Bancarotta? Non se si vuole salvare l'azienda


Non si può parlare di bancarotta fraudolenta se i fatti contestati sono frutto di scelte imprenditoriali finalizzate a salvare l'azienda
Bancarotta? Non se si vuole salvare l'azienda
Il giudice del merito ha assolto l'imputato dal reato di bancarotta fradolenta patrimoniale e documentale in seguito ad un'istruttoria dibattimentale in cui si è dimostrato che i beni immobili della società erano sì stati venduti nella vicinanza della dichiarazione di fallimento ma che i relativi proventi erano stati devoluti interamente nelle casse della società.

Si è potuto quindi dimostrare come questa e le altre condotte distrattive contestate all'imputato fossero state frutto di scelte imprenditoriali, forse non lungimiranti, ma comunque finalizzate, nelle intenzioni dell'imputato, al risanamento dell'azienda. Il Tribunale riconosceva quindi in sentenza, grazie ad un impegnativo e minuzioso sforzo istruttorio dibattimentale, che era "stato documentalmente e testimonialmente provato come le operazioni poste in essere dall'imputato fossero sorrette dalla sola intenzione di salvare l'azienda".

Abbraciando poi la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha finalmente riportato l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fradolenta nell'alveo dei principi generali fondamentali in tema di colpevolezza (Cass. pen., sez. V, sent. n. 47502/2012), il Tribunale affermava in sentenza che se il fallimento è evento del reato, anche una condotta distrattiva collegata causalmente con il fallimento costituirà fatto rilevante ai fini della configurazione del reato solo se l'agente si sia rappresentato ed abbia voluto che tale condotta determinasse il fallimento.

Articolo del:


di Avv. Alice Chiementin

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse