Avvocati: recupero del credito professionale


La liquidazione degli onorari dell'avvocato deve essere trattata con il procedimento sommario anche se la domanda riguardi l'an della pretesa
Avvocati: recupero del credito professionale
Il Dlgs 150/2011, in vigore dal 6/10/2011, ha ridotto a tre modelli procedimentali i tanti riti esistenti nel nostro Ordinamento, il rito del lavoro, il rito ordinario di cognizione e il rito sommario ex art. 702 bis cpc.

Il recupero dei crediti degli avvocati rientra tra le materie che possono essere trattate con il rito sommario.

Nel ricorso introdotto ex L. 42/794, in caso di contestazione del cliente in ordine al rapporto professionale, alla natura giudiziale delle prestazioni, ovvero in caso di eccezione in grado di ampliare il thema decidendum introducendo nel processo un petitum diverso rispetto alla mera liquidazione delle competenze dell’avvocato, il ricorso veniva dichiarato inammissibile, come risulta dalle numerose pronunce della Suprema Corte in materia.
Negli ultimi anni molte pronunce di merito si sono espresse nel senso di confermare tale indirizzo anche nella procedura ex art. 702 bis cpc per la liquidazione degli onorari degli avvocati, come introdotta dal decreto n° 150/2011cd. "taglia riti", così crendo un notevole clima di incertezza, del del tutto sopita, anche negli operatori del diritto direttamente interessati alla questione.

Posta questa premessa, a fugare dubbi interviene la Sentenza del 29.02.2016 n° 4002 con la quale Suprema Corte ha speriamo chiarito che "Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dall'art. 34 D.Lgs. n. 150/2011, ed a seguito dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 Legge n. 794/1942, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell'avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 anche in ipotesi che la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda"

Dunque, il ricorso non può essere dichiarato inammissibile.

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di Avv. Fabio Tamma

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