Banche ed usura


Le prassi scorrette delle banche e il diritto alle restituzioni a favore del correntista
Banche ed usura
Legge n. 108 del 1996 Disposizioni in materia di usura che ha modificato l’art 644 c.p. e l’art. 1815 c.c. " .... Si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"; Ai sensi dell’art. 1815 c.c. "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 350/2013 del 9 gennaio oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati sui mutui, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura, ha stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono gli estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96 tra cui la restituzione di tutte le somme versate con l’applicazione dell’art. 1815 richiamato anche dall’art. 644 c.p. e dall’art. 4 della Legge 108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale.

Per determinare il tasso di usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese, penali, interessi di mora etc. e l’ammontare complessivo rappresenterà la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG, se questo è superiore al Tasso soglia il rapporto è usura.
La S.C. n. 350 del 09.01.2013 : per classificare un tasso come usurario vanno considerati anche gli interessi di mora inseriti nel contratto anche se concretamente il rapporto non è mai andato in mora!
N.B.: Gli interessi sono usurarii anche se risultano inferiori al tasso soglia, ma sproporzionati rispetto alla controprestazione e considerati i tassi medi.

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di Avv. Giuseppe Saya

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