Beneficio prima casa
Le agevolazioni operano interamente anche quando i coniugi non abbiano entrambi la residenza nell’abitazione acquistata

La Corte di Cassazione ha recentemente mutato orientamento in un particolare aspetto della disciplina della c.d. "prima casa", e lo ha fatto pronunciando una sentenza in favore dei contribuenti con riguardo al requisito della residenza. Nel recente passato l’Agenzia delle Entrate sosteneva la revocabilità pro quota del beneficio relativamente all'acquisto di un'abitazione, se entrambi i coniugi non provvedevano al tempestivo trasferimento della residenza nel Comune dell'abitazione acquistata.
Oggi la Corte Suprema riconosce la sufficienza della residenza di un solo coniuge "in regime di comunione legale" al momento dell'acquisto, e riconosce l'agevolazione integrale, e non soltanto pro quota, a favore del suddetto.
Afferma la Corte di Cassazione (Sez. Sez. V, Sent., 23-12-2015, n. 25892) che il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l'immobile acquistato venga adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione; i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione. L’art. 144 c.c., secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa, mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall'altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi.
Su tali premesse anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che è prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza della famiglia.
Oggi la Corte Suprema riconosce la sufficienza della residenza di un solo coniuge "in regime di comunione legale" al momento dell'acquisto, e riconosce l'agevolazione integrale, e non soltanto pro quota, a favore del suddetto.
Afferma la Corte di Cassazione (Sez. Sez. V, Sent., 23-12-2015, n. 25892) che il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l'immobile acquistato venga adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione; i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione. L’art. 144 c.c., secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa, mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall'altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi.
Su tali premesse anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che è prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza della famiglia.
Articolo del: