Banche e interessi usurari
Il punto sulla legge e la giurisprudenza di riferimento

L'art. 1815 del codice Civile, secondo comma, recita: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"
Il reato d'usura è, da sempre, un reato difficile da provare ed è contemplato dall'art. 644 del Codice Penale, che indica e presuppone delle condizioni che debbono essere frutto di valutazione, sempre discrezionale, da parte del Magistrato.
Si verte sostanzialmente nello squilibrio determinato dalla prestazione fornita al soggetto usurato, che vi soggiace per effetto del suo stato di bisogno.
È ovvio che valutare lo stato di bisogno e la sproporzione della prestazione diviene molto difficoltoso.
È per questo che, onde fornire un parametro di riferimento in termini numerici ed oggettivi, fu varata la L. 108 del 1996.
Detta legge, all'art. 1 prevedeva, riformando l'art. 644 del codice penale, che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
All'art. 2 veniva previsto un sistema di pubblicazione trimestrale del tasso effettivo globale medio (TEGM) comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, delle varie categorie di credito.
La stessa L. 108/96, all'art. 4, modificava il secondo comma dell'art. 1815 del Codice Civile così come sopra indicato.
Il Tasso medio, come rilevato trimestralmente, doveva essere aumentato della sua metà per fornire il dato certo rappresentato dal cosiddetto "Tasso Soglia".
Il sistema di calcolo del tasso soglia, a sua volta, veniva modificato dal D.L. 70/2011 rimanendo fermo il concetto di "tasso soglia".
Anche se il problema della determinabilità del fenomeno usurario poteva così sembrare superato, disposizioni della Banca d'Italia rendevano difficoltoso l'inserimento di alcuni dati che, comunque, rappresentavano il costo del finanziamento nel calcolo del tasso medio.
È il caso, per esempio, della commissione di massimo scoperto per i conti correnti e del tasso di mora per i prestiti.
A far chiarezza è sopraggiunta nel tempo la L. 24/2001 che ha stabilito che il reato di usura si concretizza con la pattuizione o la promessa di interesse usurario e non con il pagamento, superando le problematiche sollevate precedentemente dalla Corte di Cassazione e statuendo l’inapplicabilità della L. 108/96 ai mutui già stipulati che, vedendo interessi pattuiti con tassi elevatissimi, sarebbero stati travolti dalla normativa anti-usura.
Il Supremo Collegio con la sentenza n. 350 del 2013 e la Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 342/2013 hanno, poi, ulteriormente consentito di lumeggiare sulla materia, riportando un'interpretazione lessicale della norma e risolvendo l'annoso problema.
In sintesi, tali sentenze hanno ribadito ciò che era chiaro già nella L. 108/96 (nel combinato disposto con l’art. 644 del Codice penale), ovvero di ricomprendere ogni e qualunque spesa tranne tasse e imposte nel calcolo del costo del finanziamento, senza porre limiti nella aggregazione delle varie voci e, quindi implicitamente, ricomprendendo anche il tasso di mora.
Si riporta, all’uopo, un passaggio della sentenza n. 342/2013 della Corte di Appello di Venezia:
"L'art. 1815 c.c. secondo cc, esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e, a seguito della revisione legislativa operata dall'art. 4 della L. 108/1996 e dalla L. 24/2001, di conversione del D.L. 394/2000, esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio alla esigenza di maggior tutela del debitore ed una visione unitaria della fattispecie, connotata dall'abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2 , IV° c., della stessa L.108/1996 (tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa alla categoria di operazione in cui il credito è compreso, aumentato della metà)".
Con l'entrata in vigore del D.L. 394/2000 d'interpretazione autentica della L. 108/1996, convertito nella L. 24/2001, a sua volta intervenuta a fugare la incostituzionalità della novella (Sent. Corte Cost. 29/2002) si dispose che "... ai fini della applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 secondo comma C.C., si intendono usurari gli interessi che superano il limite massimo dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento, di guisa che (omissis) la natura usuraria dei tassi di interesse va determinata con riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione... (Cass Civ. 13477/2010; 11632/2010)".
