Bilancio Consuntivo: quali problematiche
Redazione e approvazione del bilancio consuntivo: principi, tempistica, documentazione da allegare, trasparenza. Breve vademecum per i condomini

In materia condominiale uno degli obblighi principali dell’amministratore è senza dubbio rendere il conto della propria gestione. Estratto conto del conto corrente bancario o postale intestato al condominio, nota sintetica esplicativa, stato patrimoniale e dettaglio spese, fanno da condimento al documento principe della vita gestionale del condominio meglio conosciuto come bilancio consuntivo.
Il bilancio condominiale è obbligatorio non solo negli edifici di elevate dimensioni o nei complessi condominiali ma anche nei cosiddetti condomini minimi ovvero con solo due condomini.
Si tratta di un documento che riveste tanta importanza se si pensa al fatto che è proprio quanto elencato in questo documento il dettaglio di ciò che si è speso nell’anno di riferimento.
La mancata stesura e presentazione del bilancio consuntivo all’assemblea dei condomini costituisce, secondo il legislatore, grave irregolarità e pertanto motivo di revoca immediata del professionista. A tal proposito, in ambito di attribuzioni dell’amministratore, si riporta testualmente l’art. 1130 comma 10 del Codice Civile "redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni" .
Il bilancio si distingue in preventivo e consuntivo. Nel primo vengono indicate tutte le entrate e tutte le spese che caratterizzeranno l’esercizio futuro, mentre nel consuntivo si da il conto delle entrate e delle spese registrate nell’esercizio che si è chiuso. Il periodo di riferimento è l’anno condominiale che può anche non coincidere con l’anno solare. Ci sono regole precise da seguire per la redazione del bilancio consuntivo, regole che consentono di riflettere in modo completo e soprattutto veritiero la situazione dei conti condominiali e che sia comprensibile da parte di tutti; è dalla sua lettura, infatti, nonché dall’esame della documentazione giustificativa a corredo, i cosiddetti giustificativi di spesa, che i condomini possono rendersi conto delle spese da affrontare (bilancio preventivo) e di quelle sostenute (bilancio consuntivo). In particolare si devono distinguere analiticamente le spese occorrenti all’uso delle parti comuni da quelle richieste per la loro conservazione. Il bilancio, di regola, è diviso in due parti nella prima vengono riportate tutte le voci di spesa indicate oltre che nell’importo anche con la data di pagamento e con i riferimenti a fatture, ricevute e simili mentre nella seconda parte si da conto della posizione dei condomini in relazione alle quote versate e al saldo ancora da corrispondere o a credito. Con la legge di riforma del condominio n 220/12, entrata in vigore il 18.6.13, è stata introdotta una nuova disposizione, l’art. 1130 bis del codice civile, che detta una disciplina specifica in tema di rendiconto condominiale finalizzata ad assicurare maggiore trasparenza nella gestione contabile del condominio e stabilisce che il rendiconto debba contenere una serie specifica di voci contabili indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell’amministratore da parte di ogni condomino come: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e una relazione accompagnatoria esplicativa della gestione annuale con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti e con la quale appunto l’amministratore illustra i processi decisionali in base ai quali ha operato le proprie scelte nel corso dell’esercizio annuale aumentando in tal modo la trasparenza e l’intelligibilità dell’intera gestione. Il cosiddetto rendimento del conto della gestione da parte dell’amministratore costituisce dunque una attività complessa caratterizzata da innumerevoli adempimenti e altrettante informazioni da trasmettere ai condomini. La redazione e, di riflesso, l’approvazione del bilancio consuntivo, nella prassi, presentano purtroppo varie problematiche derivanti dal comportamento dell’amministratore spesso negligente e maldestro. Una buona conoscenza della materia da parte dei condomini, può, in molti casi, portare alla revoca dell’amministratore per effetto di gravi irregolarità emerse dall’analisi della parte documentale.
Il bilancio condominiale è obbligatorio non solo negli edifici di elevate dimensioni o nei complessi condominiali ma anche nei cosiddetti condomini minimi ovvero con solo due condomini.
Si tratta di un documento che riveste tanta importanza se si pensa al fatto che è proprio quanto elencato in questo documento il dettaglio di ciò che si è speso nell’anno di riferimento.
La mancata stesura e presentazione del bilancio consuntivo all’assemblea dei condomini costituisce, secondo il legislatore, grave irregolarità e pertanto motivo di revoca immediata del professionista. A tal proposito, in ambito di attribuzioni dell’amministratore, si riporta testualmente l’art. 1130 comma 10 del Codice Civile "redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni" .
Il bilancio si distingue in preventivo e consuntivo. Nel primo vengono indicate tutte le entrate e tutte le spese che caratterizzeranno l’esercizio futuro, mentre nel consuntivo si da il conto delle entrate e delle spese registrate nell’esercizio che si è chiuso. Il periodo di riferimento è l’anno condominiale che può anche non coincidere con l’anno solare. Ci sono regole precise da seguire per la redazione del bilancio consuntivo, regole che consentono di riflettere in modo completo e soprattutto veritiero la situazione dei conti condominiali e che sia comprensibile da parte di tutti; è dalla sua lettura, infatti, nonché dall’esame della documentazione giustificativa a corredo, i cosiddetti giustificativi di spesa, che i condomini possono rendersi conto delle spese da affrontare (bilancio preventivo) e di quelle sostenute (bilancio consuntivo). In particolare si devono distinguere analiticamente le spese occorrenti all’uso delle parti comuni da quelle richieste per la loro conservazione. Il bilancio, di regola, è diviso in due parti nella prima vengono riportate tutte le voci di spesa indicate oltre che nell’importo anche con la data di pagamento e con i riferimenti a fatture, ricevute e simili mentre nella seconda parte si da conto della posizione dei condomini in relazione alle quote versate e al saldo ancora da corrispondere o a credito. Con la legge di riforma del condominio n 220/12, entrata in vigore il 18.6.13, è stata introdotta una nuova disposizione, l’art. 1130 bis del codice civile, che detta una disciplina specifica in tema di rendiconto condominiale finalizzata ad assicurare maggiore trasparenza nella gestione contabile del condominio e stabilisce che il rendiconto debba contenere una serie specifica di voci contabili indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell’amministratore da parte di ogni condomino come: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e una relazione accompagnatoria esplicativa della gestione annuale con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti e con la quale appunto l’amministratore illustra i processi decisionali in base ai quali ha operato le proprie scelte nel corso dell’esercizio annuale aumentando in tal modo la trasparenza e l’intelligibilità dell’intera gestione. Il cosiddetto rendimento del conto della gestione da parte dell’amministratore costituisce dunque una attività complessa caratterizzata da innumerevoli adempimenti e altrettante informazioni da trasmettere ai condomini. La redazione e, di riflesso, l’approvazione del bilancio consuntivo, nella prassi, presentano purtroppo varie problematiche derivanti dal comportamento dell’amministratore spesso negligente e maldestro. Una buona conoscenza della materia da parte dei condomini, può, in molti casi, portare alla revoca dell’amministratore per effetto di gravi irregolarità emerse dall’analisi della parte documentale.
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