Avvocati e social networks


La difficoltà di far convivere la modernità e i valori fondanti dell’attività forense
Avvocati e social networks
Il problema della pubblicità e delle forme di ricerca della clientela costituisce, ad oggi, un aspetto di sicuro interesse nel processo di modernizzazione che il mondo dell’Avvocatura sta subendo.
E’ un tema al tempo stesso affascinante e complesso che cerca di far collimare gli assetti economici dell’età moderna, caratterizzati da un regime di spietata concorrenza e da una società mediatica che permette la fruizione di universi digitali, con la necessità di conservare l’integrità, il decoro e la dignità quali valori fondanti della professionale forense e dell’etica comportamentale dell’Avvocato che non possono essere obliati.
Il mutare delle generazioni ha incentivato la formazione di due fazioni opposte: da un lato i "conservatori", i quali considerano l’utilizzo dei siti internet solo come "fumo negli occhi", un’auto-sponsorizzazione volta semplicemente alla mercificazione ed allo svilimento di una professione intellettualmente pregiata, non asoggettabile alla bassa propaganda popolare, dall’altro i "progressisti", i quali divulgano l’idea di una completa liberalizzazione della professione legale e considerano il web come una piattaforma adatta allo sviluppo e alla crescita della professione.
In merito non si può continuare a "fare orecchie da mercante": nel 2018 è sempre più forte, in continuo aumento e sotto gli occhi di tutti la discussa tendenza ad un’Avvocatura sempre più imprenditoriale, spostata verso assetti di concorrenzialità e strategie di successo e sempre più "denobilitata".
La modernità mette a disposizione strumenti di comunicazione sempre più tecnologici ed innovativi che si discostano dagli ordinari mezzi di diffusione delle informazioni, dando la possibilità di intrattenere una vastità di relazioni e contatti e di ottenere una sempre maggiore visibilità. Il web, in particolare, è ormai una vetrina efficacissima attraverso la quale far conoscere la propria attività, le proprie specializzazioni e le proprie competenze.
Con il passare del tempo l’originaria posizione conservatrice e restrittiva in tema di utilizzo di siti internet e Social Network non ha potuto ignorare una fenomenologia della quale si doveva prendere atto in termini evolutivi e ha ceduto il passo alla modernità, allineandosi, altresì, ai principi comunitari della libera concorrenza e del libero mercato.
Il tema dell’informazione sull’esercizio della professione forense è regolata dall’art. 35 del Codice Deontologico Forense (Legge n. 247 del 31.12.2012), come modificato nel suo primo comma dalla seduta amministrativa del 22.01.2016 che ha dettato i canoni generali ed astratti che le informazioni relative all’attività professionale devono rispettare e posto dei precisi confini entro i quali l’informazione pubblicitaria può legittimamente muoversi: " l’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, devono rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale". Tale modifica è chiaramente volta ad aprire alla libertà dei canali comunicativi, ammettendo l’utilizzo di qualsivoglia tipologia di mezzo nel rispetto dei principi deontologici.
Pertanto, i principi che un Avvocato dovrà perseguire nell’intento di attivare una campagna pubblicitaria sono riassumibili in tre requisiti: trasparenza, verità e correttezza. Al contempo dovranno essere rispettati cinque divieti espressi: la pubblicità non potrà essere comparativa, equivoca, ingannevole, denigratoria e suggestiva.
Ad oggi risulta del tutto legittima la pubblicità informativa, anche quando mira ad un fine prettamente commerciale come quello di incremento della clientela. E’ del tutto vietata una pubblicità mendace, aggressiva e spregiudicata: non è consentito un messaggio pubblicitario che si fondi sulla suggestione di un’esagerata convenienza economica, fatta di prestazioni offerte gratuitamente o a prezzi simbolici e capace di condizionare su larga scala potenziali clienti senza fornire loro corrette e veritiere informazioni. Il messaggio non deve essere neppure subdolo ed elogiativo nell’approccio seguito per avvicinare il cliente: non è consentito strumentalizzare un particolare momento emotivo con l’unico scopo di carpirne la fiducia.
E’ necessario che il contenuto e le modalità della pubblicità non ledano la dignità e il decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano un illecito disciplinare.
Non è permesso dare informazioni generiche e non è consentito autodefinirsi specialista in una certa materia, senza indicare il conseguimento del relativo titolo.
In conclusione, ad oggi, è anche il passaparola che si crea in internet a decidere le sorti e a decretare il successo o l’insuccesso di molti avvocati!

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di Avv. Gianluca Madonna

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