Beni ai soci - Indicazione in Unico 2015


L’annotazione sul libretto dell' utilizzatore dell’autoveicolo, produce potenziali effetti fiscali sia per la società che per il socio
Beni ai soci - Indicazione in Unico 2015
L’indicazione di un soggetto terzo, che ha la disponibilità del mezzo per oltre 30 giorni, può generare controlli sul corretto adempimento della disciplina, che dal 2012 ha previsto la tassazione dell’uso di beni d’impresa, a canoni inferiori a valori di mercato.
Nessun impatto, invece, per soci-amministratori o soci-dipendenti, che impiegano il veicolo in benefit.
I beni aziendali dati in uso a soci a prezzi inferiori di mercato, vanno oggi coordinati con i nuovi obblighi di annotazione sulla carta di circolazione, in vigore dal 3 novembre 2014 (per gli atti stipulati a partire da tale data), ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis del codice della strada.
Il veicolo utilizzato da soci (o familiari della ditta individuale), genera reddito diverso per il socio e l’obbligo della comunicazione annuale entro il 31 ottobre 2015.
L’annotazione non riguarda (in base ai chiarimenti forniti dalla Circ. 23743/2014 del Ministero delle Infrastrutture) gli utilizzi da parte di dipendenti, collaboratori e amministratori (anche se soci) a titolo di fringe-benefit. In tali casi anche la disciplina dei beni assegnati ai soci non viene applicata.
Indicazione in Unico del reddito diverso -La differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo previsto per il socio costituisca reddito diverso.
Nel rigo RL10, colonna 1, di unico PF 2015 il socio indicherà la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del veicolo aziendale che utilizza, ai sensi della lett. h-ter del comma 1 dell’art. 67, TUIR.
L’indeducibilità per la società - Dal lato della società concedente, è stata prevista l’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento al socio/familiare dell’imprenditore.
E' necessaria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al Entro il prossimo 31 ottobre 2015, la società (o il socio-utilizzatore) deve inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione telematica riguardante gli utilizzi avvenuti nel 2014.
L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 24/E/2012 ha chiarito che l’indeducibilità, tuttavia, è derogata in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il Tuir prevede già una limitazione alla deducibilità.

Ogni vettura, in base all’impiego, fa scattare una precisa deducibilità per la società concedente:
veicoli in uso promiscuo a dipendenti per oltre metà esercizio: i costi di esercizio, le quote di ammortamento, i canoni di leasing o noleggi a lungo termine sono deducibili al 70% senza limiti di costo dell'auto;veicoli aziendali diversi da quelle in uso a dipendenti: i costi di esercizio sono deducibili al 20%; gli ammortamenti pure al 20% su un importo calcolato avendo a base un costo dell'auto non superiore a 18.076 euro; i canoni leasing sono deducibili al 20% su un importo calcolato avendo a base un costo dell'auto non superiore a 18.076 euro; i canoni di noleggio a lungo termine sono deducibili al 20% su un importo calcolato entro un limite annuo di € 3.615 (il limite si applica alla sola quota del canone di pura locazione dell'auto al netto dei servizi accessori; tale quota deve risultare chiaramente dal contratto);veicoli di proprietà degli agenti di commercio: i costi di esercizio sono deducibili all’80%; gli ammortamenti all'80% su un importo calcolato avendo a base un costo dell'auto non superiore a 25.823 euro; i canoni leasing deducibili all'80% su un importo calcolato avendo a base un costo dell'auto non superiore a 25.823 euro;veicoli beni strumentali per l’azienda concedente (es. società di trasporto, di noleggio, autoscuole ecc.): godono della deduzione integrale di tutti i costi, ammortamenti, leasing e noleggi.

Articolo del:


di Pisati Daniela

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse