Banche e tutela della privacy
Nei rapporti tra bance e cliente è sempre meno tutelata la privacy del cliente a vantaggio della conoscibilità della capacità di pagare

Purtroppo nei rapporti tra Banca a Clientela il diritto alla privacy del Cliente di un Istituto creditizio è sempre più pregiudicata dalla necessità della Banca di conoscere la capacità del Cliente di riuscire ad onorare puntualmente i propri debiti. E' naturale che la Banca prima di concedere credito - sotto qualsiasi forma, anche attraverso l'apertura di un conto corrente che preveda, per un'impresa, l'anticipazione di fatture salvo buon fine - voglia sincerarsi in merito alla capacità del Cliente di riuscire a restituire senza difficoltà il credito concesso. Ma, purtroppo, assai spesso questa necessità della Banca finisce con lo schiacciare l'esigenza - di pari, se non di primaria importanza - del Cliente ad essere tutelato nel suo fondamentale diritto alla riservatezza, e così il diritto alla privacy, previsto e tutelato dal Decreto Legislativo n. 196/2006, viene ad essere spessissimo violato, con il conseguente diritto del Cliente alla richiesta dei danni derivanti da questa gravissima violazione.
E' naturale che la Banca voglia cautelarsi prima di concedere credito al Cliente, ma questa esigenza di tutela non dovrebbe mai andare a scapito di diritti fondamentali del Cittadino, riconosciuti dalla stessa Costituzione e dal Codice Civile, prima ancora che dal Decreto Legislativo n. 196 del 2006 a tutela della privacy.
Questa violazione purtroppo sistematica dei diritti del Cliente di una Banca che richiede l'acceso al credito, avviene attraverso un uso, assai spesso, distorto, maldestro, superficiale, da parte degli stessi impiegati degli Istituti creditizi, degli strumenti informatici di cui dispongono Banche e Finanziarie per annotare tutte le richieste di accesso al credito, tutti i finanziamenti e/o mutui concessi, tutte le rate regolarmente onorate e, nella peggiore delle ipotesi, tutti i ritardi nei pagamenti.
Tra questi sistemi informatici, primaria importanza riveste la Centrale Rischi della Banca d'Italia, ove sono annotate le esposizioni debitorie superiori ad una certa cifra (attualmente da ? 35.000,00 in su); poi vi è il sistema allarmi interbancario, il c.d. "C.A.I." (Centrale Allarmi Interbancaria, ove vengono annotati i mancati pagamenti degli assegni e delle carte di credito), ed infine vi sono le c.d. "Centrali Rischi Private", dette anche "Sistemi d'Informazione Creditizia", gestite da società private che operano sotto la vigilanza della Banca d'Italia e che sono tenute - al pari, del resto, delle stesse Banche e Finanziarie - a rispettare il Codice di Deontologia a Buona Condotta per i Sistemi d'Informazione Creditizia, entrato in vigore nel 2005.
I problemi di cui si accennava, nascono dal fatto che le segnalazioni, specie nella Centrale Rischi di Banca d'Italia, avvengono su iniziativa unilaterale del c.d. "intermediario", ossia della stessa Banca, senza un previo contraddittorio con il soggetto interessato, ossia con il Cliente. In più si deve tenere conto che la Banca d'Italia, nel disciplinare le segnalazioni nella Centrale Rischi, prevede diversi codici, a cui corrispondono diversi c.d. "stati del rapporto" tra Banca e Cliente, ossia diversi tipi di posizione in cui il Cliente si può trovare rispetto alla Banca. La posizione che denota a tutto il sistema bancario la massima criticità e che è, di conseguenza, idonea a pregiudicare gravemente la reputazione creditizia di un soggetto è la c.d. posizione o segnalazione "a sofferenza". Segnalare il nominativo di un soggetto - magari per aver utilizzato un determinato codice corrispondente alla posizione "a sofferenza" con eccessiva superficialità da parte di un funzionario di Banca - significa arrecare un gravissimo danno alla onorabilità e reputazione creditizia del soggetto in questione. Se si tratta di un' impresa (sia essa una società o un'impresa individuale), significa "metterla letteralmente in ginocchio"; significa che - con la stessa velocità di un devastante "effetto domino" - tutte le altre Banche con cui l'impresa in questione intrattiene rapporti, si precipitano a revocare il credito già concesso a questa impresa, e ciò anche se non vi siano problemi nei pagamenti.
