Avviso di convocazione e registro di contabilità


Quali documenti allegare insieme all'avviso di convocazione per l'approvazione dei bilanci?
Avviso di convocazione e registro di contabilità

L’amministratore ha l’obbligo di convocare l’assemblea una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo per permettere la continuità di gestione dei beni e servizi comuni.

I condomini, quindi, hanno diritto di essere previamente informati per esprimere il proprio voto in modo ragionato.

Quindi, ogni condomino può conoscere il contenuto del bilancio stesso, facendone apposita istanza all’amministratore.

Infatti, non vi è l’obbligo per l’amministratore di  allegare il bilancio all’avviso di convocazione (Cass. 21271 del 05 ottobre 2020).

Questo implica che il singolo non può impugnare la delibera di approvazione del bilancio per la mancata allegazione dei documenti contabili all’avviso di convocazione se non ha presentato all’amministratore apposita richiesta di informativa.

Il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza del 7 gennaio 2021, n. 9 è tornata sull’argomento.

Partendo dalla lettura dell’art. 1130bis c.c., ha osservato che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di merito in maniera letterale, con annullamento delle deliberazioni di approvazione del rendiconto in mancanza dei documenti indicati dalla norma in questione (Trib. Roma, n. 20969/2016; Trib. Udine, n. 211/2017; Trib. Torino, n. 3528/17).

L’omessa allegazione alla convocazione di copia del registro di contabilità rende la deliberazione annullabile non essendo possibile per i condomini accertare e verificare prima dell’assemblea, in mancanza del registro, che la situazione patrimoniale indicata sia quella reale (situazione dei pagamenti, date, importi).

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di Studio Chiné gestioni

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