Responsabilità civile, danno da matrimonio rovinato


Gli sposi possono agire nei confronti del ristoratore e chiedere il risarcimento per inadempimento contrattuale e per danno non patrimoniale
Responsabilità civile, danno da matrimonio rovinato

Per il c.d. “danno da matrimonio rovinato” sussiste un duplice profilo di risarcimento del danno volto ad ottenere il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli sposi e causati da grave inadempimento del contratto con cui è stato conferito l’incarico di organizzare e realizzare il servizio catering.

Nell’ipotesi di una coppia di sposi, reduce da un banchetto nuziale che si sia rivelato disastroso, è possibile chiedere la risoluzione del contratto, avente ad oggetto la realizzazione e organizzazione del servizio catering, in ragione del grave inadempimento del ristoratore.

La domanda di risoluzione sarà volta ad accertare il profilo di responsabilità contrattuale del ristoratore che si è occupato del banchetto, il quale non ha adempiuto alle obbligazioni nascenti dal suddetto contratto.

In ragione di tale inadempimento, pertanto, è possibile ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali subiti, previa quantificazione degli stessi.

Cosa avviene, per esempio, se in occasione del ricevimento nuziale il cibo non viene offerto in quantità adeguata al numero degli ospiti invitati al banchetto, oppure nel caso in cui venga servito del cibo non buono che provochi una intossicazione alimentare ai commensali? E nel caso in cui l’incarico del catering comprenda altresì il servizio di “realizzazione della torta nuziale sul momento” che, in occasione del ricevimento, si riveli esteticamente e quantitativamente difforme da quella progettata con gli sposi? E ancora, in che modo e misura possono essere risarciti gli sposi, nell’ipotesi in cui sia stato selezionato e fornito un personale addetto al servizio, che si riveli non qualificato, inefficiente ed oggettivamente inappropriato?

In tutte le superiori ipotesi, gli sposi possono instaurare un giudizio, volto ad ottenere l’accertamento dell’esistenza del diritto nascente “da matrimonio rovinato” e, conseguentemente, chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento della parte che ha realizzato il banchetto nuziale che si sia rivelato disastroso.

Il Codice Civile, infatti, regola l’istituto della risoluzione del contratto, con cui viene accertato e dichiarato lo scioglimento del vincolo, in base alle norme disposte dagli artt. 1453 e seguenti.

Gli sposi che hanno subito il danno da un banchetto nuziale rovinato, o più in generale il festeggiato di un ricevimento che si sia rivelato disastroso, possono instaurare un giudizio volto ad ottenere la risoluzione del contratto di prestazione d’opera, stipulato per l’organizzazione e realizzazione del servizio catering del banchetto/ricevimento.

Orbene, una volta ottenuta la risoluzione contrattuale, secondo il disposto art. 1458 del Codice Civile, questa comporta, in favore di chi ha instaurato il giudizio, il diritto ad ottenere la restituzione delle somme già versate a titolo di acconto, ovvero, della complessiva somma pagata a saldo dell’intero importo pattuito per l’organizzazione del servizio catering.

Altro aspetto rilevante è determinato dalla inadeguata ospitalità a favore degli invitati e dal disagio vissuto dagli sposi.

Esiste, in effetti, un secondo profilo di risarcimento, in ragione del danno non patrimoniale patito e subito nelle forme del danno morale, danno all’immagine, alla reputazione, etc.

In particolare, il c.d. “danno da matrimonio rovinato” consiste nei danni cagionati dal grave inadempimento contrattuale della società che ha offerto il catering, nelle forme del danno morale, esistenziale, all’immagine e alla reputazione, per quello che dovrebbe tradizionalmente essere uno dei giorni più belli della vita.

Gli sposi, dunque, possono chiedere, ed ottenere, l’integrale ristoro per il danno morale subito, soprattutto alla luce dell’enorme e radicato valore sociale riconosciuto alla cerimonia nuziale, in ragione del quale si deduce facilmente l’offesa all’interesse non patrimoniale, dedotto nel contratto di conferimento di incarico, e diretto al soddisfacimento di diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 della Costituzione.

Si pensi, infatti, allo stato di profondo e persistente dispiacere, malessere e disagio, anche in termini di reazioni ansiose, stress, nervosismo, preoccupazione e imbarazzo nei confronti dei propri ospiti, e del tutto provocato a causa di un servizio inefficiente, e diverso dalla qualità e quantità pattuita per l’organizzazione di un giorno indimenticabile come quello delle nozze.

Al fine di valutare e quantificare il danno complessivamente patito dagli sposi si dovrà tenere conto sia dell’oggettiva offesa arrecata alla reputazione e all’immagine degli sposi, sia del fatto che il grave turbamento patito, il giorno delle nozze, non può che condizionare notevolmente oltre che la luna di miele anche il ricordo indelebile di un giorno così unico.

Dunque, si procederà a richiedere un risarcimento del danno, che sarà oggetto di valutazione equitativa da parte del giudice, ai sensi dell’art. 1226 del Codice Civile.

A tal proposito, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è del tutto pacifica la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nell’ambito della responsabilità contrattuale.

Al riguardo, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare quanto segue: “… la lesione di un diritto inviolabile della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale”; con l’ulteriore precisazione che “La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell’apertura dell’art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l’ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana” (cfr. Cass. SS.UU. sent., 11 novembre 2008, n. 26972).

E ancora, sullo stesso tema, la giurisprudenza di merito ha precisato che “… in questo caso non si tratta tanto di scrutinare la realtà sociale nel suo progressivo sviluppo, quanto di constatare un dato che è già, e da sempre, profondamente radicato nel costume: non ha bisogno di essere illustrato, cioè, l’enorme rilievo che la cerimonia nuziale nel suo complesso, ivi compresi i successivi festeggiamenti, riveste”; con l’ulteriore precisazione, al riguardo, che “Le nozze, così, rappresentano (tra l’altro) il momento in cui l’unione tra i coniugi è suggellata al cospetto dell’ambiente familiare-sociale cui i coniugi appartengono. E non ha bisogno di essere sottolineata, trattandosi di nozione di comune esperienza, quanta importanza sia generalmente connessa alla riuscita del banchetto nuziale” (Trib. Roma, sez. XI, 13 luglio 2009).

 

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di Avv. Gabriella Tutone, Avv. Alessia La Rosa

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