo 139 cpc non siano state rinvenute, si possono individuare due fattispecie: il destinatario è temporaneamente assente (irreperibilità relativa o temporanea), ovvero ha cambiato indirizzo senza fare alcuna comunicazione nelle modalità previste (irreperibilità assoluta). Nel caso di irreperibilità relativa , l'ufficiale, ai sensi dell'articolo 140 cpc, deposita la copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata presso la porta dell'abitazione e, infine, comunica al destinatario dell’atto dell’avvenuto tentativo di notifica mediante raccomanda. La notifica si perfeziona dal ricevimento della raccomandata, ossia decorsi dieci giorni dall'invio della medesima, ancorchè non ricevuta. Invece, nel caso di irreperibilità assoluta, l'ufficiale giudiziario procede ai sensi del comma 1 lettera e) dell'articolo 60 dpr 600/1973; ovvero procede ad affigge l'atto da notificare in busta chiusa e sigillata nell'albo del comune dove la notifica doveva avvenire e decorsi otto giorni, senza dover effettuare alcuna ulteriore comunicazione, la notifica si intende perfezionata.
Tramite servizio postale: anche in questo caso, qualora non venga rinvenuto il destinatario, l'agente postale può notificare l'atto seguendo in modo tassativo la ricerca delle persone indicate nell'articolo 7 della L 890/1992, che sono le medesime di quelle previste dall'articolo 139 cpc. Delle ricerche effettuate deve esserci traccia nella ricevuta della raccomandata. Come nel caso sopra analizzato, se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, l'agente postale deve procedere a comunicare allo stesso, tramite raccomandata, l'avvenuta notifica (CAN). Nel caso in cui le persone abilitate a ricevere la notifica rifiutino di ritirare l'atto, ovvero nel caso di irreperibilità relativa, il piego è depositato entro lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna. L'agente postale deve informare il destinatario dell'avvenuto deposito mediante raccomandata (CAD). Decorsi 10 giorni dall'invio di questa seconda raccomandata la notifica si considera perfezionata, a prescindere dalla ricezione della stessa; invece, nel caso in cui il plico venga ritirato prima del decorso di tale termine, lo stesso si considera notificato alla data del ritiro presso l'ufficio postale.
Novità 2017: tramite posta certificata: a decorrere dal 01/07/2017, gli uffici potranno notificare tramite pec le comunicazioni ufficiali (tra cui anche gli avvisi di accertamento e rettifica) nei confronti di imprese e professionisti la cui pec sia registrata nella banca dati INI-PEC. La notifica si riterrà avvenuta per il destinatario nel momento in cui è ricevuta. Nel caso in cui il primo invio, a causa di posta elettronica satura, non vada a buon fine l’ufficio dovrà procedere a un secondo invio decorsi almeno 7 giorni dal primo. Se anche questo secondo invio non andrà a buon fine, l’atto verrà depositato telematicamente nell’area riservata del sito di Infocamere. Entro il secondo giorno successivo al deposito, sul sito viene pubblicato l’avviso di deposito per un periodo di 15 giorni. L’Ufficio comunicherà l’avvenuto deposito mediante raccomandata al destinatario dell’atto. La notifica in questo caso si perfezionerà decorsi 15 giorni dal deposito presso il sito di Infocamere. Per l’Ufficio, invece, la notifica si perfezionerà con il primo invio. Anche i privati, con presentazione di un apposito modello, potranno chiedere di ricevere le notifiche tramite pec. La procedura di notificazione è similare a quella sopra descritta, tuttavia nel caso in cui anche il secondo invio non abbia un esito positivo l’atto, a differenza del caso di notifica a imprese e professionisti, verrà inviato con le modalità ordinarie.

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di De Tomasi Maria

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