Concetto espresso anche dalla Cassazione che, con sentenza n. 350/2013, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo.
La Cassazione specifica che, quindi, tale locuzione rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori (Cass. n. 5324/2003).
In realtà tale concetto appare lapalissiano dalla semplice lettura già del Testo Unico Bancario novellato dalla L. 262/2005.
Detta L. 262/2005, all'art. 13, recita "Al comma 1 dell'articolo 116 del TUB dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell'art. 122".
Il quale art. 122 TUB recita al primo comma: "Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende tutti gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito".
Peraltro, il termine consumatore ha assunto una connotazione molto ampia, tale che il TAEG (o anche ISC) vede la sua presenza anche nei contratti di finanziamento alle imprese seppur specificato dalla norma che esse dovrebbero escluse.
ISC - L'indice sintetico di costo o Indicatore Sintetico di Costo, detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG), è l'indicatore di tasso di interesse di una operazione di finanziamento. È espresso in percentuale ed indica il costo effettivo del finanziamento. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento. Detto in poche parole il TAEG racchiude contemporaneamente sia il T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) cioè la percentuale di interesse che grava sul prestito, sia le spese di emissione della pratica e della documentazione.
In assonanza col dettato della Cassazione, la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 342/2013 ha esteso tale concetto ad ogni obbligazione pecuniaria.
In base a quanto dedotto si hanno per definiti alcuni principi giuridici basilari per contrastare il fenomeno della usura bancaria:
Occorre tenere presente il momento della pattuizione e non della dazione;
L'applicazione a tutti i finanziamenti dell'art. 1815 C.C., secondo comma, in modo estensivo e non limitato al mutuo (Appello Venezia);
La ricomprensione di tutte le spese nel costo, anche se non corrisposte effettivamente (indipendentemente dal momento del loro pagamento recita la L. 24/2001 all'art. 1 del testo di conversione).
Palermo, li 10/08/2015
Il reato d'usura è, da sempre, un reato difficile da provare ed è contemplato dall'art. 644 del Codice Penale, che indica e presuppone delle condizioni che debbono essere frutto di valutazione, sempre discrezionale, da parte del Magistrato.
Si verte sostanzialmente nello squilibrio determinato dalla prestazione fornita al soggetto usurato, che vi soggiace per effetto del suo stato di bisogno.
È ovvio che valutare lo stato di bisogno e la sproporzione della prestazione diviene molto difficoltoso.
È per questo che, onde fornire un parametro di riferimento in termini numerici ed oggettivi, fu varata la L. 108 del 1996.
Detta legge, all'art. 1 prevedeva, riformando l'art. 644 del codice penale, che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
All'art. 2 veniva previsto un sistema di pubblicazione trimestrale del tasso effettivo globale medio (TEGM) comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, delle varie categorie di credito.
La stessa L. 108/96, all'art. 4, modificava il secondo comma dell'art. 1815 del Codice Civile così come sopra indicato.
Il Tasso medio, come rilevato trimestralmente, doveva essere aumentato della sua metà per fornire il dato certo rappresentato dal cosiddetto "Tasso Soglia".
Il sistema di calcolo del tasso soglia, a sua volta, veniva modificato dal D.L. 70/2011 rimanendo fermo il concetto di "tasso soglia".
Anche se il problema della determinabilità del fenomeno usurario poteva così sembrare superato, disposizioni della Banca d'Italia rendevano difficoltoso l'inserimento di alcuni dati che, comunque, rappresentavano il costo del finanziamento nel calcolo del tasso medio.
È il caso, per esempio, della commissione di massimo scoperto per i conti correnti e del tasso di mora per i prestiti.
