Banche, fideiussioni e garanzie autonome: cosa deve sapere il garante


Il garante paga sempre e in ogni caso? Come una fideiussione possa "trasformarsi" in una garanzia autonoma
Banche, fideiussioni e garanzie autonome: cosa deve sapere il garante

 

Chi svolge attività di impresa o chi sostiene l'impresa altrui prestando una garanzia in favore della Banca, c.d. fideiussione, si è trovato o può trovarsi a dover coprire (rectius: pagare) il debito maturato dall'attività anche laddove il debito dell'impresa sia maturato su rapporti bancari viziati da cause di invalidità.

Come è possibile? Perché il garante è chiamato a pagare il debito del proprio garantito anche quando tale debito possa essere viziato?

La risposta è presto data: poche e semplici clausole sono in grado di "trasformare" una fideiussione in un contratto autonomo di garanzia con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine all'inopponibilità nei confronti della Banca delle eccezioni fondate sul rapporto principale (conto corrente, mutuo ecc.) venendo meno ogni vincolo di accessorietà tra l’obbligazione del garante e quella del garantito.

In sintesi, quando il garante sottoscrive una "fideiussione" contenente determinate clausole tale atto diviene sin da subito un contratto autonomo di garanzia sebbene sul frontespizio dell'atto venga inserita una nomenclatura che rimandi alla fideiussione. Da ciò l'impossibilità del garante di contestare alla Banca i difetti dei rapporti dai quali si è originato il debito con conseguente obbligo di pagamento.

Nulla, dunque, si "trasforma" se non la rappresentazione della realtà in capo al soggetto che ha prestato la garanzia il quale non avrà sottoscritto una fideiussione accessoria (ossia una garanzia che rimane valida finché è valido il rapporto bancario garantito) bensì una garanzia che lo obbligherà al pagamento di quanto inadempiuto dal debitore principale anche in caso di invalidità del rapporto principale.

A chiarire lo spinoso argomento sulla distinzione delle due tipologie di garanzia la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sezione I, Ord. del 31 ottobre 2019, n. 28204.

In ogni caso, per maggiori chiarimenti, rimango a disposizione.

 

Avv. Vincenzo Scaglione

Piazza Galileo, 6 40123 Bologna

e-mail: v.scaglione@avvocatoscaglione.it

 

Articolo del:


di Avv. Vincenzo Scaglione

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse