Bancarotta: l'amministratore senza deleghe non ne risponde se ignaro

Con una recente sentenza emessa lo scorso 3 dicembre 2020, e depositata il 7 gennaio 2021, il G.I.P. presso il Tribunale di Milano ha escluso la responsabilità del componente del Consiglio di Amministrazione, privo di deleghe, dal reato di bancarotta fraudolenta (per distrazione e per effetto di operazioni dolose), sulla base del rilievo che l'imputato - giudicato nelle forme del giudizio abbreviato - da un lato non avesse preso parte alle condotte distrattive poste in essere degli altri amministratori (precedenti e concomitanti), e, dall'altro, non fosse neanche consapevole delle condotte illecite altrui, difettando, in capo agli amministratori privi di deleghe, un generale obbligo di vigilanza sull’operato degli altri amministratori.
Come segnala la Rivista "Giurisprudenza Penale" in questo articolo, la sentenza in parola aderisce al condivisibile orientamento secondo cui deve essere esclusa la responsabilità dell’amministrazione senza deleghe qualora non sia provata, da un lato, “l’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito” e, dall’altro “la volontà – nella forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare detto evento” (ex multis, cfr. Cass. Pen., Sezione V, Sentenza n. 42568 del 19.06.2018,Rv. 273925).
Tali pronunce si basano sui principi contenuti nelle norme del codice civile che si occupano della responsabilità degli amministratori.
In particolare, l’art. 2392 c.c. ove si afferma che gli amministratori devono “adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”.
E soprattutto, il secondo comma della citata disposizione, in cui si precisa che “in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381 (n.d.r. ovvero, esclusi gli amministratori delegati) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose” (Cfr., R. Lugli, Esclusa la responsabilità dell’amministratore senza deleghe per il reato di bancarotta fraudolenta, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3).
IN QUALI CASI L'AMMINISTRATORE SENZA DELEGHE RISPONDE DEL REATO DI BANCAROTTA?
Secondo l'opzione esegetica patrocinata dalla sentenza in commento, la responsabilità dell'amministratore senza deleghe sussiste soltanto nei casi in cui questi, nonostante abbia effettivamente percepito (anche in termini di segnali di allarme) i fatti pregiudizievoli commessi da altri amministratori, non si attivi per impedire il loro realizzarsi.
L'amministratore senza deleghe, pertanto, affinché risponda, a titolo di concorso, dell'altrui reato di bancarotta, deve in qualche modo trarne profitto, o, in difetto di detto elemento, deve concretamente percepire il realizzarsi delle altrui condotte omettendo di attivarsi per impedirne il compimento.
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