Bilancio di esercizio 2018: termini di approvazione e cause di rinvio


In specifici casi illustrati dal CNDCEC è possibile approvare il bilancio di esercizio fino a 180 giorni dopo la chiusura dell’esercizio
Bilancio di esercizio 2018: termini di approvazione e cause di rinvio

Termini di presentazione del bilancio di esercizio 2018

Come ogni anno, tutte le società, sia di persone che di capitali e sia quotate che non quotate, hanno l’obbligo di predisporre il bilancio di esercizio e di depositarlo in Camera di Commercio.

I termini ordinari per l’approvazione del bilancio 2018 sono appena scaduti poiché, sia per le società obbligate ad avere al loro interno un organo di controllo (le Spa), sia per le imprese che non sono obbligate ad averlo, la data ultima di approvazione è stata il 30 aprile scorso. Il deposito del loro bilancio di esercizio, però, deve essere depositato entro un mese dall’approvazione dello stesso, quindi, entro al massimo fine maggio.

Vi è, invece, ancora tempo per presentare il bilancio in base ai termini straordinari poiché:

•    Il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione per le società obbligate ad avere al loro interno un organo di controllo devono essere redatti entro il 30 maggio 2019, mentre per le società non obbligate ad avere al loro interno un organo di controllo la scadenza è il 14 giugno 2019.

•    Il deposito del bilancio di esercizio presso la sede sociale deve avvenire entro il 14 giugno 2019 sia per le società obbligate ad avere al loro interno un organo di controllo, sia per le imprese che non sono obbligate ad averlo.

•    Infine, l’approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’assemblea dei soci deve avvenire entro il 29 giugno 2019 sia per le società obbligate ad avere al loro interno un organo di controllo, sia per le imprese che non sono obbligate ad averlo.

Dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, così come per i termini ordinari di presentazione, occorre depositare il documento contabile presso il Registro delle Imprese competente per territorio entro 30 giorni dalla data di approvazione.

 

I documenti da depositare al Registro delle imprese

I documenti da depositare al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio sono:

- Lo stato patrimoniale, ovvero è un documento facente parte del bilancio di esercizio che attesta la consistenza qualitativa e quantitativa del capitale presente alla data della chiusura dell’esercizio. In esso sono evidenziate le cosiddette attività, le passività e il patrimonio netto. Le attività sono gli asset detenuti dalla società: crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, le immobilizzazioni materiali (es, fabbricati e macchinari), le immobilizzazioni immateriali (es, marchi e brevetti), le immobilizzazioni finanziarie (es, partecipazioni in altre imprese, titoli) e l’attivo circolante (ovvero le rimanenze di magazzino e i crediti vantati verso terzi, quali i clienti ad esempio). Le passività, invece, sono i debiti che la società ha nei confronti dei terzi (banche, enti, finanziatori, ecc…). Il patrimonio netto è la differenza tra attività e passività e rappresenta la quota di risorse finanziarie apportate o non prelevate dai soci (in tale sezione sono comprese le riserve e l’importante voce dell’utile o della perdita di esercizio.

- Il conto economico, un documento del bilancio di esercizio che evidenzia le entrate e le uscite della gestione aziendale, dunque, mette a confronto i ricavi con i costi in modo da determinare il risultato economico di esercizio. Attraverso tale confronto, è possibile misurare l’incremento o il decremento del capitale netto aziendale a fronte della gestione.

- Il rendiconto finanziario (se predisposto), ovvero un documento che descrive le voci di entrata e di uscita finanziaria in modo da evidenziare lo stato finanziario dell’impresa.

- La nota integrativa (le micro imprese sono esonerate dalla sua redazione), ovvero un documento facente sempre parte del bilancio di esercizio che fornisce informazioni aggiuntive ed esplicative sulle voci presenti nello stato patrimoniale e nel conto economico.

- Il verbale di assemblea approvato dall’assemblea dei soci che attesta l’approvazione del bilancio di esercizio.

- La relazione del collegio sindacale, ovvero un documento che attesta la correttezza contabile della gestione aziendale.

 

Cause di rinvio del termine dell’approvazione del bilancio di esercizio

Nel nostro codice civile è previsto, per le Spa e per le Srl, un rinvio dell’approvazione del bilancio fino al massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio se previsto dallo statuto, ma solo se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L’articolo 2364 del codice civile recita, infatti: “L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione”.

Ma quali sono le “particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società” che fungono da causa del rinvio dell’approvazione del bilancio?

Nella notizia “Commercialisti, rinviabile l’approvazione del bilancio” pubblicata il 21 febbraio scorso sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) sono considerate cause di rinvio due specifiche discipline previste per il 2019, sempre che lo statuto societario preveda la facoltà di rinvio, ovvero:
1.    Le novità previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche
2.    La possibile applicazione della rivalutazione dei beni di impresa.

Per quanto riguarda il primo punto, l’articolo 1, commi 125-129 della legge 124/2017, richiede che le imprese “che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di ammontare complessivo non inferiore a 10.000 euro, debbano annotarlo nella nota integrativa, pena la perdita dei benefici.

La rivalutazione dei beni di impresa, possibile per le società che non adottano i principi contabili internazionali, è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2019 e permette un risparmio fiscale sulla plusvalenza dei beni aziendali a fronte della vendita degli stessi. Per bei di impresa si intendono i beni sia immateriali che materiali, ad esclusione di quelli “merce”, ovvero quelli che sono utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività.
Grazie alla rivalutazione dei beni di impresa è possibile versare un’aliquota sostitutiva dell’Irpef, Ires, Irap e di eventuali addizionali pari al 16% per i beni ammortizzabili e l 12% per i beni non ammortizzabili.

Entrambe le discipline, però, richiedono tempi di attuazione che rischiano di allungare i tempi di approvazione del bilancio. Per questo motivo il CNDCEC le ha considerate due cause rientranti nelle “particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società” che consentono un rinvio dell’approvazione del bilancio di esercizio fino a 180 giorni dalla chiusura del bilancio.

Il mio studio si offre disponibile ad offrire maggiori informazioni e consulenza in merito.

 

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di Dott.ssa Monica Puglisi Venneri

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