E' oramai consolidato l'orientamento della Cassazione volto a risarcire i danni subiti dai soggetti che sono stati ingiustamente segnalati (con segnalazioni di tipo pregiudizievole) in questi sistemi informatici a cui tutto il sistema bancario può accedere. Ed il risarcimento viene riconosciuto a vario titolo, a seconda della qualifica del soggetto illegittimamente segnalato: ad esempio, se trattasi di impresa, è risarcibile il danno alla reputazione commerciale in sé, a prescindere dal danno alla privacy di cui sopra si è dettto, il quale è del pari risarcibile. Se si tratta di un soggetto non imprenditore, è certamente risarcibile la violazione del diritto alla privacy, ma è del pari risarcibile il mancato ottenimento del credito richiesto (ad esempio, non è stato possibile ottenere un mutuo, con conseguente impossibilità di acquisto di un immobile), qualora non sussistevano ostacoli all'ottenimento del mutuo ed esso è stato negato a causa della segnalazione illegittima effettuata da un altro Istituto di credito.
E' naturale che la Banca voglia cautelarsi prima di concedere credito al Cliente, ma questa esigenza di tutela non dovrebbe mai andare a scapito di diritti fondamentali del Cittadino, riconosciuti dalla stessa Costituzione e dal Codice Civile, prima ancora che dal Decreto Legislativo n. 196 del 2006 a tutela della privacy.
Questa violazione purtroppo sistematica dei diritti del Cliente di una Banca che richiede l'acceso al credito, avviene attraverso un uso, assai spesso, distorto, maldestro, superficiale, da parte degli stessi impiegati degli Istituti creditizi, degli strumenti informatici di cui dispongono Banche e Finanziarie per annotare tutte le richieste di accesso al credito, tutti i finanziamenti e/o mutui concessi, tutte le rate regolarmente onorate e, nella peggiore delle ipotesi, tutti i ritardi nei pagamenti.
Tra questi sistemi informatici, primaria importanza riveste la Centrale Rischi della Banca d'Italia, ove sono annotate le esposizioni debitorie superiori ad una certa cifra (attualmente da ? 35.000,00 in su); poi vi è il sistema allarmi interbancario, il c.d. "C.A.I." (Centrale Allarmi Interbancaria, ove vengono annotati i mancati pagamenti degli assegni e delle carte di credito), ed infine vi sono le c.d. "Centrali Rischi Private", dette anche "Sistemi d'Informazione Creditizia", gestite da società private che operano sotto la vigilanza della Banca d'Italia e che sono tenute - al pari, del resto, delle stesse Banche e Finanziarie - a rispettare il Codice di Deontologia a Buona Condotta per i Sistemi d'Informazione Creditizia, entrato in vigore nel 2005.
I problemi di cui si accennava, nascono dal fatto che le segnalazioni, specie nella Centrale Rischi di Banca d'Italia, avvengono su iniziativa unilaterale del c.d. "intermediario", ossia della stessa Banca, senza un previo contraddittorio con il soggetto interessato, ossia con il Cliente. In più si deve tenere conto che la Banca d'Italia, nel disciplinare le segnalazioni nella Centrale Rischi, prevede diversi codici, a cui corrispondono diversi c.d. "stati del rapporto" tra Banca e Cliente, ossia diversi tipi di posizione in cui il Cliente si può trovare rispetto alla Banca. La posizione che denota a tutto il sistema bancario la massima criticità e che è, di conseguenza, idonea a pregiudicare gravemente la reputazione creditizia di un soggetto è la c.d. posizione o segnalazione "a sofferenza". Segnalare il nominativo di un soggetto - magari per aver utilizzato un determinato codice corrispondente alla posizione "a sofferenza" con eccessiva superficialità da parte di un funzionario di Banca - significa arrecare un gravissimo danno alla onorabilità e reputazione creditizia del soggetto in questione. Se si tratta di un' impresa (sia essa una società o un'impresa individuale), significa "metterla letteralmente in ginocchio"; significa che - con la stessa velocità di un devastante "effetto domino" - tutte le altre Banche con cui l'impresa in questione intrattiene rapporti, si precipitano a revocare il credito già concesso a questa impresa, e ciò anche se non vi siano problemi nei pagamenti.
E' oramai consolidato l'orientamento della Cassazione volto a risarcire i danni subiti dai soggetti che sono stati ingiustamente segnalati (con segnalazioni di tipo pregiudizievole) in questi sistemi informatici a cui tutto il sistema bancario può accedere. Ed il risarcimento viene riconosciuto a vario titolo, a seconda della qualifica del soggetto illegittimamente segnalato: ad esempio, se trattasi di impresa, è risarcibile il danno alla reputazione commerciale in sé, a prescindere dal danno alla privacy di cui sopra si è dettto, il quale è del pari risarcibile. Se si tratta di un soggetto non imprenditore, è certamente risarcibile la violazione del diritto alla privacy, ma è del pari risarcibile il mancato ottenimento del credito richiesto (ad esempio, non è stato possibile ottenere un mutuo, con conseguente impossibilità di acquisto di un immobile), qualora non sussistevano ostacoli all'ottenimento del mutuo ed esso è stato negato a causa della segnalazione illegittima effettuata da un altro Istituto di credito.
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