Benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti ad amianto

Benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti ad amianto
In favore di lavoratori soggetti alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail, con una esposizione ultradecennale all’amianto, è prevista la rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente 1,5, utile per il diritto e la misura della pensione.
Al fine di usufruire di tale beneficio è necessario avere presentato domanda amministrativa all’Inail di rilascio di certificazione di esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003.
Laddove tale adempimento sia stato rispettato, la domanda di riesame presentata successivamente, volta ad estendere il periodo di esposizione all’amianto, soggiace anch’essa alla rivalutazione dei contributi con il coefficiente 1,5. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27872/2019.
Riferimenti normativi
In materia di benefici contributivi per esposizione all’amianto, l’art. 13, comma 8, L. 257/1992, ha disposto che i periodi di lavoro soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all’amianto, gestita dall’Inail, quando superano i dieci anni, sono moltiplicati per il coefficiente 1,5.
Successivamente, l’art. 47 D.L. 269/2003 (convertito in L. 326/2003) ha ridotto il coefficiente di moltiplicazione dei contributi ad 1,25 ed ha disposto la incidenza della moltiplicazione solo ai fini della misura della pensione e non del conseguimento del diritto.
Infine la L. 350/2003 (art. 3, comma 132) ha fatto salva la applicazione del regime più favorevole per coloro che avessero presentato domanda all’Inail entro il 2 ottobre 2003.
La sentenza n. 27.872/2019 della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, facendo applicazione dei sopracitati testi normativi ha stabilito che la salvaguardia del regime più favorevole, di cui all’art. 13 L. 257/1992 (coefficiente 1,5, utile sia per il diritto che per la misura), applicabile a coloro che avessero presentato domanda all’Inail entro il 2 ottobre 2003, deve ritenersi applicabile anche al caso del lavoratore che, dopo la domanda inoltrata entro la data sopraindicata, presenti una successiva domanda di riesame o agisca in giudizio per ottenere un ampliamento del periodo di esposizione riconosciuto in sede amministrativa.
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