A far chiarezza è sopraggiunta nel tempo la L. 24/2001 che ha stabilito che il reato di usura si concretizza con la pattuizione o la promessa di interesse usurario e non con il pagamento, superando le problematiche sollevate precedentemente dalla Corte di Cassazione e statuendo l’inapplicabilità della L. 108/96 ai mutui già stipulati che, vedendo interessi pattuiti con tassi elevatissimi, sarebbero stati travolti dalla normativa anti-usura.
Il Supremo Collegio con la sentenza n. 350 del 2013 e la Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 342/2013 hanno, poi, ulteriormente consentito di lumeggiare sulla materia, riportando un'interpretazione lessicale della norma e risolvendo l'annoso problema.
In sintesi, tali sentenze hanno ribadito ciò che era chiaro già nella L. 108/96 (nel combinato disposto con l’art. 644 del Codice penale), ovvero di ricomprendere ogni e qualunque spesa tranne tasse e imposte nel calcolo del costo del finanziamento, senza porre limiti nella aggregazione delle varie voci e, quindi implicitamente, ricomprendendo anche il tasso di mora.
Si riporta, all’uopo, un passaggio della sentenza n. 342/2013 della Corte di Appello di Venezia:
"L'art. 1815 c.c. secondo cc, esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e, a seguito della revisione legislativa operata dall'art. 4 della L. 108/1996 e dalla L. 24/2001, di conversione del D.L. 394/2000, esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio alla esigenza di maggior tutela del debitore ed una visione unitaria della fattispecie, connotata dall'abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2 , IV° c., della stessa L.108/1996 (tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa alla categoria di operazione in cui il credito è compreso, aumentato della metà)".
Con l'entrata in vigore del D.L. 394/2000 d'interpretazione autentica della L. 108/1996, convertito nella L. 24/2001, a sua volta intervenuta a fugare la incostituzionalità della novella (Sent. Corte Cost. 29/2002) si dispose che "... ai fini della applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 secondo comma C.C., si intendono usurari gli interessi che superano il limite massimo dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento, di guisa che (omissis) la natura usuraria dei tassi di interesse va determinata con riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione... (Cass Civ. 13477/2010; 11632/2010)".
Concetto espresso anche dalla Cassazione che, con sentenza n. 350/2013, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo.
La Cassazione specifica che, quindi, tale locuzione rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori (Cass. n. 5324/2003).
In realtà tale concetto appare lapalissiano dalla semplice lettura già del Testo Unico Bancario novellato dalla L. 262/2005.
Detta L. 262/2005, all'art. 13, recita "Al comma 1 dell'articolo 116 del TUB dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell'art. 122".
Il quale art. 122 TUB recita al primo comma: "Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende tutti gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito".
Peraltro, il termine consumatore ha assunto una connotazione molto ampia, tale che il TAEG (o anche ISC) vede la sua presenza anche nei contratti di finanziamento alle imprese seppur specificato dalla norma che esse dovrebbero escluse.
ISC - L'indice sintetico di costo o Indicatore Sintetico di Costo, detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG), è l'indicatore di tasso di interesse di una operazione di finanziamento. È espresso in percentuale ed indica il costo effettivo del finanziamento. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento. Detto in poche parole il TAEG racchiude contemporaneamente sia il T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) cioè la percentuale di interesse che grava sul prestito, sia le spese di emissione della pratica e della documentazione.
In assonanza col dettato della Cassazione, la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 342/2013 ha esteso tale concetto ad ogni obbligazione pecuniaria.
In base a quanto dedotto si hanno per definiti alcuni principi giuridici basilari per contrastare il fenomeno della usura bancaria:
Occorre tenere presente il momento della pattuizione e non della dazione;
L'applicazione a tutti i finanziamenti dell'art. 1815 C.C., secondo comma, in modo estensivo e non limitato al mutuo (Appello Venezia);
La ricomprensione di tutte le spese nel costo, anche se non corrisposte effettivamente (indipendentemente dal momento del loro pagamento recita la L. 24/2001 all'art. 1 del testo di conversione).
Palermo, li 10/08/2015
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